CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 16937 depositata il 19 giugno 2024

Tributi – Avviso di liquidazione – Onorari nel procedimento penale – Decreto di pagamento dei compensi – Norma sulla registrazione a debito – Imposta di registro – Tutela diritto del professionista nei confronti di un’amministrazione dello Stato – Accoglimento

Fatti di causa

La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 954/2018, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Bologna con cui era stato accolto il ricorso presentato dall’avv. Mo.Ju. relativamente all’avviso di liquidazione dell’Ufficio per la registrazione dell’ordinanza giudiziale di liquidazione degli onorari nell’ambito di un procedimento penale che vedeva coinvolto, come imputato, un minorenne, difeso d’ufficio dal professionista.

Il Giudice di appello rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente e ritenuto dalla CTP di Bologna, il giudizio proposto dall’avv. Mo.Ju. avverso il decreto di pagamento dei compensi è un giudizio di volontaria giurisdizione e non un giudizio contenzioso, sicché non trova applicazione l’art. 59 del D.P.R. n. 131 del 1986 e, conseguentemente, che l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Roma, in data 21-22/5/2012, la quale aveva riformato il decreto di liquidazione impugnato e condannato l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese per la fase di opposizione, doveva essere sottoposta a registrazione, in applicazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 131 del 1986.

Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.

L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Ragioni della decisione

Il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis cod. proc. civ. nonché degli artt. 158, comma 1, lett c) del D.P.R. n. 115 del 2002 e 59 lett. b) del D.P.R. n. 131 del 1986, e deduce che la decisione della CTR erroneamente ha ritenuto inapplicabile l’art. 59 del T.U. del 26 aprile 1986 n. 131, considerando non sussistente il presupposto fattuale che consente l’applicazione della norma sulla “registrazione a debito”.

Deduce, in particolare, che la decisione del giudice tributario di appello è dovuta ad una non corretta interpretazione delle disposizioni richiamate, non essendo dubitabile che l’imposta di registro sia da porre a carico dell’Amministrazione e che ciò comporti la prenotazione a debito dell’imposta stessa. Rileva infatti che nei casi in cui l’Amministrazione è condannata alle spese di lite l’imposta di registro dovrebbe in linea di principio essere rimborsata alla parte vittoriosa dalla soccombente.

Conclude, pertanto, che nel caso di specie poiché la parte soccombente era l’Amministrazione per evitare una mera “partita di giro” allora tanto vale prenotarla a debito e non farla versare nemmeno alla parte vittoriosa.

Il ricorso è fondato.

La questione sottoposta all’esame della Corte attiene alla registrazione dell’ordinanza con cui il Tribunale per i minori di Roma, nell’ambito del giudizio di opposizione instaurato dal difensore d’ufficio di un minorenne, imputato per diversi reati in un procedimento penale, possa essere effettuata a debito ex art. 59, lett. b) del D.P.R. n. 131 del 1986.

Va, anzitutto, ricordato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 19161/2009) secondo cui il procedimento di opposizione ex art. 170, D.P.R. n. 115 del 2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione.

Tale principio, espressamente dettato in relazione ai decreti di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, è stato ritenuto applicabile, secondo quanto affermato dalla Corte, Quarta Sezione Penale, nella sentenza n. 44810/2013, “anche con riguardo ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d’ufficio (essi stessi emessi in forza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002), stante l’identità delle ragioni formali e sostanziali rinvenibili a fondamento di ciascuna di dette ipotesi.

” Su detta tematica sono intervenute anche le Sezioni Unite Penali della Corte (sentenza n. 25931/2008) le quali hanno precisato che “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell’ambito delle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all’art. 75 del menzionato D.P.R. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.).”

Ne discende che l’avv. Mo.Ju., quale difensore d’ufficio di un imputato minore d’età in procedimento penale, nel pretendere la giusta liquidazione degli onorari, ha agito “in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale” e cioè per il recupero di un credito professionale nei confronti dell’Amministrazione, come previsto dall’art. 118, D.P.R. n. 115 del 2002 che recita:” L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l’ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.”

La questione devoluta a questa Corte può essere risolta nel senso che l’ordinanza tassata rientra tra le ipotesi di registrazione a debito previste e disciplinate dall’art. 59, lett. lett. b) del D.P.R. n. 131 del 1986.

In forza della suindicata norma: “1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) gli atti formati nell’interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l’ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;…”

L’opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d’ufficio ed emessi in forza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto introduce “una controversia di natura civile” per la tutela di un diritto spettante al professionista nei confronti di un’amministrazione dello Stato, che è “parte processuale” nel relativo procedimento, rientra nell’ambito dei “procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato” di cui al più volte richiamato art. 59, D.P.R. n. 131 del 1986.

In conclusione, l’originario ricorso dell’avv.to Mo.Ju. è fondato e merita di essere accolto.

Le spese processuali sono compensate in relazione alla assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 640,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.