CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33785 depositata il 23 dicembre 2025
Controversia tributaria – Ricorso per revocazione – Compensazione delle spese processuali – Condotta processuale – Vittoria integrale – Principio di diritto – Accoglimento
Fatti di causa
1. Te.Vi. impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Campania dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5406/14/2021 della medesima C.T.R. e compensava le spese processuali, ravvisando “straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda di causa, segnatamente per la complessità giuridica della medesima”.
2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
3. È stata fissata l’adunanza camerale 4.12.2025
4. Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo – rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, il ricorrente assume che, a fronte della vittoria integrale della causa, la C.T.R. non poteva compensare le spese processuali, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ed essendo la formula utilizzata del tutto evanescente.
2. Con il secondo motivo, rubricato “nullità della sentenza per apodittica, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il ricorrente deduce che la motivazione utilizzata è apodittica e adattabile ad ogni tipologia di causa, impedendo di apprezzare le reali ragioni sottese alla disposta compensazione.
Infatti, la C.T.R. aveva ritenuto che il dato dell’iscrizione alla F.G.I.C. non era di per sé decisivo e che, secondo la stessa prospettazione dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza impugnata esprimeva un complessivo giudizio, all’interno del quale il dato fattuale dell’iscrizione non assumeva valore assorbente.
La stessa C.T.R. aveva dunque dato atto dell’immediata percepibilità dell’insussistenza dell’errore revocatorio per poi invece ritenere, ai fini delle spese processuali, che la causa era giuridicamente complessa.
3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
3.1. Per l’esame di tale censura occorre partire dalla formulazione dell’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 che regola, ratione temporis, la presente fattispecie.
Si tratta, più precisamente, della versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 24/09/2015, n. 156 (applicabili dal 01/01/2016, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del testo normativo appena citato), in base al quale: “i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: “2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.”
L’art. 9, comma 1, lett. f), n. 1) D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, al contempo, ha eliminato nell’art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 il secondo periodo che rinviava all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
3.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 23592/2024), nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 156 del 2015, è consentita, esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità” (Cass., 08/04/2024, n. 9312).
Inoltre, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche (cfr. Cass. n. 22310/2017).
3.3. È stato altresì affermato, nella pronuncia di questa Corte n. 9312/2024, il seguente principio di diritto: “l’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 – nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del D.Lgs. n. 156 del 2015 – deve essere interpretato, nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione.
In particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché dell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza“.
3.4. La C.T.R., nel caso di specie, dopo aver dato atto dell’immediata percepibilità dell’assenza di decisività del prospettato errore revocatorio, il che esclude di per sé la complessità giuridica della questione, ha poi contraddittoriamente ritenuto la questione giuridicamente complessa, incorrendo nei vizi denunciati.
4. In accoglimento del ricorso, la sentenza va dunque cassata e la causa rinviata alla C.G.T.2 della Campania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 della Campania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.