Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8273 depositata il 2 aprile 2026
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale – contrario al principio di certezza del diritto che uno Stato membro, il quale ha stabilito i requisiti ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’IVA di una cessione intracomunitaria ed ha accettato in un primo tempo i documenti presentati dal fornitore in quanto prove giustificative del diritto all’esenzione, possa successivamente obbligare il fornitore medesimo ad assolvere l’IVA relativa a tale cessione allorché consti che, in particolare, a causa di una frode commessa dall’acquirente di cui il fornitore non era e non poteva essere a conoscenza, i beni in questione non abbiano in realtà lasciato il territorio dello Stato membro di cessione
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 47/02/24 del 03/01/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettava l’appello proposto da F.C. s.p.a. (di seguito F.C.) avverso la sentenza n. 148/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Messina di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’avviso di accertamento riguarda alcune cessioni intracomunitarie effettuate in sospensione d’imposta dalla società contribuente in favore del soggetto maltese C.I.E. Ltd (di seguito C.I.E.): nella prospettazione dell’Amministrazione finanziaria tali cessioni erano realmente avvenute in Italia, con conseguente mancato versamento della relativa IVA.
1.2. La CGT2 accoglieva l’appello di AE e rigettava l’appello di F.C. evidenziando che: a) la sentenza di primo grado era correttamente motivata; b) i requisiti necessari per ritenere la non imponibilità IVA delle operazioni intracomunitarie erano «l’onerosità dell’operazione; l’effettivo trasferimento fisico e della proprietà del bene dal territorio di uno stato al territorio di un altro Paese UE e il coinvolgimento di soggetti nell’operazione entrambi passivi Iva»; c) in quest’ottica, la prova del trasporto all’estero del bene gravava sulla società contribuente, prova che non era stata fornita, né aveva valenza la dichiarazione del terzo, trattandosi di società collegata a F.C.; d) quanto alle sanzioni, non poteva ritenersi la ritenuta nebulosità della disciplina.
2. F.C. impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
3. AE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso F.C. deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 omesso di pronunciare o, comunque, omesso di motivare con riferimento al denunciato vizio di motivazione dell’avviso di accertamento. In particolare, si evidenzia che AE non avrebbe allegato né all’avviso di accertamento, né al processo verbale di constatazione (di seguito PVC), l’informativa ricevuta da parte dell’Amministrazione finanziaria maltese e i processi verbali redatti nei confronti di Cambren e dei suoi rappresentanti legali.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per non avere la CGT2 rilevato la nullità dell’avviso di accertamento, che non avrebbe dato conto delle deduzioni e della documentazione sottoposta ai verificatori da F.C. ed è fondato esclusivamente sul convincimento soggettivo dei medesimi verificatori.
1.2. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalle domande ed eccezioni formulate dalla ricorrente con riferimento alla carenza di motivazione e documentazione dell’avviso di accertamento.
2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, riguardando tutti la motivazione dell’atto impositivo, vanno disattesi.
2.1. Sotto il profilo della omessa pronuncia, il motivo è all’evidenza infondato in quanto la CGT2 ha dato atto che F.C. ha proposto appello incidentale sollevando la questione del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato. Ne consegue che la CGT2 ha avuto la piena consapevolezza della proposizione di un appello poi rigettato implicitamente nel merito, sia pure senza specificare dettagliatamente le ragioni di tale rigetto. Ciò che è omessa è, dunque, la motivazione del giudice di appello sul motivo di appello incidentale, non già la pronuncia sullo stesso.
2.2. Peraltro, la S.C. ha ripetutamente rilevato che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi consentito alla Corte di decidere nel merito delle questioni di nullità per omesso esame di domande o eccezioni o per motivazione apparente, qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass. S.U. n. 2731 del 02/02/2017; Cass. n. 6145 del 01/03/2019; Cass. n. 9693 del 19/04/2018; Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 11838 del 12/05/2017; Cass. n. 21968 del 28/10/2015; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 15112 del 17/06/2013; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass. n. 2313 del 01/02/2010; Cass. n. 15810 del 28/07/2005; Cass. n. 5962 del 23/04/2001).
2.3. Ciò premesso, è noto che «nel regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass. n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n. 28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; Cass. n. 34906 del 30/12/2024; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017).
2.3.1. Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto richiamato dall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contesto dell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesa impositiva (Cass. n. 24532 del 09/08/2022; conf., da ultimo, Cass. n. 21670 del 01/08/2024).
2.3.2. Ne consegue che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell’avviso di accertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018); b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass. 9323 del 2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008) o siano dallo stesso facilmente conoscibili (Cass. n. 33327 del 29/11/2023).
2.4. Nel caso di specie, una semplice lettura dell’atto impositivo, allegato al ricorso per cassazione e su cui lo stesso si basa per espressa indicazione della ricorrente, dimostra con evidenza che gli atti di cui si contesta la mancata allegazione sono stati riprodotti nell’ambito dell’atto impositivo per la parte necessaria a rendere palesi i presupposti logico-giuridici su cui si fonda l’accertamento; con la conseguenza che la questione posta non involge la motivazione dell’atto impositivo, quanto, al limite, la prova giudiziale della pretesa (ovviamente, ove detti atti non siano stati prodotti nemmeno nel giudizio di merito).
2.5. Di qui l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
2.6. Per quanto concerne, poi, la mancata considerazione delle deduzioni di parte, basterà evidenziare che l’obbligo di una motivazione per così dire rafforzata (l’Amministrazione finanziaria deve necessariamente dare conto, nel contesto dell’atto impositivo, delle osservazioni proposte dal contribuente) è previsto, solo in alcune ipotesi specifiche (studi di settore; abuso del diritto), ma non è affatto generalizzato (cfr. Cass. n. 8378 del 31/03/2017; Cass. n. 3583 del 24/02/2016), prevedendo la legge unicamente che l’atto impositivo debba essere motivato.
2.6.1. Ciò, all’evidenza, non significa che l’atto impositivo il quale non abbia menzionato e motivato in ordine alle osservazioni del contribuente sia di per sé nullo, occorrendo in proposito che venga dimostrato che quelle osservazioni non siano state in alcun modo prese in considerazione dall’Amministrazione finanziaria.
2.6.2. Nel caso di specie, F.C. riferisce di deduzioni e documenti non presi in considerazione dall’Ufficio, ma li indica solo genericamente e non chiarisce per quali ragioni ritenga che l’Amministrazione finanziaria non li abbia presi in considerazione, essendo plausibile che la stessa li abbia ritenuti, invece, irrilevanti.
2.7. Infine, per quanto riguarda la pretesa soggettività delle considerazioni dei verificatori, anche in questo caso l’affermazione si rivela del tutto generica, evidenziando chiaramente l’atto impositivo allegato le ragioni sulle quali esso si fonda.
2.8. Di qui l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
2.9. Inammissibile è anche il sesto motivo di ricorso atteso che l’omesso esame denunciato dal ricorrente (rilievi concernenti il difetto di motivazione e documentazione dell’avviso di accertamento) non riguarda fatti storici, ma domande ed eccezioni della parte.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed errata interpretazione dell’art. 41 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto la superficialità del comportamento tenuto da F.C. nelle transazioni con la società maltese C.I.E..
3.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CGT2 omesso di considerare le prove offerte dalla società contribuente.
4. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione e vanno complessivamente disattesi.
4.1. Secondo il costante orientamento della Corte di giustizia della UE, il regime di non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, nonché quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (CGUE 27 settembre 2007, in causa C-409/04, Teleos, punto 42; CGUE 27 settembre 2007, in causa C‑184/05, Twoh International, punto 23; CGUE 7 dicembre 2010, in causa C-285/09, R., punto 41, CGUE 16 dicembre 2010, in causa C‑430/09, Euro Tyre Holding, punto 29; CGUE 6 settembre 2012, in causa C-273/11, Mecsek-Gabona, punto 31; CGUE 9 ottobre 2014, in causa C‑492/13, Traum EOOD, punto 24).
4.1.1. Analogo principio è stato espresso dalla Corte di giustizia in tema di cessioni extracomunitarie (da ultimo, CGUE 17 ottobre 2019, in Causa C-653/18, Unitel) ed è stato recepito dalla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 29498 del 24/12/2020; Cass. n. 26062 del 30/12/2015; Cass. n. 4636 del 26/02/2014).
4.1.2. Peraltro, con riferimento alle cessioni intracomunitarie, la Corte di giustizia ha precisato che gli obblighi spettanti a un soggetto passivo in materia di prova (segnatamente con riferimento al trasferimento della merce in altro Stato membro) devono essere determinati in funzione delle condizioni espressamente stabilite a tale riguardo dal diritto nazionale e dalla prassi abituale prevista per analoghe operazioni (CGUE in causa C-273/11, cit., punto 38; CGUE in causa C-492/13, cit., punto 30).
4.1.3. Sarebbe quindi contrario al principio di certezza del diritto che uno Stato membro, il quale ha stabilito i requisiti ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’IVA di una cessione intracomunitaria ed ha accettato in un primo tempo i documenti presentati dal fornitore in quanto prove giustificative del diritto all’esenzione, possa successivamente obbligare il fornitore medesimo ad assolvere l’IVA relativa a tale cessione allorché consti che, in particolare, a causa di una frode commessa dall’acquirente di cui il fornitore non era e non poteva essere a conoscenza, i beni in questione non abbiano in realtà lasciato il territorio dello Stato membro di cessione (CGUE in causa C-409/04, cit., punto 50; CGUE in causa C-492/13, cit., punto 31).
4.1.4. Pertanto, quando non esista alcuna prova tangibile che permetta di ritenere che i beni di cui trattasi siano stati trasferiti al di fuori del territorio dello Stato membro di cessione, non è possibile obbligare il soggetto passivo a fornire una tale prova perché non vi sarebbe garanzia della corretta e semplice applicazione delle esenzioni dall’IVA e si porrebbe il cedente in una situazione di incertezza circa la possibilità di applicare l’esenzione sulla cessione intracomunitaria o circa la necessità di includere l’IVA nel prezzo di vendita (CGUE, in causa C-409/04, cit., punti 49 e 51, CGUE in causa C-273/11, cit., punto 41; CGUE in causa C-492/13, cit., punto 31).
4.1.5. Peraltro, è la stessa Corte di giustizia a chiarire che le lettere di vettura, così come i documenti equipollenti, possono essere considerate come elemento idoneo a dimostrare che i beni cui si riferiscono siano destinati a essere trasportati o spediti verso un altro Stato membro, ma solo se debitamente compilate con l’indicazione di tutti gli elementi necessari, ivi compresa la data della consegna (CGUE 20 giugno 2018, in causa C-108/17, Enteco Balti).
4.1.6. In ogni caso, non è contrario al diritto dell’Unione esigere che un operatore agisca in buona fede e adotti tutte le misure che gli si possano ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad un’evasione tributaria (CGUE, in causa C-409/04, cit., punto 65; CGUE 21 giugno 2012, in cause Mahagében e Dávid, punto 54; CGUE in causa C-273/11, cit., punto 48).
4.2. Anche tali principi sono stati recepiti dalla recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che «ove l’Amministrazione finanziaria contesti l’imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, grava sul cedente l’onere di provare l’effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario» (Cass. n. 29498 del 24/12/2020). In particolare, «il cedente ha l’onere di dimostrare l’effettività dell’esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un’evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto: ne deriva che, in caso di vendita con clausola “franco fabbrica”, il cedente ha diritto all’esenzione IVA solo ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell’effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di “fatti secondari”, dai quali desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l’obbligo di consegna del documento e, a fronte dell’altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria» (Cass. n. 4045 del 12/02/2019; Cass. n. 17727 del 01/07/2025).
4.2.1. Si è, inoltre, osservato, sempre in relazione all’onere probatorio che incombe sul cedente, che «il documento di accompagnamento della merce è surrogabile anche con un documento commerciale contenente le stesse informazioni e la sua terza copia (l’esemplare che deve essere rinviato allo speditore per appuramento, cosiddetta copia di ritorno per il cedente) è idonea a comprovare, ai fini del beneficio dell’esenzione IVA, l’effettività del trasferimento della merce in altro Stato membro» (Cass. n. 28831 del 08/11/2019; con riferimento alla prova del trasporto della merce nel territorio di altro Stato membro si vedano anche Cass. n. 7524 del 15/04/2016; Cass. n. 2327 del 02/02/2021; Cass. n. 25587 del 21/09/2021).
4.3. La sentenza impugnata è rispettosa dei superiori principi di diritto atteso che la stessa ha accertato che: i) grava sul cedente la prova della consegna della merce al di fuori del territorio dello Stato; ii) ai fini di tale prova la società contribuente avrebbe dovuto conservare la necessaria documentazione e dimostrare l’effettività dei pagamenti; iii) tale prova non è stata offerta da F.C., anche perché le dichiarazioni di terzo (legali rappresentati di C.I.E.) non erano attendibili, trattandosi di soggetti direttamente interessati nelle transazioni.
4.4. Il superiore accertamento in fatto non può essere posto in discussione con le censure proposte: da un lato, infatti, la ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del05/04/2013); dall’altro, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
4.5. Occorre, poi, considerare che «una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016).
4.6. Ebbene, nella valutazione delle prove la CGT2 non ha compiuto alcun errore di diritto, avendo peraltro valutato le dichiarazioni rese dai terzi, legittimamente ritenendole inattendibili. Infine, non è inutile evidenziare che le indicazioni effettuate dalla società contribuente e concernenti la mancata valutazione di prove restano prive della necessaria specificità.
5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per non avere la CGT2 ritenuto la sussistenza di quella obiettiva incertezza normativa che avrebbero comportato l’inapplicabilità delle sanzioni.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’incertezza normativa oggettiva – che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dall’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 – è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente» (Cass. n. 15452 del 13/06/2018) e deve riguardare non già il contribuente, generico ovvero informato, ma il giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass. n. 15144 del 06/06/2025; Cass. n. 3108 del 01/02/2019).
5.3. Nel caso di specie, non può configurarsi alcuna incertezza in ordine alle norme applicabili alla fattispecie, soprattutto in presenza di un contribuente che non ha fornito la prova sullo stesso gravante sia in ordine al trasporto all’estero della merce ceduta, sia in ordine ai pagamenti effettuati.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 376.554,14.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 8.200,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.