CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7422 depositata il 20 marzo 2024 – In materia di imposta sugli intrattenimenti, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a inviare al contribuente il nulla osta che abbia rilasciato solo se sia stata formulata apposita richiesta in tal senso, in mancanza della quale è onere della parte attivarsi per verificarne l’effettivo rilascio, mentre la prova, anche in via presuntiva, dell’effettivo svolgimento del gioco è necessaria quando questo avvenga senza il nulla osta e non quando il soggetto passivo abbia la detenzione del bene e sia munito di nulla osta (ancorché non ne abbia la concreta e materiale disponibilità per non averlo ritirato), conseguendone, in questo caso, l’assoggettamento all’imposta