Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6853 depositata il 14 marzo 2024
notifiche
RILEVATO CHE:
L’Agenzia notificava al contribuente avviso di accertamento in data 3 maggio 2013. La raccomandata era inviata alla via Gambino senza numero, in Ravanusa. Stante l’assenza del destinatario, l’agente dava notizia del tentativo e del deposito con apposita raccomandata del 6 maggio 2013. Anche la suddetta raccomandata era inviata all’indirizzo ma sempre nell’assenza del destinatario, per cui ne veniva lasciato avviso nella cassetta, del che veniva dato atto nella ricevuta poi restituita all’Ufficio.
Il 4 marzo 2014 il contribuente proponeva ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento, lamentando anzitutto l’inesistenza della notifica sopra descritta per violazione degli artt. 148 e 149 cod. proc. civ., 3, 6 e 14, l. n. 890/1982 e 42 e 60, d.p.r. n. 600/1973, oltre ad altri vizi procedurali e l’infondatezza nel merito della pretesa. La CTP rilevava la tardività del ricorso e lo dichiarava conseguentemente inammissibile. La CTR, adita in sede d’appello dal contribuente, accoglieva il gravame, ritenendo che la sentenza Cass. Sez. U. n. 10012/2021, nello stabilire che l’amministrazione aveva l’onere di provare il perfezionamento del procedimento notificatorio, non essendo avvenuta la ricezione da parte del contribuente della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito, comportava la nullità della notifica stessa. Sicché la proposizione del ricorso il 4 marzo 2014 aveva avuto effetto sanante, escludendo così la decadenza dell’amministrazione dal proprio potere impositivo (che si sarebbe invece consumato il successivo 31 dicembre 2014), ed era da considerarsi per l’effetto tempestiva.
Ricorre l’Agenzia per cassazione affidandosi a due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato, nonostante la regolarità della notifica eseguita a mezzo PEC in data 15 febbraio 2022.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Secondo l’Agenzia la CTR avrebbe errato nel ritenere che in assenza della prova della ricezione della raccomandata contenente l’avviso di deposito la notifica sarebbe nulla, determinandosi così la rimessione in termini del contribuente per la proposizione dell’impugnazione avverso l’atto impositivo.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 149 cod. proc, civ., 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 8 della n. 890 del 20.11.1982, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione nel caso di specie dei principi pur richiamati affermati dalla succitata sentenza Cass. SU, n. 10012/2021, nella parte in cui ha ritenuto invalidamente eseguita la notifica dell’avviso di accertamento sebbene l’Amministrazione avesse prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa seguita alla prima raccomandata, con la quale era stata spedito l’atto impositivo per la notifica, pur in presenza dell’immissione dell’avviso nella cassetta del destinatario, nuovamente temporaneamente assente dal proprio domicilio, da esso risultando che il destinatario non avesse provveduto a curarne il ritiro nei dieci giorni successivi.
3. Va esaminato in ordine logico dapprima il secondo motivo, che è fondato.
La CTR della Sicilia, con la pronuncia in questa sede impugnata, non risulta avere fatto corretta applicazione nella fattispecie in esame dei principi posti dalla summenzionata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte.
Se è senz’altro vero che, in termini generali, essa abbia affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell’art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”, nella fattispecie in esame – in cui è incontroverso in fatto, dandone atto la sentenza impugnata, che l’Agenzia delle entrate ha prodotto, nel giudizio di merito, tanto la raccomandata originaria, quanto quella con cui era stata data notizia dell’avvenuto deposito (c.d. CAD), in cui era annotata l’assenza del destinatario (anche in tal caso) e l’avvenuta immissione in cassetta dell’avviso, senza che il destinatario, nuovamente temporaneamente assente, ne abbia poi curato il ritiro nei dieci giorni successivi dalla comunicazione di avvenuto deposito del 6 maggio 2013 – la notifica deve ritenersi validamente perfezionata al compimento di questi ultimi, in data 16 maggio 2013.
Questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2022, n. 8895), infatti, ha chiarito che «[i]n tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall’avviso di ricevimento prodotto risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 c.c.».
La lettura fatta propria dalla CTR, per nulla autorizzata dalla sentenza n. 10012/2021 delle Sezioni Unite di questa Corte, finisce per rendere l’assenza del destinatario arbitra di un numero indefinito di avvisi, contro ogni logica e in aperta violazione dei principi espressi dalla pronuncia medesima.
4. All’accoglimento del secondo motivo consegue che risulta ugualmente fondato il primo, col quale la ricorrente censura la ritenuta ammissibilità, da parte della CTR, del ricorso proposto dal contribuente in primo grado solo in data 4 marzo 2014, quindi ben oltre il termine perentorio di cui all’art. 21 del lgs. n. 546/1992 dalla notifica dell’atto impositivo, che è da fissare, come nel paragrafo precedente chiarito in virtù delle osservazioni ivi svolte, alla data del 16 maggio 2013.
5. Ne consegue pertanto l’accoglimento del ricorso, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, proc. civ., in quanto la causa non poteva essere proposta, restando quindi precluso al giudice tributario adito l’esame dei motivi di ricorso del contribuente nel merito della contestazione dell’accertamento basato su studi di settore.
6. Possono, in ragione del loro alterno esito, compensarsi tra le parti le spese dei gradi di merito del giudizio, ponendosi a carico dell’intimato, secondo soccombenza, le spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata come in dispositivo.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
Condanna l’intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3500,00 oltre spese prenotate a debito, compensate quelle relative ai gradi di merito.