Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 913 depositata il 16 gennaio 2026

principio di non contestazione

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 278/1/11 del 21/6/2011, la Commissione Tributaria provinciale di Siracusa, in assenza di attività difensiva da parte dell’Agente di Riscossione Serit Sicilia S.p.a., ha accolto il ricorso proposto da M.C. avverso l’iscrizione a ruolo eseguita dall’Ufficio sulla base di venticinque cartelle esattoriali, in quanto mai notificate.

Su appello della Serit, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 271/16/12 del 12/10/2012, ritenuta la nullità del procedimento, per violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 546/1992, perché scaturito da un ricorso relativo a pretesa fiscale superiore ad euro 2.582,28, proposto dal contribuente senza l’assistenza di un difensore tecnico, ha accolto il gravame e rimesso gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale per il rinnovo del giudizio di primo grado.

Chiesta, dal M.C., la revocazione di questa sentenza per errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, in relazione alla sua costituzione a mezzo di difensore all’udienza del 19/5/2011, la CTR, con sentenza n. 1475/2014 del 5/5/2014, riconosciuto l’errore, ha, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto proposto senza l’assistenza di un difensore, ritenendo di dover escludere la sanabilità del vizio per effetto di successiva costituzione dell’avvocato.

Proposto dal contribuente ricorso per cassazione per violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, questa Corte, con ordinanza n. 12056/2016, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Riassunto il giudizio su ricorso del M.C., la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, con sentenza n. 1968/2023 del 28 febbraio 2023, in riforma della sentenza della CTP di Siracusa n. 278/01/2011 del 21/6/2011, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario con riguardo a tredici delle venticinque cartelle emesse nei confronti del ricorrente, in quanto relative a crediti previdenziali, mentre ha dichiarato il ricorso del contribuente per il resto inammissibile, perché proposto avverso cartelle notificate e non tempestivamente impugnate.

Avverso la sentenza il M.C. ha proposto ricorso, illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate- Riscossione e l’INPS sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto dichiarata la parziale inammissibilità del ricorso in relazione alle (sole) cartelle indicate nella premessa della memoria del 14/11/25 depositata dal contribuente (pg. 1), per sopravvenuto difetto di interesse ad agire in conseguenza del dedotto “sgravio”.

L’istante, a tal proposito, ha prodotto agli atti una «lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano pagati a partire dall’anno 2000», la quale – a tacer d’altro – risulta priva di ogni elemento idoneo a garantire la sua certa riferibilità all’ente riscossore.

Nondimeno, anche se non stati offerti alla Corte sufficienti elementi per dichiarare l’annullamento delle cartelle medesime, va, in ogni caso, preso atto che con la citata deduzione l’istante ha mostrato chiaramente di non voler più coltivare l’impugnativa avverso le suindicate cartelle, il che giustifica, a mente dell’art. 100 c.p.c., la predetta declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso.

2. Col primo motivo di ricorso l’istante denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ., per non aver la CTR, in sede di rinvio, osservato il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 12056/2016.

2.1 La censura è infondata. 

2.2 Con la richiamata ordinanza, questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza della CTR della Sicilia che, «nel disporre la revocazione di altra sentenza resa dalla stessa CTR» (così nella menzionata ordinanza), aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso l’iscrizione a ruolo di una pretesa fiscale di euro 88.981,26, in quanto proposto dalla parte personalmente, mentre avrebbe dovuto, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, ordinare al ricorrente di munirsi della necessaria assistenza tecnica, così assicurando l’effettività del diritto di difesa ed al contempo evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità della domanda.

2.3 Ebbene, a tale principio si è pienamente uniformato il giudice di rinvio, il quale ha ritenuto, in base ad un accertamento fattuale, che la mancanza originaria del difensore tecnico all’atto della proposizione del ricorso fosse stata sanata nel corso del giudizio, allorché – alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 – il contribuente aveva indicato come difensore l’avvocato Sebastiano Ficara e perciò reputato che la difesa tecnica fosse stata utilmente ed efficacemente assicurata al contribuente.

2.4 Erra, perciò, il ricorrente nell’asserire che la Corte di Giustizia tributaria abbia “deciso diversamente da quello che era il principio sollevato alla Suprema Corte e da questa confermato, ovvero la validità del giudizio di primo grado che veniva definito con una sentenza di accoglimento del ricorso”.

Il principio di diritto enunciato dalla S.C., che il giudice di appello era tenuto ad osservare, atteneva alla predetta questione processuale relativa all’esaminabilità del ricorso proposto da un contribuente privo di assistenza tecnica in controversia di valore superiore ad euro 2.582,28, e risulta – come già detto – applicato nei termini sopra indicati, avendo il Giudice territoriale considerato che il contribuente si fosse, alla fine, munito di difesa tecnica, il che rendeva superfluo l’adozione dei provvedimenti diretti ad assicurare tale nomina.

3. Col secondo motivo, si censurano violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, 3, cod. proc. civ., per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado errato nel ritenere rituale l’appello della SERIT avverso la sentenza n. 278/1/11 del 21/6/2011 della Commissione Tributaria provinciale di Siracusa, benché notificato alla parte personalmente anziché al difensore, ai sensi dell’art. 170 cod. proc. civ.

La censura è infondata e presenta profili di inammissibilità.

3.1 Sotto il primo aspetto, va dato conto che il giudice regionale ha correttamente reputato valida la notifica dell’appello della sentenza del 19 maggio/21 giugno 2011, eseguita presso la residenza/domicilio della parte, non essendo stato eletto domicilio presso lo studio del difensore nominato in corso di causa.

3.2 Per altro verso, l’intera argomentazione volta a rappresentare il diverso numero civico (n. 68 in luogo del n. 66), non corrispondente all’abitazione del contribuente ed in cui sarebbe stata eseguita la notifica dell’appello, coinvolge la Corte in un inammissibile accertamento di merito, peraltro nell’ambito dell’improprio canone censorio di cu all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

4. Col terzo motivo, il ricorrente fa denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado errato nell’applicare il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. a fronte di un appello notificato tardivamente, che non avrebbe consentito al ricorrente di prendere contezza della documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento prodotte dall’Agente della Riscossione e tanto meno di contestarla.

Il motivo è infondato perché il principio di non contestazione circa le modalità delle notifiche delle cartelle è stato applicato dal giudice del rinvio nell’ambito del relativo giudizio in cui il ricorrente era costituito.

5. Col quarto motivo, si denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n.600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ritenendosi errata la decisione in ordine alla regolarità della notifica delle cartelle, per insufficienza della relativa prova.

La censura è infondata, oltre che inammissibile.

5.1 Sotto il primo aspetto, il giudice ha chiaramente ritenuto provata la rituale notifica delle cartelle in base al principio di non contestazione, secondo cui i fatti non specificamente contestati “debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova” (ex multis, Cass. n. 31837/2021, che cita S.U., n. 761/2002, Cass. n. 19896/2015 e n. 26908/2020).

Ed invero, l’ordinamento processualcivilistico rende la non contestazione di un fatto costitutivo «un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti», rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, «in positivo e di per sé, l’adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto… e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso» (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761/2002, cit.).

5.2 Peraltro, la critica, anche in questo caso, oltre ad essere formulata genericamente, senza la specifica illustrazione del contenuto delle singole notifiche e della riferibilità dei dedotti vizi ai relativi atti, investe profili fattuali (soggetto destinatari, assenza di bollo di accettazione postale, ) e tende a provocare una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità.

6. Col quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la Corte di Giustizia Tributaria ordinato all’Agente della Riscossione l’esibizione degli originali delle relate di notifica delle cartelle esattoriali impugnate.

6.1 La censura è inammissibile. 

Il ricorrente omette di dedurre se, in quale atto e con quali modalità abbia disconosciuto la conformità della copia (delle relate) all’originale, riproducendo in tal caso il contenuto dell’atto, sicché la sua censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

7. Col sesto motivo, si censurano violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per omesso rilievo del “difetto di legittimazione passiva” dell’Agente della Riscossione, che, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto stare in giudizio solo direttamente, anziché col patrocinio di un avvocato del libero foro.

7.1 La censura è infondata.

7.2 Il ricorrente sovrappone, confondendoli, il concetto dello “stare in giudizio” di cui all’art. 11 d.lgs. n. 546/1992 con quello dell’”assistenza tecnica”, cui si riferisce il successivo art. 12, laddove afferma che l’Agente della Riscossione può stare in giudizio solo direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata, senza avvalersi dell’assistenza tecnica di un avvocato del libero foro.

7.3 Mentre, infatti, ai sensi dell’art. 11, “L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”, l’art. 12 prevede che “le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”.

Ebbene, premesso che le due norme mantengono ambiti separati e distinti, disciplinando l’una la legittimazione processuale, l’altra la difesa tecnica, ad ogni modo – alla luce della citata normativa – non sussiste un divieto delle parti pubbliche di farsi assistere da un difensore abilitato, ma solo un obbligo di difesa tecnica per le parti diverse da quelle pubbliche.

7.4 Tale assunto trova conferma nell’art. 15, comma 2 sexies, lgs. n. 546 del 1992, che prevede l’applicazione delle disposizioni sul compenso degli avvocati per la liquidazione delle spese in favore dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto, “se” assistiti da propri funzionari.

7.5 D’altronde, la stessa Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 2302 del 4 febbraio 2005 in tema di assistenza tecnica per gli enti locali, ha affermato che il divieto di nomina di avvocati esterni abilitati, ove previsto, sarebbe stato in contrasto con l’art. 24 Cost.

7.6 E ancora, la questione della difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate è stata affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno enunciato, nell’interesse della legge e per risolvere la devoluta questione di massima di particolare importanza, i seguenti principi di diritto: “(a) impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si avvale: 1) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato R.D. 1933, del 1933, art. 43, comma 4, di avvocati del libero foro – nel rispetto degli artt. 4 e 17, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il  patrocinio;  (b)  quando  la  scelta  tra  il  patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. S.U., 30008 del 2019; cfr., di recente, anche Cass. 30352/2025).

7.7 Inoltre, quanto alla difesa in giudizio, il d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8 (conv. dalla legge n. 225 del 2016), dispone: “L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del presente articolo, comma 5, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 4 e 17, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’art. 11, comma 2, L.vo 31 dicembre 1992, n. 546”.

Norma, questa, da intendersi, in base alla norma di interpretazione autentica del d.l. n. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-nonies, comma 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), nel senso che “la disposizione del T.U. di cui all’art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.

7.8 In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale – nei giudizi tributari di merito – sia l’avvalimento dell’avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un’eccezione, perché il tenore testuale della norma esclude con chiarezza sia l’organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto “autorizzato”, per la chiara alternatività (con l’utilizzo dell’avverbio “altresì”) tra le due facoltà radicate in capo all’A.d.E.R. (in termini, Cass. n. 31242/2019).

7.9 In conclusione, nel caso in esame, l’Agenzia di Riscossione ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente.

8. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione di ADER e INPS.

Va però dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

P.Q.M.

la Corte dichiara la parziale inammissibilità del ricorso in relazione alle cartelle indicate dal ricorrente nella premessa della memoria del 14/11/25 e, per il resto, rigetta il ricorso.

Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

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