Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8784 depositata il 3 aprile 2024

definizione agevolata – interesse ad agire

Rilevato che

La D. spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della CTR della Calabria che aveva accolto l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Reggio Calabria di accoglimento del ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 ed art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972.

Il ricorso si fonda su un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, resta intimata l’Agenzia delle entrate Riscossione.

Considerato che

In data 13.03.2024 la ricorrente ha depositato telematicamente istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., sottoscritta dal solo difensore e accettata dal sistema soltanto il 15.03.2024, comunicando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) di cui all’art. 1 commi 231 e segg. legge n. 197/2022 e di aver provveduto a versare regolarmente le prime tre rate.

L’istanza di estinzione non può essere accolta: deve escludersi tanto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 236 legge n. 197/2002, che prevedendo la sospensione del giudizio «nelle more del pagamento delle somme dovute», presuppone l’integrale pagamento delle rate dovute, quanto l’estinzione ex art. 390 c.p.c., non essendo stata esplicitata alcuna rinunzia e non risultando neppure che il difensore sia munito di mandato speciale.

L’istanza, però, rivela che è sostanzialmente venuto meno l’interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che aderendo alla definizione agevolata ha assunto comunque l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti (v. art. 1 comma 236 cit.), e ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).

Sussistono, inoltre, i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018); infine, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato” ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. . 14782 del 2018).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza  di interesse;

compensa le spese.