Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 872 depositata il 9 gennaio 2024
prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi
Rilevato che:
– il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento e gli atti ad essa presupposti, contestando la notifica dei medesimi oltre ad ulteriori vizi;
– la CTP rigettava il ricorso;
– appellava il contribuente;
– con la pronuncia qui gravata, la CTR ha rigettato l’impugnazione;
– ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a cinque motivi di ricorso;
– l’Agenzia delle Entrate, il Riscossore e la Camera di commercio di Crotone sono rimasti intimati di fronte a questa Corte.
Considerato che:
– il primo motivo denuncia il vizio di motivazione assente e/o apparente della sentenza, in relazione alla dedotta inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento n. TD5010100248/2015, con violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); il motivo in parola può esaminarsi congiuntamente con il terzo motivo, che denuncia il vizio di motivazione assente e/o apparente della sentenza gravata in relazione alla dedotta inesistenza e/o invalidità di atti impositivi (avviso di accertamento sub. n. 12 e cartelle di pagamento sub. 1-11) prodromici e quindi nullità derivata dell’atto impugnato, con violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.);
– i ridetti motivi sono inammissibili;
– invero, dal ricorso proposto di fronte alla CTP, prodotto da parte ricorrente, non si evince affatto che sia stata posta nel giudizio di merito la questione relativa alla invalidità della notifica dell’avviso di accertamento: le doglianze proposte in primo grado si incentrano invero sulla invalidità dell’intimazione di pagamento e delle cartelle, senza nulla eccepire quanto alla notifica dell’avviso di accertamento ad esse presupposto;
– correttamente, quindi, la CTR – ancorché la questione le sia stata posta – non l’ha affrontata, in quanto preclusa nella sede dell’appello; non avendola quindi (come era giusto) affrontata, certo non doveva il giudice dell’appello motivare sul punto;
– il secondo motivo si incentra sul vizio di motivazione assente e/o apparente, in relazione alla dedotta inesistenza e/o invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte dall’intimazione di pagamento impugnata, con violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c. (ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c.);
– il motivo è infondato;
– la motivazione della CTR, in ordine alla correttezza delle notifiche in parola, si evince in modo adeguato dal provvedimento in esame; esso quindi si pone, sul piano della motivazione adottata, al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. sent. n. 8053 del 2014);
– il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 2946 c.c. e degli artt. 20, comma 3, e 24, comma 1, del d. lgs. n. 472 del 1997 (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la CTR mancato di annullare le pretese per interessi e sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, pertanto estinte stante il decorso di tal termine;
– il motivo in parola è invece fondato;
– la CTR, sia pure con motivazione non particolarmente brillante sul punto, ha ritenuto che “la sentenza impugnata va dunque confermata limitatamente ai crediti di natura erariale, con prescrizione dieci anni (la cui interruzione è stata compiuta con l’affermazione del diritto contenuta negli atti difensivi di primo grado), a differenza dei tributi locali, i quali sono da ritenere prescritti, in mancanza di pregressi atti interruttivi”; con tale espressione, letta unitamente al dispositivo nella parte in cui recita “…ed in parte annulla ulteriormente gli atti tributari impugnati, come da motivazione”, il giudice dell’appello ha in concreto disatteso – erroneamente – l’eccezione relativa alla prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, mancando quindi di annullare in parte qua gli atti che tali pretese hanno manifestato;
– la statuizione della CTR è invero effettivamente contraria al disposto delle norme richiamate nel motivo;
– questa Corte ha infatti da tempo chiarito, quanto alle somme per interessi chieste in pagamento con la notifica della cartella, come (tra le più recenti in argomento si richiama la pronuncia resa da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2095 del 24/01/2023) tali pretese, relative alle obbligazioni tributarie, si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale;
– ciò in quanto la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata, secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte, da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, c.c. secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127);
– ancora, quanto poi alle sanzioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato (come nel presente caso), il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito e cioè dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 ottobre 2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 c.c.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dall’art. 20 d. lgs. n. 472 del 1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989);
– tale disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata da questa Corte ritenuta conforme al sistema e alle norme dì contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l’amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730). Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa;
– alla luce della decisione che precede, il quinto motivo, che si duole del vizio di motivazione assente e/o apparente, in relazione al dedotto decorso dei termini prescrizionali e decadenziali dei crediti azionati con l’intimazione di pagamento impugnata, è assorbito in quanto divenuto privo di rilevanza ai fini del decidere;
– conclusivamente, il ricorso va accolto unicamente con riguardo al quarto motivo; il quinto motivo è assorbito nella decisione che precede e i restanti motivi sono rigettati;
– in accoglimento del ridetto motivo, la sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito nel rispetto dei principi sopra illustrati;
p.q.m.
accoglie il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbito il quinto motivo; rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo oggetto di accoglimento e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità
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