CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 10539 depositata il 18 aprile 2024
Tributi – Silenzio rifiuto – Istanza di rimborso – Imposta di registro – Alternatività IVA/Registro – Imposta proporzionale sulla locazione di immobili strumentali – Non imposta sul giro d’affari – Non sussiste l’asserito contrasto con la disciplina comunitaria – Accoglimento parziale
Fatti di causa
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 6378/16, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla I.L. Srl avverso il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso della maggiore imposta versata negli anni 2012-2015 a titolo di imposta di registro;
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 579/8/18, depositata il 13/02/2018, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal primo giudice.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
La ricorrente Agenzia delle Entrate deduce con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, ed agli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61, D.Lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n.4. cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 comma VI, Cost., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, perplessa e contradditoria del tutto omissiva di ogni valutazione dei motivi di appello, essendosi il giudice di appello limitato, in buona sostanza, ad esprime per relationem piena condivisione per le argomentazioni della CTP di Milano “trattandosi di imposta sul giro di affari”.
Deduce, con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, ed all’art. 40, comma1-bis, per aver il giudice di appello affermato che “la proporzionalità dell’imposta di Registro dell’uno per cento sul canone di locazione di beni strumentali assoggettato ad Iva confligge con la richiamata Direttiva n. 2006/112/CE trattandosi di imposta sul giro di affari” senza considerare che non sussiste l’asserito contrasto con la disciplina comunitaria (art. 401 della Direttiva 2006/112/CE) per le ragioni esposte dalla Corte di Giustizia nelle sentenze del 16 dicembre 1992, B., C-208/91, e del 17 settembre 1997, S.E.N., C-130/96, e del 9 marzo 2000, E. e W. & Co, C-437/97, e del 19 settembre 2002, T. e S., C-10/00, nonché, infine, nell’ordinanza del 27 novembre 2008, V., C-156/08, essendo da escludere la ricorrenza di una ipotesi in cui lo stesso fatto od operazione, già sottoposto ad IVA, sia assoggettato ad altra imposta che, al di là della denominazione utilizzata dal legislatore nazionale, presenti le medesime caratteristiche.
La prima censura è infondata.
La motivazione della sentenza di appello con rinvio per relationem a quella di primo grado è ammissibile purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione e che non si risolva in una acritica adesione al provvedimento richiamato (tra le altre, Cass. n. 21443/2022).
Le ragioni della decisione di secondo grado contenute nel corpo di una motivazione sono certamente sintetiche ma non apparenti avuto riguardo, segnatamente, all’affermazione che, nella esaminata fattispecie, concernente la locazione di immobili strumentali, sarebbe configurabile il denunciato contrasto tra l’imposizione indiretta domestica (art. 40 del Tur al comma 1-bis) con la Direttiva n. 2006/112/CE, laddove il legislatore nazionale individua una deroga alla regola generale dell’alternatività IVA/Registro, sottoponendo ad imposizione proporzionale di registro le predette locazioni, ancorché assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, in tal modo realizzandosi, ad avviso del giudicante, una sorta di “doppione” dell’IVA “sul giro di affari”, in spregio al diritto comunitario.
La seconda censura, invece, è fondata.
Nelle more del giudizio è stata pubblicata l’ordinanza della CGUE 12/10/17 in causa C-549/16, che ha affermato che l’imposta di registro proporzionale sulla locazione di immobili strumentali, per la sua settorialità, non è un’imposta sul giro d’affari e non interferisce con il funzionamento dell’IVA.
L’ordinanza della CGUE, infatti, ha concluso nel senso che “L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto.”
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto.
Le spese processuali sono compensate in relazione alla assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità (circostanza che ha determinato la Sesta Sezione Civile-T ad escludere la ricorrenza delle condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., giusta ordinanza interlocutoria n. 9080/2020) ed alla decisione, in corso di giudizio, sulla questione pregiudiziale rimessa alla decisione della Corte di Giustizia.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al mezzo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.
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