CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 32746 depositata il 16 dicembre 2025

Reati tributari – Verifica – Notifica – Impugnazione – Abuso fiscale – Concorrenza – Processo verbale di constatazione – Esterovestizione – Rigetto

Fatti di causa

All’esito di attività di verifica svolta dal Nucleo di Polizia tributaria di Milano, in data 22 marzo 2013 veniva notificato alla società B.I.M. S.A. di diritto lussemburghese il processo verbale di constatazione relativo agli anni 2006-2011, cui seguivano distinti avvisi di accertamento per i singoli anni di imposta, sul presupposto dell’esterovestizione della società contribuente, donde la ripresa a tassazione del maggiore reddito non esposto in Italia, luogo di accertata effettiva residenza del sodalizio imprenditoriale, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, del D.P.R. n. 917/1986.

Si controverte qui dell’anno di imposta 2008.

Rimasto senza esito il tentativo di accertamento con adesione, l’atto impositivo veniva opposto e le ragioni della parte contribuente trovavano favorevole apprezzamento nei due gradi di merito.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo due motivi di impugnazione, cui replica la società contribuente con tempestivo controricorso, riproponendo altresì le doglianze rimaste assorbite dall’accoglimento delle proprie ragioni in secondo grado.

In prossimità dell’udienza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale dott. M.V., ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

Altresì, la parte privata ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni, con particolare richiamo alla sentenza, resa dal Tribunale penale di Milano il giorno 23 gennaio 2018, n. 675/2018,

ove, a seguito di dibattimento, sono stati assolti -perché il fatto non sussiste – i vertici del gruppo cui afferisce la società contribuente qui accertata, imputati dei reati tributari conseguenti alle constatazioni poste a fondamento degli atti impositivi oggetto della sentenza in scrutinio.

Ragioni della decisione

1. Vengono proposti due motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992 per omissione totale di motivazione.

Nello specifico si lamenta che la sentenza in scrutinio sia si riferita alla motivazione del collegio di primo grado, senza confrontarsi con le censure mosse ed i documenti offerti a dimostrazione della fittizia residenza estera della società accertata, senza quindi estrinsecare autonomamente le ragioni del proprio decidere.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile per violazione dell’art. 73, terzo comma, D.P.R. n. 917/1986, nonché dell’art. 4, paragrafo 3, della Convenzione fra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni, resa esecutiva con L. n. 747/1982, nonché degli articoli 2697 e 2729 del codice civile.

Nel concreto si eccepisce la violazione dei criteri legali di individuazione della residenza effettiva di una società, se in Italia o all’estero.

2. La società contribuente ha riproposto le proprie doglianze rimaste assorbite nel rigetto dell’appello erariale.

3. Debbono essere esaminate con priorità le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte in sede di controricorso. Esse attengono alla mancanza di allegati, alla mancanza di esaustività e completezza dei motivi, nonché alla sostanziale richiesta di revisione del merito che sottende l’atto introduttivo del presente giudizio.

3.1. Le eccezioni non possono essere accolte. Il ricorso introduttivo riproduce al suo interno gli stralci degli atti impositivi e dei gradi di merito che completano e rendono esaustivi i motivi di doglianza, tali da poter essere scrutinati senza dover ricorrere all’esame di altri documenti.

Ed infatti, il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU S. e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022).

3.2. Neppure le eccezioni attinenti al carattere meritale del ricorso possono essere accolte, ove si consideri che restano circoscritte alla congruenza della motivazione ed alla violazione delle norme che presidiano gli elementi da cui individuare la residenza effettiva di una società.

Il ricorso può quindi essere scrutinato.

4. Ancora in via preliminare dev’essere esaminata la rilevanza nel presente giudizio della sentenza n. 675/2018, pronunciata a seguito di dibattimento dal Tribunale penale di Milano, con cui sono stati assolti, perché il fatto non sussiste, i vertici del gruppo B., cui afferisce la società contribuente qui accertata, imputati per i reati scaturenti dai medesimi fatti che sono posti a fondamento della ripresa a tassazione che rileva in questa sede. Di tale sentenza viene chiesta la rilevanza di giudicato esterno in questo giudizio dal patrono della parte contribuente, ai sensi dell’art. 21 bis de D.Lgs. n.74/2000, come novellato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 87/2024.

4.1. La questione richiede il preventivo esame dell’identità dei fatti posti a fondamento dell’atto impositivo che qui rileva e della citata sentenza assolutoria, nonché la sovrapposizione temporale di quei fatti con l’anno di imposta qui di interesse.

Non va sottaciuto, poi, che questioni di compatibilità costituzionale e limiti di applicazione della citata novella del D.Lgs. n. 87/2024 sono attualmente pendenti, rispettivamente, avanti la Consulta e le Sezioni Unite di questa Corte, le cui decisioni diverrebbero quindi pregiudiziali rispetto a questo giudizio.

Tuttavia, il collegio ritiene si possa prescinderne per l’infondatezza del ricorso erariale, il cui rigetto assorbe in sé le richieste di parte privata in ordine all’estensione al presente giudizio del predetto giudicato penale, che diventa quindi irrilevante ai fini del decidere.

5. Venendo ora all’esame del ricorso, il primo motivo attiene all’insufficienza della motivazione della sentenza in scrutinio e non può essere accolto.

Il collegio d’appello ambrosiano ha riportato integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, cui ha dato conferma, dichiarando di condividerne tutti gli assunti.

La sentenza delle CTP, a sua volta, si misura con ciascuna delle evidenze probatorie offerte dall’Amministrazione fiscale, in ordine alla sede, alla documentazione rivenuta, alla corrispondenza intercorsa fra controllante granducale e controllata italiana.

All’esito, la sentenza in scrutinio richiama gli arresti a sé più recenti di questa Suprema Corte di legittimità e ne rinviene la coerenza con la sentenza che conferma, svolgendone quindi autonoma valutazione critica.

5.1. Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n.14815/2008). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).

Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017).

Nel caso di specie, deve rinvenirsi il rinvio autonomamente motivato alla decisione di primo grado che si pone in coerenza con i principi appena espressi. In questo senso depongono i passi a pag.4, paragrafi da quarto in poi della motivazione della sentenza in scrutinio.

5.2. Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

Il primo motivo non può quindi essere accolto, sia perché la motivazione dell’impugnata sentenza d’appello supera il “minimo costituzionale” di cui all’arresto delle S.U. n. 8053/2014, sia perché la sentenza in scrutinio rinvia motivatamente per relationem alla sentenza di primo grado (S.U. n. 14815/2008).

6. Nemmeno il secondo motivo è fondato.

L’impugnata sentenza si è misurata con gli elementi sintomatici dell’estero vestizione, come affinati da questa Suprema Corte di legittimità, in esplicazione delle tre figure indicate nel terzo comma dell’art. 73 D.P.R. n. 917/1986, giungendo all’argomentata conclusione che gli indici rivelatori della reale residenza della società propendono per l’individuazione nel Lussemburgo: locali, residenza e cittadinanza degli amministratori, luogo di celebrazione delle assemblee e degli organi collegiali.

A tale conclusione la sentenza in scrutinio è addivenuta all’esito di un bilanciamento dell’apporto probatorio delle parti che è scevro di incongruenze logiche oggetto del sindacato di legittimità dov’è limitata la cognizione di questa Suprema Corte.

6.1. Il tema della sede estera, infatti, si muove all’intero di due parametri di rilevanza eurounitaria: la libertà di stabilimento, una delle quattro libertà fondamentali o pilastri dell’Unione Europea, da un lato, e la repressione dell’elusione fiscale, che -nella sottrazione di ricchezza alla tassazione necessaria per il concorso al funzionamento dell’Unione- è assurta parimenti a principio del sistema, dall’altro.

Entrambi questi parametri sono posti, a loro volta, a presidio del superiore principio della tutela della concorrenza, intesa dal lato della libertà di scelta imprenditoriale di stabilirsi e della correttezza della strategia imprenditoriale che non può lucrare indebiti vantaggi competitivi, quali derivanti da operazioni elusive, tese unicamente al vantaggio fiscale, in assenza di una consistente e genuina attività economica sottostante.

Ne consegue che ogni indagine sulla residenza estera -effettiva o meno-di una società è funzionale alla repressione degli abusi, ma è anche limitativa della libertà di stabilimento, donde il contemperamento di queste due esigenze ha prodotto le figure sintomatiche enucleate negli ultimi quindici anni da questa Suprema Corte di legittimità.

6.2. Alla luce di questi principi, si può richiamare l’art. 73, terzo comma, D.P.R. n. 917/1986, ove dispone che “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.” In coerenza con la rubrica (“Soggetti passivi”) dell’art. 73, e con il primi due commi della stessa disposizione del previgente art. 87, che individuava i soggetti sottoposti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche – il comma in esame indica i criteri di collegamento, paritetici ed alternativi, tra i soggetti passivi (nel caso di specie le società) dell’imposizione diretta ed il territorio dello Stato, la cui insistenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, determina la residenza in Italia della contribuente e, con essa, l’assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano.

La questione è già stata affrontata da questa Corte, con le sentenze n. 2869/2913, n. 33234 e 33235/2018 (ampiame citate dalla sentenza in scrutinio), n. 15424/2021, n. 1544/2023 e, infine, n. 23842/2025, cui si intende qui dare continuità, non intravedendo ragioni per discostarsene.

La rilevanza dei criteri di collegamento territoriale individuati dalla norma prescinde dall’eventuale alterazione, da parte della società contribuente, della realtà oggettiva, al fine di configurare una residenza diversa da quella effettiva, con il fine di sottrarsi all’imposizione dello Stato italiano e di entrare nell’area territoriale di imposizione di uno Stato diverso, il cui trattamento fiscale risulti più favorevole.

Vale a dire che i criteri in questione non sono tesi unicamente ad individuare fenomeni, di natura elusiva, solitamente definiti di “esterovestizione”, caratterizzati in generale dall’artificiosa ed apparente distrazione del soggetto passivo dal territorio nazionale, e quindi dalla residenza in Italia e dalla potestà impositiva nazionale, per attrarlo nell’area impositiva più conveniente di altro Stato. Certamente, in questi ultimi casi, i criteri di collegamento territoriale dettati dal citato art. 73 in commento sono fondamentali per verificare quale sia in realtà la residenza effettiva della società, nonostante l’eventuale manipolazione della realtà operata dalla contribuente.

Si è quindi detto che “In materia di imposte sui redditi delle società, l’art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986 individua i criteri di collegamento (la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale), paritetici ed alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, determina la residenza in Italia e l’assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano, a prescindere dall’accertamento di un’eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe” (Cass. 25/07/2022, n. 23150; conformi, tra le stesse parti, Cass. 11/04/2022, n. 11709 e n. 11710, cit., tutte in materia di imposte dirette e relative a società controllata di diritto cinese dislocata in Cina).

Nello stesso senso, con riferimento ad accertamento anche in materia di Iva, è stato ribadito che “In materia di imposte sui redditi delle società, l’applicazione dei concorrenti criteri di collegamento di cui all’art.73, comma 3, D.P.R. n.917/1986, della sede legale o sede dell’amministrazione od oggetto principale in Italia è compatibile con la contestazione da parte della Amministrazione finanziaria alla parte contribuente di un’evasione fiscale, a prescindere dall’accertamento di un’eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe” (Cass. 25/11/2022, n. 34723, in motivazione).

La descritta repressione delle finalità elusive, soprattutto, nel caso di delocalizzazione all’interno della Comunità europea, non si pone necessariamente in contrasto con il rispetto della libertà di stabilimento.

Invero, nel limite del divieto di misure fiscali che assumano una connotazione restrittiva per la libertà di stabilimento nel territorio nazionale da parte di soggetti non residenti, gli Stati membri sono liberi di determinare autonomamente, per effetto di norme interne e di convenzioni internazionali, i criteri di collegamento con il loro territorio ai fini fiscali (Corte giustizia, 27/09/1988, C-81-87, C.).

6.3. Come anticipato, la repressione dell’abuso di tentativi elusivi è funzionale al mantenimento della concorrenza, come paritetica possibilità di competere nel mercato, senza vantaggi competitivi derivanti da attività illecita.

In questo senso, però, come già detto, il controlimite è dato dalla libertà di stabilimento, con cui pure si manifesta la fisiologica concorrenza.

Ora, deve rilevarsi che la libertà di stabilimento presuppone comunque l’esercizio di un’attività economica ed un insediamento reale, corrispondente anche ad un livello minimo di presenza oggettivamente verificabile, del soggetto non residente nello Stato membro ospite (Corte giustizia, 23/04/2008, C-201/05, T.C.), così da ricomprendere quelle ipotesi in cui, da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, risulti che la società estera controllante, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, sia realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi eserciti attività economiche effettive (Corte giustizia, 12/09/2006, C-196/04, C.S.).

Nel concreto, quindi, la nozione di stabilimento di cui alle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento “implica l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata, mercé l’insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro (v. sentenze 25 luglio 1991, causa C-221/89, F. e a., Racc. pag. I-3905, punto 20, nonché 4 ottobre 1991, causa C-246/89, Commissione/Regno Unito, Racc.pag. 14585, punto 21).

Essa presuppone, pertanto, un insediamento effettivo della società interessata nello Stato membro ospite e l’esercizio quivi di un’attività economica reale.

Ne consegue che, perché sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale.” (Corte giustizia, 12/09/2006, C-196/04, C.S., cit.).

Come si vede, la tutela della corretta concorrenza misura i termini del diritto di stabilimento all’estero.

6.4. Tra i criteri alternativi e paritetici descritti nell’art. 73, terzo comma, D.P.R. n. 917/1986, viene in rilievo quello della “sede dell’amministrazione”.

Questa Corte, a proposito dell’interpretazione del relativo concetto, ha già avuto modo di precisare, e di ribadire recentemente, che “la nozione di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, deve ritenersi coincidente con quella di “sede effettiva” (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente (Cass., 16/06/1984, n. 3604, 04/10/1988, n. 5359, 18/01/1997, n. 497, 13/04/2004, n. 7037, 12/03/2009, n. 6021, 28/01/2014, n. 2813); un analogo principio è stato affermato, con specifico riferimento all’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, da Cass. pen., 24/01/2012, n. 7080, 21/02/2013, n. 32091, 13/07/2018, n. 50151;” (così Cass. 03/06/2021, n. 15424, in motivazione; nello stesso senso Cass. 21/06/2019, n. 16697, in motivazione).

Con specifico riguardo, poi, ai Paesi qui di interesse, è stato di recente precisato che in tema di “esterovestizione” – termine con cui si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare, in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale – la Convenzione Italia-Lussemburgo, ratificata in Italia con L. n. 747del 1982, ai fini della individuazione della residenza fiscale, detta una disciplina equivalente a quella di cui all’art. 73 TUIR rinviando, come criterio generale, alla legislazione interna e, nel caso di accertata doppia residenza, assumendo il criterio sussidiario della sede “effettiva” della società, coincidente con la nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente (cfr. Cass. V, n. 15424/2021).

6.5. Infatti, anche la giurisprudenza comunitaria mostra di convergere sulla rilevanza della “sede effettiva”, nel senso appena precisato, ai fini della determinazione della residenza fiscale. è stato infatti già sottolineato da questa Corte che ” sullo stesso specifico punto, la citata sentenza della Corte di giustizia 28 giugno 2007, P.L.S., ha statuito che la nozione di sede dell’attività economica “indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima” (punto 60), e che la determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una società implica “la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società. Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie” (punto 61);” (così Cass. 03/06/2021, n. 15424, in motivazione; nello stesso senso Cass. 21/06/2019, n. 16697, in motivazione).

6.6. Guardando al diritto pattizio, la citata Convenzione fra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni, resa esecutiva con L. n. 747/1982, segue il criterio applicato dall’articolo 4, paragrafo 3, del Modello OCSE, peraltro modificato dal 2017, è infatti quello del luogo dove le autorità Fiscali degli Stati contraenti, di comune accordo, determinano la residenza, tenendo conto della combinazione di diversi fattori, sia formali che sostanziali, tra i quali continua ad essere menzionato il place of effective management, ma come uno (non l’unico) dei possibili elementi rilevanti.

Peraltro, già prima della modifica della tie-breaker rule di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Modello OCSE, i rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria italiana presso l’OCSE avevano apposto un’osservazione all’art. 4 del relativo Commentario, il quale, nella versione del 2000, precisava che, nella maggior parte dei casi, la sede di direzione effettiva coincide con il luogo in cui le persone che esercitano le funzioni di rango più elevato prendono le proprie decisioni e sono, quindi, definite le azioni principali dell’ente.

L’Italia aveva infatti esplicitato di non condividere interamente l’interpretazione di sede di direzione effettiva esposta nel paragrafo 25 del Commentario all’art. 4 del Modello OCSE, ritenendo che “nel determinare la sede di direzione effettiva deve essere preso in considerazione il luogo ove l’attività principale e sostanziale dell’ente è esercitata”.

Tale osservazione è stata ribadita nelle successive versioni del Commentario pubblicate nel 2003 e nel 2005 e (con modifiche) in quelle pubblicate nel 2008, nel 2010 e nel 2014. In parallelo, attraverso la prassi (risoluzione n. 312/E del 5 novembre 2007), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale osservazione è nella sostanza coerente con la tesi erariale secondo cui per individuare la sede di direzione effettiva di una società non basta fare riferimento al luogo di svolgimento della “prevalente attività direttiva e amministrativa”, ma occorre considerare anche il “luogo ove è esercitata l’attività principale”.

In tale prospettiva, quindi, il luogo di svolgimento dell’oggetto principale della società non si contrappone a quello del place of effective management, ma contribuisce ad identificare quest’ultimo, come sede di direzione effettiva.

In questo senso, invero, vanno letti quei precedenti di legittimità che, pur considerando la predetta osservazione dell’Italia al Commentario OCSE, concludono che “Va, infatti, considerato che l’attività principale e sostanziale di una società si concretizza nella sua gestione amministrativa, nella programmazione di tutti gli atti necessari affinché il fine sociale venga raggiunto, nella organizzazione economico-finanziaria della stessa, e non nella esplicazione materiale degli obblighi contrattuali assunti, con la prestazione dei relativi servizi (…)” (Cass. pen. 24/01/2012, n. 7080, in motivazione, il cui principio di diritto è richiamato da Cass. pen. 08/04/ 2013, n. 16001; mentre Cass.07/02/2013, n. 2869, a sua volta citata, individua la “sede dell’amministrazione” in coincidenza con la “sede effettiva come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente“).

7. Facendo sintesi di quanto finora esposto, deve confermarsi, in conformità all’orientamento di questa Corte recentemente ribadito (Cass. V, n. 16697/2019, n. 15424/2021, Cass. T., n. 1544/2023 e, da ultimo, n. 23842/2025), che ai sensi dell’art. 73, terzo comma, D.P.R. n. 917 del 1986, la nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”, coincide con quella di “sede effettiva” (di matrice civilistica), intesa come luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente.

Fermo restando che tale valutazione, nel singolo caso concreto, proprio perché organizzata all’accertamento di un dato “effettivo”, non può non tenere conto anche di quei rilevanti fattori sostanziali (tra i quali, in ipotesi, lo svolgimento dell’attività principale) che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l’attività amministrativa e di direzione, depongano invece per l’effettiva riconduzione di quest’ultima ad un diverso contesto territoriale.

7.1. In conseguenza a quanto detto sopra, sempre alla luce della tutela della concorrenza che si esplica nella repressione degli abusi per vantaggi competitivi illeciti e nella libertà di stabilimento, che richiede un soggetto reale, rappresentativo di una genuina realtà economica, con intento esemplificativo e non esaustivo, possono essere indicati alcuni indici sintomatici, utili a verificare l’esterovestizione o meno di una società o di un altro soggetto economico organizzato: a) il luogo dove si riuniscono gli amministratori e dove si forma la volontà degli organi collegiali di amministrazione e di impulso imprenditoriale; b) la residenza e/o la cittadinanza degli amministratori; c) la reale disponibilità di locali adeguati alle funzioni -direttive e/o operative- che si dichiarano svolgervisi; d) la conservazione, almeno di una parte, delle scritture contabili obbligatorie; e) un fascio di comunicazioni consistenti e continuative che dimostrino il carattere eterodiretto della società estera; f) il periodo di vita della società estera e l’investimento fatto per costituirla, avviarla e mantenerla.

8. Nel caso di specie, con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, la sentenza in scrutinio ha individuato in Lussemburgo il luogo dove risiedono gli amministratori, dove essi si riuniscono, dove vengono assunte le decisioni di impulso e strategia imprenditoriale, dove vengono -in larga parte- conservati i libri e le scritture contabili, senza che tali indici sintomatici siano scalfiti dalla corrispondenza (peraltro saltuaria) intercorsa con la controllata italiana, in interlocuzione fisiologica fra società appartenenti al medesimo gruppo ed in un contesto di strategia imprenditoriale collettiva.

8.1. Né la sentenza può essere censurata per non aver confutato tutte le evidenze probatorie offerte dalla parte pubblica. Dopo aver ricordato che la sentenza di primo grado, fatta propria dal collegio d’appello con autonoma valutazione critica, si è misurata analiticamente con le principali circostanze addotte a prova dall’Ufficio, è appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge, qui proposto, consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Ed infatti, non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. III, n. 24953/2020).

9. I definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, che liquida in Euro.ottomila/00, oltre ad Euro.duecento/00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria nella misura del 15%, oltre ad Iva e cpa come per legge.