CORTE DI CASSAZIONE, SS. UU., Sentenza n. 7514 depositata l’ 8 marzo 2022 – L’accertamento del difetto di “legitimatio ad causam”, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, comporta, a norma dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione