CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 8536 depositata il 1° aprile 2025
ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) – Art. 360 c.p.c. – Art. 17 D.Lgs. n. 546 del 1992 – Notificazione – Istanza di rimessione in termini – Rigetto
Fatti di causa
Cr.An. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli un avviso di intimazione notificatogli dall’agente della riscossione E.S. Spa, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, per il pagamento dell’ICI relativa agli anni 2001-2005.
A sostegno della spiegata opposizione deduceva di non aver mai ricevuto notifica della prodromica cartella esattoriale.
La Commissione adìta, in accoglimento del ricorso, annullava l’atto impugnato.
E.S. Spa interponeva appello, il quale veniva dichiarato “improcedibile” dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 6592/52/15 del 1 luglio 2015, per non avere l’impugnante dato prova dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’avversario.
Avverso tale sentenza E.S. Spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Cr.An., al quale il ricorso è stato notificato il 28 gennaio 2016 presso il difensore domiciliatario indicato nell’impugnata pronuncia, è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, dichiaratamente formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 5) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Viene rimproverato alla CTR campana di aver omesso di pronunciare sull’istanza di rimessione in termini avanzata dall’appellante E.S. Spa al fine di poter procedere alla rinnovazione della notificazione dell’atto di gravame, il cui esito negativo non era ad essa imputabile.
1.2 Al riguardo, si deduce quanto segue: – anteriormente alla scadenza del termine di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., il predetto agente della riscossione aveva tentato di notificare l’appello al difensore domiciliatario del Cr.An. nel giudizio di primo grado, avv. A.T., all’indirizzo da questi indicato all’atto della sua costituzione (…) – Na;
– la notifica non era andata a buon fine per essere il destinatario risultato trasferito;
– nessuna denuncia di variazione del domicilio era stata notificata dalla controparte ai sensi dell’art. 17, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, numeri 3) e 5) c.p.c., sono nuovamente lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992, oltre all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso.
2.1 Si ribadisce che nel giudizio di primo grado né il Cr.An. né il suo difensore avevano provveduto a notificare l’intervenuta variazione del domicilio eletto.
2.2 Viene, inoltre, sollecitata la revisione dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità seguìto dalla CTR, alla stregua del quale incombe sul notificante l’onere di esperire apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, nell’ipotesi in cui il procuratore domiciliatario della controparte abbia omesso di comunicare il cambiamento dell’indirizzo del proprio studio.
3. I due motivi possono essere esaminati insieme per la loro stretta connessione.
3.1 Va anzitutto osservato che appare erroneo il riferimento al numero 5) dell’art. 360, comma 1, c.p.c. contenuto nel primo motivo, mediante il quale non viene denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nei sensi esplicitati dalle Sezioni Unite con l’arresto n. 8053/2014, ma ci si duole della mancata pronuncia della CTR in ordine a un’istanza di rimessione in termini proposta dall’odierna ricorrente nel giudizio di appello.
3.2 Deve, inoltre, rilevarsi che il secondo motivo presenta profili di inammissibilità nella parte in cui risulta strutturato sulla vecchia formulazione dello stesso numero 5) anteriore alle modifiche apportate dall’art. 54, comma 1, lettera b), del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, non più applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze (comprese quelle pronunciate dalle Commissioni Tributarie Regionali: cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014) pubblicate dall’11 settembre 2012 in poi.
3.3 Tanto premesso, va notato che l’istanza di rimessione in termini è stata, in realtà, esaminata dalla CTR, la quale l’ha motivatamente respinta.
3.4 Invero, i giudici regionali hanno così argomentato sul punto: “…il Cr.An. ha presentato il ricorso introduttivo, conferendo all’avv. A.T. l’incarico di rappresentarlo in giudizio come procuratore “ad litem” ed eleggendo domicilio in N al (…) presso il suo studio (cfr. il ricorso introduttivo di lite).
Risulta, altresì, sempre dal fascicolo di prime cure, che nella memoria depositata il 23.4.2014 ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 lo studio dell’avv. T. risulta indicato come ubicato in N via (…) (cfr. la memoria in atti) e che in primo grado E.S. Spa si è costituita solo in data 5.5.2014.
Infine, risulta che l’appello è stato spedito a Cr.An. “c/o avv. A.T. viale (…) (…) N” e che non è stato recapitato “in quanto… il destinatario… è trasferito” (cfr. l’avviso di ricevimento della raccomandata).
L’appellante ha invocato la remissione in termini, deducendo di aver spedito l’atto di appello il 10.1.2015, prima della scadenza del termine per impugnare, e richiamando la specifica previsione di cui all’art. 17 D.Lgs. n. 546/1992…
Ebbene, è di tutta evidenza che a sproposito è richiamata la previsione di cui all’art. 17 cit., trattandosi appunto di norma volta a favorire la notifica degli atti nell’àmbito del processo tributario…
In altri termini, ove sia applicabile il suddetto regime agevolativo, appare inescusabile la negligenza del notificante e non si vede come proprio detto regime si possa invocare per giustificare viceversa una richiesta di rimessione in termini.
Ne consegue che l’istanza de qua risulta del tutto priva di giustificazioni, non risultando neanche dedotte le ragioni per le quali -nonostante il suddetto regime di favore- la notifica dell’impugnazione non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante…
A maggior ragione… l’istanza di rimessione in termini nella specie risulta priva di giustificazioni, non risultando dedotto che la notifica dell’appello “presso il procuratore costituito” non sia andata a buon fine per caso fortuito o forza maggiore, risultando anzi dagli stessi atti del giudizio di prime cure l’indicazione del nuovo recapito dello studio del procuratore “ad litem” (cfr. memoria depositata il 23.4.2014 ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992)”.
3.5 Per il resto, priva di pregio si appalesa la doglianza incentrata sull’asserita violazione o falsa applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992, essendosi la Commissione di secondo grado correttamente uniformata alla costante giurisprudenza di questa Corte -che va qui ulteriormente ribadita, non avendo la ricorrente apportato elementi utili a un suo eventuale ripensamento- secondo cui:
– l’onere di notifica della denuncia di variazione imposto dalla citata norma è previsto soltanto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, laddove, invece, l’elezione di domicilio da questa operata presso lo studio di qualsiasi difensore assolve la mera funzione di indicare la sede dello studio del medesimo;
– in tale ultimo caso, il difensore domiciliatario non ha, a sua volta, l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, spettando al notificante eseguire apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello da lui conosciuto sia nel frattempo mutato (cfr. Cass. n. 10565/2022, Cass. n. 3835/2022, Cass. n. 7320/2021, Cass. n. 29507/2020, Cass. n. 28712/2017, Cass. n. 13238/2016).
4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
5. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la parte contro la quale il ricorso è stato proposto.
6. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.