Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 18090 depositata il 2 luglio 2024

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE

Fatti di causa

La Società Agricola L.F. s.r.l. impugnò dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia la cartella di pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali eccependo la nullità del ruolo esattoriale e della cartella per vizi di forma e di contenuto oltre che in relazione all’erronea quantificazione del credito contributivo ed alla determinazione delle sanzioni. Chiese perciò che si accertasse e dichiarasse la nullità dell’atto impugnato.

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 179 del 21 febbraio 2023, declinò la sua giurisdizione ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice tributario.

Riassunto il giudizio dinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia questa ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo a sua volta sussistente la giurisdizione del Tribunale ordinario di Vibo Valentia. Il giudice tributario ha rilevato che oggetto della controversia erano diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale azionati a mezzo di cartella esattoriale. Inoltre, l’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro.

La Procura generale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.

Ragioni della decisione

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia.

Questa Corte, anche di recente, ha affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa   azionata   dall’ente previdenziale a   mezzo di cartella esattoriale, non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro (Cass. 22/05/2023 n. 14077 e già in termini Cass. s.u. 23/07/2018 n. 19523 e 23/06/2010 n. 15168 ).

Le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell’ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell’INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In conclusione, decidendo sul conflitto deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale va rimessa la causa anche per il governo delle spese di questo giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.