CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 4243 depositata il 25 febbraio 2026

Avviso di accertamento – Ires, Irap, Iva – Scritture contabili – Vizio di motivazione – Prove documentali – Impugnazione – Accoglimento

Fatti di causa

L’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi contro N.D. s.r.l., che è rimasta intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Ires, Irap e Iva relative all’anno di imposta 2008.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 febbraio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso risulta tempestivo perché notificato in data 22 settembre 2017 alla società contribuente via pec all’indirizzo del difensore costituito in grado di appello.

In base all’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017, per le controversie definibili (trattasi di quelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, le quali possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 D.P.R. n. 602 del 1973) sono sospesi per sei mesii termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017.

Nella specie, la sentenza di appello è stata depositata il 3 febbraio 2017, pertanto il termine di impugnazione veniva a scadere il 4 settembre 2017, con conseguente applicazione della sospensione di sei mesi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Ad avviso della parte ricorrente, la sentenza impugnata, nel dichiarare inapplicabile alla fattispecie l’art.93 T.u.i.r., non motiva in alcun modo tale convincimento, richiamando in maniera del tutto apodittica la sentenza di primo grado.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la C.t.r. avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo all’infedele compilazione degli studi di settore.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione dell’art. 93 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.u.i.r.) e degli artt.2700 e 2730 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha affermato che la contribuente non aveva alcun obbligo di tenere le scritture contabili, poiché svolgeva unicamente attività di vendita con posa in opera di porte ed infissi e mai nessun appalto.

2.1. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo.

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (v. Cass. n. 6758/2022).

E stato anche detto che la sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa “per relationem”, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato (Cass. n.2397/2021) oppure agli atti di parte, senza indicazione né della tesi in essi sostenuta, né delle ragioni di condivisione (Cass. n.20648/2015).

Inoltre, non si è mancato di precisare che, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. n.14762/2019).

Dunque, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).

Nella specie, la sentenza impugnata, dopo aver affermato la correttezza della sentenza di primo grado, si è limitata a riportare le tesi difensive della società contribuente, senza vagliarle criticamente, ma sostenendo in maniera assolutamente apodittica che l’appellata non aveva onere di tenuta della contabilità, non effettuando lavori in appalto o subappalto, ma solo vendita di infissi con posa in opera, senza in alcun modo chiarire da quali elementi traesse il proprio convincimento.

2.2. Pertanto il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti il secondo ed il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.G.T. di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.