CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33039 depositata il 17 dicembre 2025
Irpef – Iva – Irregolarità dichiarazione dei redditi – Contribuente – Cartella impoesattiva – Avviso bonario – Tassazione separata – Liquidazione automatizzata – Rigetto
Fatti di causa
Il contribuente avv. Fu.Gi. era attinto da cartella impoesattiva ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973, per riscontrate irregolarità sulla dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2014.
Ricorreva il contribuente avanti questa Suprema Corte di legittimità avverso la sentenza d’appello che aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo non necessaria la comunicazione preventiva di avviso bonario, quale atto prodromico alla notifica del prefato atto impo-esattivo in caso di redditi soggetti a tassazione separata.
Con ordinanza n. 9834/2022, questa Corte cassava con rinvio, riaffermando il seguente principio di diritto: “in tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nell’ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 1, comma 412, della 1. n. 311 del 2004, l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo (così Cass. V, n. 18398/2018, conf. Cass. V, n. 11000/2014 e Cass. V, n. 7291/2020)”.
Il giudizio era riassunto dal contribuente ed esitava nell’annullamento della pretesa tributaria, alla luce dell’accertamento operato dal giudice del rinvio, in questi termini: Dall’esame della cartella impugnata risulta che l’iscrizione a ruolo scaturiva da “1. Controllo tassazione separata anno 2014” (ruolo n. (…)) e “2. Controllo Modello Unico anno 2014” (ruolo n. (…)); in entrambi i casi si legge chiaramente trattarsi di “redditi soggetti a tassazione separata””, accertando che “nel caso di specie non vi è prova dell’invio della comunicazione bonaria che avrebbe preceduto la seconda delle iscrizioni a ruolo (ruolo n. (…)), e lo stesso Ufficio evidenzia che non ne riteneva necessario l’invio; quanto alla comunicazione prodromica rispetto alla prima delle iscrizioni (ruolo n. (…)), diversamente da quanto sostenuto dall’Ufficio, dall’esame del fascicolo non risulta che la prova della notifica sia mai stata versata in atti, e neppure è mai stata prodotta copia della comunicazione stessa; l’Ufficio ha solo prodotto una stampa informatica (“analisi degli esiti contabili”) nella quale peraltro si legge “avviso bonario – NO””.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico, articolato, motivo di impugnazione, cui replica la parte contribuente spiegando tempestivo controricorso.
Considerato che
1. Viene proposto unico, articolato, motivo di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta:
a) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600; dell’articolo, 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.212, dell’articolo 1, comma 412, legge 30 dicembre 2004, n.311 e dell’art.112 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile;
b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 5, del Codice di procedura civile.
Nello specifico, la difesa erariale ribadisce, come già esposto nei precedenti gradi di giudizio, che, relativamente al ruolo n. 2018/(…), trattandosi di liquidazione automatizzata ex art.36-bis, D.P.R. n.600 del 1973, sono state richieste solo le imposte dichiarate dal Contribuente nel modello UNICO persone fisiche e non versate, per cui l’invio della comunicazione di irregolarità non era necessario.
Ciò in quanto si tratta di imposte dichiarate nei singoli quadri del modello Unico per l’anno di imposta 2014, compreso l’importo di 50.950,00 codice (…) “Irpef redditi soggetti a tassazione separata-omesso o carente versamento”, poiché si tratta dell’acconto calcolato dallo stesso Contribuente in sede di dichiarazione, pari al 20% dei redditi dichiarati nel quadro RM, importo dovuto, dichiarato e non versato così come risulta chiaramente dalla cartella impugnata.
Altresì, la sentenza non terrebbe conto delle deduzioni difensive prospettate dall’Ufficio, che aveva chiarito nel dettaglio come fra le due iscrizioni a ruolo vi fossero delle nette differenze (in violazione dell’art.112 c.p.c.), circostanze mai vagliate dall’Organo giudicante del rinvio, che pertanto, sarebbe pervenuto in tal modo ad una conclusione erronea.
Tale indagine non potrebbe ritenersi implicita perché incompatibile rispetto alla soluzione adottata, poiché il presupposto da cui parte il collegio del riesame è che si tratti di redditi soggetti a tassazione separata, per cui, comunque, rimane omessa la pronuncia sui recuperi relativi all’Irpef per Euro.5.948,00 e ad Iva per Euro.23.109,00, nonché alle addizionali comunali e regionali, in violazione dell’art.360, primo comma, n. 5 codice di rito civile.
2. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla difesa privata, sull’assunto trattarsi di sollecitazione di apprezzamento di merito. Così è solo in parte, potendosi peraltro scrutinare il profilo attinente al rispetto del principio di diritto emesso nel giudizio rescindente.
3. Sotto altro profilo, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020).
Il ricorso può dunque essere esaminato.
4. Il motivo non può essere accolto.
4.1. Com’è noto, il giudizio di rinvio a seguito di cassazione è a oggetto “chiuso”, pertanto, il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l’atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all’esame di ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (così, da ultimo, Cass. I, n. 16915/2025).
4.2. Nel giudizio rescindente è stato ribadito il principio per cui nei casi di controllo automatizzato sulle dichiarazioni a tassazioni separata, è sempre necessario l’invio preventivo dell’avviso bonario e ad un tanto si è attenuto il giudice chiamato in riassunzione, per cui non vi è stata violazione dell’art. 394 del codice di rito civile.
4.3. Con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, il collegio del riesame ha accertato -come ricordato in narrativa- che entrambe le iscrizioni a ruolo derivano da tassazione separata e che in entrambi i casi l’Ufficio ha ritenuto non necessario procedere all’invio dell’avviso bonario.
È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
5. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore della parte controricorrente che liquida in Euro cinquemilaottocento/00, oltre Euro.duecento/00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e Cpa come per legge.