CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9814 depositata l’ 11 aprile 2024
Tributi – Cartelle di pagamento – Preavviso di iscrizione ipotecaria – Notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza – Termine breve per proporre ricorso – Onere della prova sulla parte impugnante – Inammissibilità
Rilevato che
1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con ricorso notificato a mezzo pec il 10 dicembre 2018, ricorre nei confronti di P.C., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe, depositata in data 10 maggio 2018. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Salerno che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso a seguito di due cartelle di pagamento.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
Considerato che
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate-Riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 e 1335 cod. civ. e dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che in caso di notifica della cartella a mezzo posta, sia onere del mittente provare il contenuto del plico contestato dal destinatario.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2719 cod. civ. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la notifica della cartella non era provata stante la produzione solo in copia dei relativi atti.
3. Preliminarmente va delibata l’eccezione sollevata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto tardivo.
Il contribuente espone che aveva impugnato la medesima sentenza oggetto dell’odierno ricorso per cassazione con ricorso per revocazione, notificato a mezzo posta con raccomandata spedita il 6 giugno 2018 e ritirata dall’Ufficio postale in data 13 giugno 2018. Deduce, per l’effetto, che la notificazione del ricorso per revocazione equivale, ai fini del termine per impugnare, a notificazione della sentenza, sicché la notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 10 dicembre 2018 sull’erroneo presupposto che operasse il termine lungo, deve ritenersi tardiva.
4. L’eccezione è fondata.
4.1. Per giurisprudenza costante della Corte, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ne consegue che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 09/12/2019, n. 32114, Cass. 05/09/2019, n. 22220, Cass. 13/07/2017, n. 17309).
Va ribadito, inoltre, che l’onere della prova dell’osservanza del termine d’impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 13/07/2023, n. 20054).
4.2. La contribuente ha documentato di aver proposto ricorso per revocazione della sentenza qui impugnata notificato all’Agenzia delle entrate-Riscossione presso l’Avv. S.O., difensore in appello, come risultante dalla intestazione della sentenza, a mezzo posta, con raccomandata spedita il 6 giugno 2018 e ritirata il 13 giugno 2018. Il ricorso per cassazione, pertanto, in mancanza di allegazione e prova in ordine alla sospensione del termine, avrebbe dovuto proporsi nel termine, c.d. breve, di sessanta giorni decorrenti da detta data, sicché il medesimo, essendo stato notificato solo il 10 dicembre 2018, è tardivo.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge.