Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 17565 depositata il 28 giugno 2019
Lavoro – Sicurezza sul lavoro – Infortunio sul lavoro – Rapporto di lavoro – Infortunio mortale in Belgio – Questione di giurisdizione – Giurisdizione del giudice italiano
Ritenuto che
la società belga NLMK La Louvière S.A. ha chiesto che la Corte di Cassazione – Sezioni Unite, decidendo la questione di giurisdizione in sede di regolamento ai sensi dell’art. 41 c.p.c., voglia dichiarare, per la posizione che la riguarda, il difetto di giurisdizione del giudice italiano a decidere la controversia attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Terni – Sezione lavoro, promossa da M.A., P.G., M.M., M.D. e MO.M., quali eredi del congiunto M. L., e l’appartenenza della giurisdizione al giudice straniero del Belgio, con ogni conseguente provvedimento;
il procedimento innanzi al giudice del lavoro di Terni è stato promosso dai predetti eredi per conseguire dalla società SET srl, datrice di lavoro di M. L., il risarcimento del danno conseguente alla morte di quest’ultimo del 27.11.2007 a seguito di infortunio sul lavoro;
l’Inail, intervenuto nel predetto giudizio di merito per esercitare l’azione di rivalsa per le prestazioni erogate per l’infortunio mortale, ha chiesto la condanna solidale delle società SET srl, Duferco SA e Bertilotti spa;
la SET srl, costituitasi nello stesso giudizio, ha chiamato in causa la Duferco SA (attuale NLMK) e la Bertilotti spa, quali soggetti deputati al controllo delle misure di sicurezza, e la Fondiaria spa, quale garante responsabile verso terzi e dipendenti; in particolare la SET spa ha chiesto l’affermazione della responsabilità esclusiva della Duferco SA e della Bertilotti spa o, in subordine, di essere manlevata dalle predette; nel contempo la ex datrice di lavoro di M. L. ha proposto autonoma domanda di risarcimento dei danni contro la Duferco SA e la Bertilotti spa per la perdita del proprio dipendente, dopo aver dedotto che la prima di queste due società aveva appaltato alla seconda i lavori di fornitura di impianto di trasporto di bramme di metallo e che la Bertilotti spa aveva, a sua volta, affidato ad essa ricorrente la messa in servizio dell’impianto, già completato dalla stessa Bertilotti spa, sicché la prestazione di essa SET srl si era compendiata in un’attività tecnica non comportante l’installazione di un cantiere, essendo previsto un solo tecnico con un computer per la programmazione del software del macchinario e per l’avvio dello stesso;
la Bertilotti spa, costituitasi nel giudizio di primo grado, ha chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti, deducendo la responsabilità esclusiva della Duferco SA e, in subordine, ha chiesto di essere manlevata da quest’ultima, chiamando in causa ai fini di garanzia, tra gli altri, la Generali spa;
si è poi costituita la Fondiaria SAI, resistendo alle domande svolte nei suoi confronti;
si è, altresì, costituita la Duferco SA (attuale NLMK), eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, nonché la nullità della sua chiamata in causa ed insistendo nel merito per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti;
si è costituita, infine, la spa Assicurazioni Generali, compagnia assicuratrice della Bertilotti spa, resistendo alle domande svolte nei suoi confronti;
all’udienza del 23.5.2017 è intervenuta conciliazione giudiziale tra alcune delle parti in causa, per cui il giudizio è proseguito unicamente tra gli eredi del M., l’Inail e la società NLMK, odierna ricorrente; nel presente giudizio gli eredi di M. L. hanno depositato controricorso col quale hanno chiesto il rigetto del ricorso della società NLMK La Louvière S.A. e, per l’effetto, hanno insistito per la dichiarazione di giurisdizione del giudice italiano, così come individuato dal giudice del lavoro del Tribunale di Terni, in relazione alla posizione della odierna ricorrente; ha resistito anche l’Inail che ha chiesto il rigetto del ricorso; il P.G. ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla controversia pendente innanzi al Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro;
la ricorrente e gli eredi controricorrenti hanno depositato memoria;
Considerato che
la ricorrente NLMK sostiene che la domanda proposta nei suoi confronti ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivanti da lamentato illecito extra-contrattuale verificatosi in Belgio e che, pertanto, avendo essa sede in uno Stato estero non può essere convenuta innanzi al giudice italiano, ostandovi la disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 218 del 31.5.1995;
tra l’altro, aggiunge la ricorrente, la Convenzione di Bruxelles, richiamata dal predetto art. 3, esclude dal proprio campo di applicazione la sicurezza sociale (art. 1, comma 2, n. 3) che comprende la materia oggetto del contendere; il ricorso è infondato;
invero, occorre tener presente che il “petitum” sostanziale della presente controversia è incentrato sulla domanda inizialmente formulata dagli eredi di M. L. nei confronti della società SET s.r.l., quale datrice di lavoro del loro dante causa, avente sede legale in Italia e svolgente l’attività imprenditoriale nello Stato italiano; inoltre, all’udienza del 24.4.2013 parte attrice estese espressamente la domanda nei confronti dell’odierna società NLMK, trattandosi di domanda basata sullo stesso titolo;
tra l’altro, anche le domande di chiamata in causa e di chiamata in garanzia sono state svolte dalle suddette società nel corso del giudizio di merito in conseguenza della domanda principale avanzata dagli eredi del M. nei confronti della ex datrice di lavoro di quest’ultimo;
d’altronde, il vincolo esistente tra la domanda svolta dagli eredi del M. nei confronti della SET srl (ex datrice di lavoro del loro dante causa) e quella proposta da quest’ultima nei confronti della Duferco SA (oggi NLMK) non può ritenersi venuto meno, ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione, per effetto della conciliazione giudiziale intervenuta tra parte attrice e SET spa; oltretutto, la Convenzione di Bruxelles del 1968 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 804 del 1971), concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, stabilisce all’art. 6, punto 1, che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente potrà, inoltre, essere citato, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi; infine, la nozione di sicurezza sociale non comprende il diritto del lavoratore e per esso degli eredi di essere risarcito dei danni derivati da infortunio sul lavoro da valutarsi in base al diritto comune; in definitiva, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano; le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle parti controricorrenti delle spese nella misura di € 6200,00, di cui € 6000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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