CORTE DI CASSAZIONE, sezioni unite, sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale – vizio di mancata pronuncia