CORTE di CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza n. 20866 depositata il 30 settembre 2020
notifica per far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ.
Fatti di causa
1. La domanda risarcitoria proposta dall’allevatore R.M. nel febbraio 2009 nei confronti dell’Azienda USL di Latina dinanzi al tribunale di questo capoluogo, per i danni patiti in conseguenza dell’illegittimo ordine di abbattimento di diciannove capi di bestiame, fu accolta nonostante le contestazioni della convenuta, che si era costituita con avvocato appartenente al servizio interno di avvocatura dell’ente ed eleggendo domicilio, ai fini del giudizio, presso la propria sede alla via Pier Luigi Nervi in
2. La sentenza di primo grado, n. 1876 del 07/08/2014, fu notificata il 19/09/2014 alla ASL nella sua sede, ma senza indicazione del nominativo del difensore dal quale era stata assistita in primo grado: rilevandosi dalla relazione di notificazione che la sentenza era notificata «Alla ASL Azienda Sanitaria Locale di Latina domiciliata in Latina, via Pier Luigi Nervi» ecc.; e l’appello, proposto con atto notificato il 19/05/2015 sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 327 cod. civ. nel testo vigente ratione temporis (essendo iniziato il giudizio di primo grado prima del 04/07/2009), fu dichiarato inammissibile per tardività dalla Corte d’appello, che ritenne valida, ai fini del decorso del termine breve, la notifica della sentenza come eseguita con le descritte modalità.
3. Per la cassazione della sentenza di inammissibilità del gravame, depositata dalla Corte d’appello di Roma il 19/02/2018 col n. 1104, ricorre la ASL di Latina, con atto articolato su di un solo motivo, cui resiste con controricorso R.M..
4. All’esito dell’udienza 12/09/2019, per la quale la ricorrente aveva prodotto memoria, la terza sezione di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite il contrasto ravvisato nella giurisprudenza di legittimità sui principi regolatori della materia sulla duplice questione:
- se sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. la notifica della sentenza di primo grado effettuata ad una pubblica amministrazione nella sua sede, quando tale luogo sia contemporaneamente, oltre che sede dell’ente, anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio;
- se, nell’ipotesi appena descritta, l’omessa indicazione nell’atto notificato del difensore che ha assistito l’amministrazione sia surrogata dalla circostanza che il nominativo del difensore risulti dall’epigrafe della sentenza notificata.
5. E, per la pubblica udienza del 22/09/2020, il Pubblico Ministero deposita conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso, mentre non constano altre memorie ai sensi dell’art. 378 proc. civ..
Ragioni della decisione
1. Va, in primo luogo, richiamata l’ordinanza interlocutoria di rimessione resa dalla terza sezione civile di questa Corte, n. 31868 del 05/12/2019, di cui possono nel complesso condividersi nella presente, sola competente, sede gli argomenti e le conclusioni sulle preliminari questioni in tema di ritualità della notifica del ricorso.
2. Orbene, con l’unico motivo del proprio ricorso la ASL lamenta (evidentemente ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., benché l’amministrazione ricorrente non sussuma la propria doglianza in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 360 cod. proc. civ.) la violazione, da parte della sentenza impugnata, degli artt. 170, 325, 326 e 327 proc. civ.: negando che le modalità con cui avvenne la notifica della sentenza di primo grado fossero idonee a far decorrere il termine di trenta giorni per proporre l’appello, poiché unica notificazione atta a provocare gli effetti di cui all’art. 325 cod. proc. civ. è quella effettuata «alla parte presso il procuratore costituito», mentre, nella specie, la sentenza era stata notificata direttamente alla ASL e non al suo procuratore ed era altresì priva dell’indicazione del nominativo dell’avvocato che l’aveva difesa dinanzi al Tribunale.
3. Premette l’ordinanza interlocutoria, così individuando il thema decidendum, che il presente giudizio ha ad oggetto un caso in cui:
– la parte già soccombente in primo grado, destinataria della notificazione della sentenza, aveva sede in un luogo che era, al contempo, sede della sua avvocatura e domicilio eletto per il giudizio;
– la notifica della sentenza di primo grado era avvenuta – secondo il testuale tenore della relazione di notificazione – nel luogo dove l’ente cui era indirizzata era domiciliato, ma senza indicazione, quale destinatario, dell’avvocato difensore dell’ente nel giudizio di primo grado;
– vi era peraltro menzione delle generalità di quest’ultimo quanto meno nell’intestazione della sentenza notificata alla ASL.
4. Rileva sul punto, a fondamento della rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, la detta ordinanza la coesistenza di due diversi orientamenti:
– un primo, definito numericamente prevalente, per il quale, quando un ente sia rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell’avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza l’indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., attesa la complessità dell’organizzazione dell’ente destinatario della notifica in ragione delle sue dimensioni e delle prassi locali, sicché la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale [così, testualmente, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14054 del 08/07/2016, Rv. 640480 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 18/04/2007, Rv. 597311 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9431 del 11/06/2012, Rv. 622678 – 01; Sez. L, Sentenza n. 25205 del 08/11/2013 (non massimata sul punto che qui interessa); Sez. 3, Sentenza n. 4698 del 27.2.2014; Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014, Rv. 631135 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 18356 del 20/09/2016, Rv. 642121 – 01];
– un altro, propugnato da Cass. 12/09/2011, n. 18640 (seguito da Cass. ord. 19/04/2015, n. 14891 e presupposto adesivamente da: Cass. ord. 13/11/2014, n. 24207; Cass. 02/10/2014, n. 20832; Cass. 20/03/2014, n. 6549), il quale, dopo avere ricordato che la notifica della sentenza al procuratore sortisce il medesimo effetto della notifica alla parte presso il procuratore, ha ravvisato, quando una pubblica amministrazione disponga di un servizio di avvocatura interna, questa abbia la stessa sede dell’ente e l’ente elegga domicilio presso di essa, l’insorgenza di «una presunzione assoluta di irredimibile collegamento tra la parte, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo», tale da creare una «assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio [del rappresentante dell’ente] e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito»; pure precisando che, in tale ipotesi, la notificazione della sentenza nel luogo che è, nello stesso tempo, sede dell’ente, sede dell’avvocatura e domicilio eletto, produce gli effetti di cui all’art. 325 cod. proc. civ. quand’anche in essa non sia indicato il nome dell’avvocato che ha rappresentato l’ente in giudizio, quando esso risulti comunque dall’epigrafe della sentenza notificata.
5. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, con ampie argomentazioni conclude in senso conforme al secondo di tali orientamenti, richiamando appunto Cass. 12/09/2011, n. 18640, ma sottolineando anche alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità e, tra questi, la conclusione di Cass. 03/02/2020, n. 2396, per la quale l’indicazione del nominativo del procuratore ad /item non è elemento formale espressamente richiesto dalla legge a pena di nullità, sicché non è affetta da nullità la notifica della sentenza effettuata presso lo studio del procuratore domiciliatario senza l’indicazione del nominativo del procuratore ad !item qualora il nominativo del destinatario dell’atto possa evincersi dalla stessa pronuncia notificata.
6. Queste Sezioni Unite ritengono maggiormente in linea col principio di effettività della difesa in giudizio la prima delle due tesi esposte, che meglio armonizza principi sottesi al sistema delle impugnazioni ed idoneamente bilancia l’esigenza primaria e prevalentemente pubblicistica del sollecito conseguimento della definitività della decisione (quale espressione di una doverosa aspirazione alla certezza del diritto, ma pure di effettività della tutela della parte che ha ragione) con quella dell’adeguata estrinsecazione delle potenzialità tecniche del diritto di difesa di tutte le parti, compresa quella contro cui il giudicato si vuole formare, connaturate al riconoscimento della tendenziale necessità della difesa tecnica specializzata (quale espressione del diritto di accesso al giudice in condizioni di parità con la controparte).
7. Invero (tra le altre, in termini: Sez. U., ord. 17/12/2018, n. 32622, punto 12 delle ragioni della decisione), i limiti al sistema di impugnazioni sono funzionali al principio di certezza del diritto (Cass. Sez. U. 27/12/2017, n. 30994; Cass. Sez. U., ord. 11/04/2018, n. 8984), cardine dell’ordinamento giuridico nazionale ed eurounitario, siccome teso a garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia (Corte Giustizia, 03/09/2009, in causa C-2/08, Olimpiclub; Corte Giustizia, 30/09/2003, in causa C-224/01, Kobler; Corte Giustizia 16/03/2006, in causa C-234/04, Kapferer).
8. Al contempo, poiché spetta ad ogni ordinamento individuare il punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte, la scelta di quello italiano è stata di rimettere di regola, per modulare il conseguimento della definitività della decisione giudiziale, alle parti interessate la scelta tra la sufficienza della propria inerzia protratta per il naturale decorso di un congruo lasso di tempo ed una attiva condotta propulsiva acceleratoria rispetto a quell’intervallo.
9. Tale attiva e significativa condotta propulsiva acceleratoria si estrinseca mediante l’attività processuale tipica della notificazione del provvedimento, se ed in quanto eseguita al soggetto deputato istituzionalmente a tutelare al meglio la parte, siccome dotato della necessaria qualificazione o competenza tecnica e quindi altrettanto istituzionalmente titolato a valutare al meglio l’interesse del cliente al fine di determinarsi a proporre o meno l’impugnazione.
10. Fanno, beninteso, eccezione i casi e le materie in cui le esigenze pubblicistiche – di accelerazione, concentrazione e certezza – sono valutate preminenti dal legislatore processuale ed interviene, ad esempio, l’univoca e specifica previsione di sufficienza, ai fini dell’attivazione di un termine breve di impugnazione, della mera comunicazione – che, oltretutto, è da anni ormai per legge da eseguirsi in forma integrale – del provvedimento anche solo ad opera dell’ufficio del giudice (tra cui la comunicazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., oppure le impugnazioni del sistema processuale di cui al r.d. 1775/1933 e via dicendo).
11. All’infuori di queste evenienze, tuttavia, il termine breve per le impugnazioni si attiva solo a seguito della notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, primo comma, cod. proc. civ., a mente dei quali, rispettivamente: «la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170» e «i termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza»; mentre l’art. 170 cod. proc. civ. prevede poi che «dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti».
12. La disposizione che deriva dalla combinazione dei riferiti testi normativi, in piana applicazione di regole sintattiche, è quindi che i perentori termini brevi per proporre l’impugnazione decorrono dalla notificazione della sentenza eseguita al procuratore costituito, salvo che la legge disponga
13. La notificazione svolge così il ruolo di una vera provocazione – in senso tecnico-giuridico – ad esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per impugnare; la notifica eseguita alla parte di persona, tranne le eccezioni previste dalla legge, non può avere questo
14. Ne consegue che, al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso, a tanto corrispondendo simmetricamente l’onere del notificante, per potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall’ordinamento, di formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità.
15. Pertanto, pur senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioè – di norma – il procuratore costituito ed in quanto munito delle necessarie competenze tecniche sollecitate dall’attivazione di un termine significativamente abbreviato rispetto a quello ordinario, di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l’intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ed ai fini di un’eventuale sua impugnazione.
16. Poiché tale effetto è conseguito per definizione di legge dalla notifica del provvedimento impugnabile al procuratore costituito, è indispensabile allora che egli sia menzionato o univocamente percepibile quale destinatario dell’attività notificatoria; e resta quindi attività neutra, nel senso di ambigua al fine appena indicato e così inidonea ad attivare l’onere di impugnazione nel termine breve, la notifica eseguita alla parte di persona senza alcuna menzione, nelle attività di notificazione, dell’univoca direzione a quel procuratore.
17. Tanto è confermato dalle conclusioni raggiunte in tema di notifica del provvedimento in forma esecutiva di cui all’art. 479 proc. civ.: la quale, dopo la novella del 2006, deve per di più essere eseguita alla parte di persona, per la natura evidentemente personale dell’attività chiesta per l’esecuzione, adeguatamente prefigurata dalla intervenuta apposizione della formula esecutiva; mentre, prima di quella riforma, non era ritenuta valida ad attivare il termine breve proprio se ed in quanto non eseguita al procuratore costituito (per tutte, v. Cass. Sez. U. 13/06/2011, n. 12898).
18. La notifica con tali modalità non ammette equipollenti e non è surrogata dalla conoscenza meramente di fatto (Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11366), anche se il termine breve bene può decorrere dalla data di proposizione di una precedente impugnazione ad opera della stessa parte (per giurisprudenza costante; per tutte e tra le prime, v. Cass. 12/12/2003, n. 19047), sul presupposto della chiara e conclamata determinazione ad impugnare e dell’evidenza della piena conoscenza del provvedimento desumibili da tale peculiare condotta.
19. È pur sempre in linea con questa conclusione, sia pure in base ad una nozione ampia del concetto di notifica al procuratore costituito, la conclusione di idoneità ai fini dell’attivazione del termine breve della notifica alla parte presso il procuratore costituito (Cass. 24/11/2005, n. 24795; Cass. 11/06/2009, n. 13546), come pure di quella diretta a quest’ultimo pur se in luoghi diversi da quelli eletti (per tutte: 05/11/1998, n. 11093, purché ovviamente la notifica vada a buon fine; a maggior ragione se eseguita presso lo studio professionale: Cass. ord. 24/07/2009, n. 17391; Cass. 26/03/2010, n. 7365; in senso in parte contrario: Cass. ord. 25/06/2018, n. 16663) e perfino se in forma esecutiva (dopo la novella dell’art. 479 cod. proc. civ.: Cass. 18/04/2014, n. 9051, poiché in tali casi è quest’ultimo ad essere espressamente e certamente coinvolto dalla fase conclusiva della notifica e cioè dalla materiale assunzione di conoscenza dell’atto che ne è oggetto).
20. Ma la stessa esigenza di effettività del diritto di difesa della parte destinataria di notifica di provvedimento impugnabile esclude inevitabilmente quell’idoneità all’attivazione del termine breve nei casi in cui la notifica avviene nei confronti:
– della parte di persona (Cass. Sez. U. 20/05/1982, n. 3111; 08/06/1995, n. 6480; Cass. 25/09/2009, n. 20684, che esclude pure trattarsi di una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo; Cass. Sez. U. 13/06/2011, n. 12898), senza alcuna espressa menzione del suo procuratore quale destinatario, quand’anche questi abbia materialmente ricevuto l’atto (Cass. 22/11/2003, n. 17790);
– della parte in persona del suo legale rappresentante e presso la sua sede (Cass. 1/06/2012, n. 9431), quand’anche materialmente a mani del suo procuratore (Cass. 08/03/2006, n. 4997);
– della parte in persona di un suo organo tecnico, anche se deputato a trattare l’affare e pure se il procuratore sia domiciliato presso la sede dell’organo (Cass. 18/04/2007, n. 9298; anche nel caso di elezione di domicilio presso la sede dell’ente oppure presso la propria avvocatura: Cass. 12/02/2000, n. 1592), siccome la mera coincidenza tra sede legale o uffici dell’avvocatura non assicura che l’atto, a maggior ragione in enti od organismi di grandi dimensioni, pervenga idoneamente al suo destinatario istituzionale (Cass. 08/07/2016, n. 14054), o comunque poiché la domiciliazione è riferibile solo al procuratore e non all’organo (Cass. 07/05/2014, n. 9843; Cass. 20/09/2016, n. 18356, con ampia disamina anche del precedente contrario di cui a Cass. 18640/11), restando detta coincidenza un elemento accidentale o sostanzialmente estrinseco;
– della parte presso il domicilio eletto da questa e non dal suo difensore (in modo evidente, se diverso; egualmente, ove continui a mancare ogni riferimento a quest’ultimo), in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione (Cass. 27/10/2016, 21734 e 21746; Cass. orci. 05/07/2017, n. 16590; Cass. orci. 13/06/2018, n. 15422).
21. In sostanza (in tal senso, già Cass. 08/11/2013, n. 25205), l’essenzialità del riferimento nominativo al procuratore della parte nella notificazione discende dalla forma legale prevista dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., che si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica che lega la parte al procuratore suo domiciliatario, così assicurando, attraverso un vincolo giuridico tra le parti, la finalità – essenziale ai fini del termine per l’impugnazione – che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione; e proprio in ragione della funzione acceleratoria propria della notifica della sentenza e gli effetti decadenziali derivanti dalla inosservanza del termine per impugnare (artt. 325 e 326 cod. proc. civ.), le modalità di esecuzione della notifica devono essere tali da escludere incertezze circa l’esatta ed immediata identificazione del destinatario, cioè del procuratore domiciliatario della parte cui la notificazione è diretta.
22. Ne consegue che anche un irredimibile collegamento tra parte, suo procuratore costituito e domicilio, tale da creare una «assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio [del rappresentante dell’ente] e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito», postulato da Cass. n. 18640/11 cit. in caso di elezione di domicilio presso l’avvocatura dell’ente che sia ubicata nella sede stessa di questo, resta di per sé irrilevante ai fini dell’attivazione dell’onere del destinatario della notifica, quando questo, come nella specie, non è specificamente indicato essere appunto il procuratore costituito: anche ammessa quella conseguita identità logistica e funzionale, è comunque tale seconda carenza ad impedire l’effetto acceleratorio.
23. Infatti, non può dirsi equipollente all’indicazione esplicita nella relata di notificazione quella delle generalità del difensore nella stessa intestazione della sentenza: la notificazione dell’atto deve essere percepibile con immediatezza dal suo destinatario come rivolta in modo univoco e chiaro al procuratore costituito, solo così potendo evincersene la finalizzazione all’attivazione dell’onere del destinatario di impugnazione nel termine breve.
24. In definitiva, non si può esigere, dinanzi all’onerosità delle condotte che si pretende di attivare ed alla gravità delle conseguenze di ordine decadenziale, anche un onere di diligenza interpretativa da parte del destinatario dell’atto, ove come tale non sia stato univocamente indicato il suo difensore, di interpretare forme neutre e, per questo solo, ambigue, ovvero di estrapolare dall’indifferenziato e vario contenuto dell’atto notificato particolari o passaggi o significati che la controparte non ha inteso, pur potendolo e derivandogliene effetti favorevoli importanti, mettere in adeguata evidenza.
25. Quindi, notificare ad uno dei soggetti risultanti da esso un atto senza alcuna specificazione non comporta che la notifica sia diretta univocamente al fine di sollecitare un’attività processuale tipica a colui che in quell’atto vi è menzionato quale difensore o procuratore; neppure valendo ad integrare tale univocità la semplice menzione, nel complessivo contesto dell’atto e sia pure in una collocazione peculiare quale la stessa intestazione del provvedimento.
26. Tale menzione nella sola intestazione va così definita tutt’altro che univoca al fine acceleratorio del termine breve di impugnazione, al pari di ogni altro passaggio o particolare dell’atto lasciato, per scelta del notificante, indifferenziato dal complessivo contesto: e non può, di per sé sola, colmare la significativa e dirimente lacuna della mancata direzione della stessa notifica dell’atto al procuratore costituito (o, per quanto visto, alla parte presso di lui, ma appunto con espressa menzione di lui), secondo quanto univocamente risulti dalla relata di notifica.
27. Né tali conclusioni contrastano con quelle della richiamata recente Cass. n. 2396/20 (v. sopra, al punto 5 delle ragioni della decisione): premesso che qui non occorre stabilire se quell’indicazione sia requisito formale previsto o meno a pena di nullità piuttosto che mero presupposto per l’attivazione di un altrui onere processuale, sicché semplicemente quest’ultimo non si attiva in carenza del primo, nella fattispecie in quella sede esaminata l’univocità della direzione della notifica all’attivazione del termine breve di impugnazione, pure in carenza di indicazione nominativa del procuratore costituito, era congruamente desumibile non tanto dal fatto che le sue generalità si ricavassero dal contesto dell’atto, quanto soprattutto dalla circostanza che la notifica era stata eseguita in un luogo, quale lo studio professionale proprio del procuratore costituito, diverso dalla sede o residenza del cliente e quindi ai fini professionali tipici od istituzionali a quello connessi, tra cui, appunto, l’attivazione degli oneri in tema di termini brevi di impugnazione.
28. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza».
29. Poiché, nella specie, pacificamente la sentenza di primo grado era stata notificata «Alla ASL Azienda Sanitaria Locale di Latina domiciliata in Latina, via Pier Luigi Nervi» in mancanza di indicazione del nominativo del suo procuratore quale destinatario della notifica (anche solo presso il quale quella fosse eseguita), non era iniziato il decorso del termine breve di impugnazione.
30. Ne consegue che erroneamente è stata invece ritenuta dalla Corte territoriale sufficiente a tal fine l’indicazione delle sue generalità nell’intestazione della sentenza ed inammissibile per tardività la spiegata impugnazione, pacifico risultando il rispetto del termine sancito dall’art. 327 cod. proc. civ..
31. Pertanto, in applicazione del principio di diritto di cui al precedente punto 28, il motivo di ricorso è fondato e la gravata sentenza va cassata, con rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione, affinché esamini sotto ogni altro aspetto, di rito e – se del caso – nel merito, l’appello erroneamente ritenuto inammissibile per tardività, regolando pure le spese del presente giudizio secondo quello che sarà l’esito complessivo della lite.
32. Infine, va dato atto della non sussistenza, per essere stato accolto il ricorso, dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso. Cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.