CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 14990 depositata il 4 giugno 2025

 IRPEF – Avviso di accertamento – Impugnazione – Contribuente – Notifica – Irreperibilità assoluta – Raccomandata – Domicilio fiscale – Accoglimento

Fatti di causa

Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Da.Ad. di avviso di accertamento relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2006, il contribuente ricorre, su due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi C.T.R.), in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, aveva riformato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo per difetto di notifica. 

In particolare, il Giudice di appello, rilevato che la notificazione era avvenuta secondo il rito della cd. irreperibilità assoluta con invio di raccomandata dell’avvenuto deposito presso la casa comunale al domicilio fiscale del contribuente, riteneva, di conseguenza, tardivo il ricorso introduttivo proposto oltre i termini di legge.

In prossimità dell’udienza pubblica il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale M.D.M., ha depositato requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso. 

Il ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con un primo motivo – genericamente rubricato: violazione dell’art. 360 n. 3 per errata e falsa applicazione di legge – il ricorrente deduce che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa nella violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere ritenuto valida la notificazione dell’avviso di accertamento impugnato effettuata con il rito dell’irreperibilità assoluta di cui alla disposizione da ultimo citata, in quanto la ritualità della suddetta notificazione non è inficiata dal successivo invio (benché non dovuto) della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’avviso presso la casa comunale, indirizzata presso il domicilio fiscale del contribuente, visto che il contribuente non aveva contestato né la correttezza del proprio domicilio fiscale in L, via (…), dove risultava, “dalla documentazione in atti, essere stata effettuata la notifica dell’avviso di accertamento e l’invio della raccomandata a.r. rimasta in giacenza”, né la dichiarazione prodotta dal messo comunale riguardo alla sua irreperibilità e alle ricerche effettuate per rintracciarlo.

Sostiene il ricorrente che le argomentazioni addotte dalla Commissione Tributaria Regionale a sostegno della decisione non sono condivisibili, stante l’inesistenza della notificazione de qua, perché: 

a) l’Amministrazione Finanziaria gli avrebbe dovuto notificare l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e non con il rito speciale degli irreperibili previsto dall’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, essendo a conoscenza del suo domicilio fiscale; 

b) la notificazione è stata effettuata con il rito degli irreperibili senza che ne ricorressero i presupposti, non avendo il messo notificatore dato atto delle ricerche effettuate per consegnare il plico al destinatario.

Conseguentemente, secondo la prospettazione difensiva, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto ritenere tempestiva l’impugnazione dell’avviso di accertamento, in quanto, a causa dell’inesistenza della notificazione, il contribuente ne era venuto a conoscenza soltanto il 4 ottobre 2012, in occasione della risposta fornitagli dall’Amministrazione Finanziaria in relazione alle motivazioni delle procedure esecutive intraprese a suo carico dall’Agenzia delle Entrate.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., si denuncia la sentenza impugnata di nullità per omesso esame di un punto decisivo della controversia, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, non risulterebbe che il messo notificatore abbia effettuato alcuna ricerca per rintracciare il contribuente, né che abbia eseguito tali ricerche con il dovuto scrupolo e diligenza.

3. L’Agenzia delle entrate, in controricorso, chiede a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione nonché l’atto con cui era stato introdotto il primo grado di giudizio essendo stato il contribuente dichiarato fallito dal Tribunale di Latina con sentenza n.128 del 15.11.2012.

3.1 L’eccezione va disattesa alla luce dei principi fissati di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali con sentenza n. 11287 del 28 aprile 2023 hanno statuito che: “Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 L.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; l’insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l’atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo“.

Nel caso in esame è palese l’inerzia del curatore al quale, peraltro, l’Agenzia delle entrate, come dato atto in controricorso ha pure notificato l’atto di appello.

3.2 La censura articolata con il primo motivo di ricorso, ammissibile perché sufficientemente specifica, avendo la parte trascritto parte della relata di notifica in seno al ricorso ed allegato sub 4) la stessa, è fondata, con assorbimento del secondo motivo. 

L’argomentazione svolta dalla C.T.R., a sostegno della declaratoria di tardività del ricorso introduttivo conseguente alla validità della notificazione effettuata secondo il rito della cd. irreperibilità assoluta, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, di recente, compendiata da Cass., Sez. T., n.781 del 12 gennaio 2025 così massimata: “In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso”.

Invero, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte la notificazione effettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, N. 14658 del 2024 Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024).

È stato, inoltre, precisato che deve considerarsi insufficiente la semplice dicitura “sconosciuto” apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024).

Non si è, infine, mancato di puntualizzare che va considerata invalida la notifica eseguita a mente dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, ove il messo si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato che riporti generiche espressioni, sì da impedire ogni controllo del suo operato, non essendovi, peraltro, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore impugnabili mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 14658/2024).

4. Dai suenunciati principi di diritto si è discostata la C.T.R. sicché ulteriormente erronea risulta la declaratoria di tardività del ricorso introduttivo. 

5. Per le ragioni illustrate, va quindi disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale procederà’ a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra espressi.

6. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità’, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D.Lgs.  cit. 

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 

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