Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6303 depositata l’ 8 marzo 2024

inerenza dei costi

RILEVATO CHE

1. La società contribuente A. S.r.l., società esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, con il quale veniva disconosciuta la detrazione in relazione a fatture di acquisto, alcune per prestazioni alberghiere, per assenza di inerenza, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA.

2. La CTP di Catania ha accolto parzialmente il ricorso in relazione alla fattura emessa dal fornitore Al. S.r.l. per servizi di sistemazione e magazzinaggio prodotti e a costi per riparazioni di automezzi.

3. La CTR della Sicilia, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che, ai fini dell’inerenza dei costi, è rilevante la circostanza che la società contribuente non dispone di beni strumentali per lo svolgimento dell’attività commerciale e che la stessa aveva abituali rapporti commerciali con il fornitore Al. S.r.l., circostanze idonee a colmare lacune documentali relative alla omessa indicazione dei corrispettivi nella documentazione contrattuale prodotta dal contribuente.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325 e 1343 cod. civ. Sotto il primo profilo, il ricorrente deduce carenza assoluta di motivazione e mera apparenza della stessa, per avere degradato le carenze documentali relative ai corrispettivi della documentazione contrattuale a elemento marginale a fronte dell’inerenza dei costi con l’attività di impresa della società contribuente. Ritiene, inoltre, irrilevanti gli ulteriori elementi valorizzati dalla sentenza impugnata (il volume di affari e l’esistenza di un rapporto stabile con il fornitore) e si duole dell’omessa valutazione delle carenze della documentazione contrattuale di parte contribuente.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109, quinto e sesto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello fatto un non corretto esame delle regole di riparto dell’onere della prova in tema di inerenza. Osserva parte ricorrente che l’inerenza del costo va provato dal contribuente e che lo stesso costo debba, in ogni caso, ritenersi certo e direttamente imputabile ad attività produttiva di ricavi, circostanza in relazione alla quale la lacunosità della documentazione contrattuale ha una diretta incidenza sul mancato assolvimento dell’onere della prova del contribuente.

3. Il primo motivo è infondato nella parte in cui deduce mera apparenza della motivazione, posto che l’apparenza della motivazione può essere predicata solo ove il percorso logico della decisione impugnata risulti inesistente o incomprensibile rispetto alla decisione adottata (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie, il percorso motivazionale adottato dal giudice di appello appare essenziale ma compiuto, avendo la sentenza impugnata dato conto dell’inerenza dei costi in virtù della considerazione per la quale la società contribuente non disponeva di sufficienti mezzi strumentali per svolgere l’attività di servizio richiesta al fornitore, soggetto con il quale operava in modo stabile. La motivazione, sia pur succinta, dà conto del percorso motivazionale che ha condotto alla decisione del caso di specie.

4. Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce un erroneo apprezzamento delle prove e delle deduzioni dell’Ufficio, in quanto censura volta a rivalutare in sede di legittimità la valutazione delle prove, la quale spetta al giudice del merito.

5. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui si censura la sentenza per non avere tenuto conto dell’inerenza, intesa quale diretta imputabilità dei costi ai ricavi a conseguirsi. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, il contribuente è tenuto a dimostrare l’inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all’attività imprenditoriale svolta (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2023, n. 972; Cass., Sez. V, 16 giugno 2021, n. 17028; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 2224; Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27786; Cass., Sez. V, 30 maggio 2018, n. 13588). Si è, in particolare, rilevato che «il giudizio quantitativo o di congruità non è del tutto irrilevante ed accede al diverso piano logico e strutturale dell’onere della prova (…) la dimostrata sproporzione assume valore sintomatico, di indice rivelatore, in ordine al fatto che il rapporto in cui il costo si inserisce è diverso ed estraneo all’attività d’impresa, ossia che l’atto, in realtà, non è correlato alla produzione ma assolve ad altre finalità e, pertanto, il requisito dell’inerenza è inesistente» (Cass. Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33574).

6. Il secondo motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce la non certezza dei costi ascrivibili alle fatture oggetto di contestazione, in quanto deduzione estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente non ha, difatti, contestato l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata, conforme a quello effettuato in prime cure, secondo cui nel caso di specie non vi fosse stata deduzione di inesistenza oggettiva dei costi relativi alle fatture emesse («legittima la deducibilità dei costi […] in considerazione che la lacuna dei contratti quanti ai corrispettivi non sia elemento di per sé sufficiente a negare che i costi siano deducibili, ove a tale lacuna non si accompagni anche il ragionevole dubbio che il costo sia fittizio o gonfiato»); pertanto, la sentenza impugnata si è concentrata sui presupposti normativi dell’inerenza dei costi all’attività di impresa.

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario, oltre accessori di legge