CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5554 depositata l’ 11 marzo 2026

Avviso di accertamento – TARES – Compensazione delle spese – Motivazione – Gravi ed eccezionali ragioni – Soccombenza – Accoglimento

Fatti di causa

Con sentenza n. 5289/13/2020, depositata il 10/11/2020, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto l’appello del Comune di Napoli avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accogliere il ricorso proposto dalla F. s.r.l. contro l’avviso di accertamento n. (…) emesso dal Comune di Napoli, a titolo di omesso versamento della TARES per l’annualità 2013, e ha compensato le spese del giudizio di appello, ravvisando “straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per la controvertibilità fattuale della questione decisa”.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la F. s.r.l., sulla base di due motivi, mentre il Comune di Napoli resta intimato.

Ragioni della decisione

1. Col primo motivo di ricorso, si censura l’apparenza della motivazione alla base della decisione di compensare le spese giudiziali, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 23580/2025; n. 23577/2025; n. 7090/2022; n. 22598/2018; Sez. Un. n. 8053/2014).

1.3. Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice di appello motivato in modo esplicito la statuizione assunta con un argomento, che, al di là della sua correttezza o plausibilità giuridica, sostiene adeguatamente la decisione, laddove ravvisa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni nella “controvertibilità fattuale della questione decisa”.

1.4. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass. n. 22748/2025, che cita Cass. n. 13366/2016).

2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 15 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, nonché degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR compensato le spese per un motivo non sussumibile nelle “gravi ed eccezionali ragioni”, richieste dalla legge per la compensazione delle spese, ovvero la “controvertibilità fattuale della questione decisa”.

2. La censura è fondata.

2.1. Come noto, l’art. 15, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24/09/2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio tributario «soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».

2.2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, nel giudizio tributario, come del resto in quello ordinario, le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali non possono essere espresse con una formula generica, come «la natura della controversia» (Cass. n. 22310/2017), ma devono riguardare specifiche circostanze della controversia decisa (tra le tante, Cass. n. 23080/2025; n. 9312/2024; n. 29226/2023; n. 24716/2023; n. 21956/2023; n. 12212/2023; n. 3337/2023; n. 2572/2023), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio o l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass. n. 23592/2024).

2.3. Inoltre, tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 22605/2025; n. 23080/2025; n. 14036/2024; n. 9312/2024; n. 2206/2019; n. 6059/2017).  

2.4. Orbene, nel caso di specie, il giudice di appello non si è attenuto a tali criteri, avendo disposto la compensazione delle spese giudiziali sulla base della mera “controvertibilità fattuale della questione decisa”, che di per sé non giustifica la deroga al criterio generale della soccombenza.

2.5. Come già affermato da questa Corte, infatti, “controvertibile equivale a opinabile, da intendere come questione su cui non vi è certezza assoluta ma differenti opinioni, o meglio differenti interpretazioni giuridiche, il che è la regola nelle controversie giudiziali, mentre affatto diverse sono le ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva” (Cass. n. 17083/2024, richiamata dalla più recente Cass. n. 14831/2025; n. 31853/2025).

2.6. In definitiva, la sentenza impugnata, trincerandosi dietro un’insondabile formula di stile puramente astratta, non consente di cogliere, a causa della sua genericità, il senso effettivo della eccezionalità e della gravità delle ragioni alla base della disposta compensazione delle spese né dà contezza dei motivi per cui la concreta vicenda processuale presentava anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell’interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza (Cass. n. 26956/2019).

2.7. Ne discende che, ricorrendo il dedotto vizio di violazione di legge, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, con riguardo alla disciplina delle spese giudiziali, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo e rigetta il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con limitato riguardo al capo relativo alle spese giudiziali e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.