CORTE di CASSAZIONI, sezione tributaria, Ordinanza n. 25868 depositata il 27 settembre 2024
Tributi – Rimborso e restituzione somme indebitamente versate – ICI – IMU – Capannone – Modifica rendita catastale – Valutazione probatoria – Nuova valutazione nel merito – Rigetto
Fatti di causa
1. La Commissione tributaria regionale di Reggio Calabria, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto dagli odierni controricorrenti nei confronti del comune di Reggio Calabria avverso la sentenza n. 4335-2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale Reggio Calabria, sez. 9, pubblicata il 12-07-2018, di rigetto dell’originario ricorso proposto dai contribuenti, relativo al diniego sulla loro richiesta di rimborso e restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di ICI-IMU per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 relativamente ad un capannone di cui erano comproprietari.
La CTR ha ritenuto che l’errore nella modifica della rendita catastale non fosse riconducibile ai contribuenti.
1.1. La CTR si è pronunciata sulla retroattività della variazione della rendita catastale ed al collegato diritto al rimborso dell’imposta versata, riportandosi ad orientamento di questa Corte (Cass. 20463 del 28.08.2017; Cass. 18023-2004; Cass. n. 15560-2009; Cass. n. 25328-2010) secondo cui le rettifiche di rendita finalizzate a correggere errori hanno effetto retroattivo, poiché la nuova rendita si va a sostituire alla precedente, nel caso in cui la correzione riguarda un errore dell’Ufficio; mentre ove l’errore è compiuto dal contribuente, la nuova rendita rettificata esplica efficacia a decorrere dalla data in cui questa viene notificata al contribuente.
2. Avverso la suddetta sentenza il comune di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso i contribuenti.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5, D.Lgs. 31-12-1992 n. 546.
Deduce in particolare che l’errore fosse riferibile alla parte (come da nota informativa della Agenzia delle Entrate, su richiesta del Comune) e quindi la rettifica non era retroattiva: l’originaria categoria D7 era stata richiesta con DOCFA dell’originario proprietario nel 2006 e la rettifica in F3 venne fatta non d’ufficio dalla Agenzia delle Entrate, ma sempre su istanza DOCFA di parte.
Quindi, rilevando che nei due gradi di giudizio i sig.ri Co. hanno affermato di avere presentato in catasto una dichiarazione di variazione di destinazione da D7 a F3 (priva di rendita), parte ricorrente ritiene che la Commissione di secondo grado “travisa completamente la documentazione allegata in atti, o meglio non la valuta, mentre è correttamente verificata e valutata dalla CTP nel giudizio di primo grado (sent. 4335-2018), ma nel contempo applica falsamente, e in violazione, la norma di cui al citato art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 504-92, stabilendo peraltro il rimborso di quanto riscosso a titolo ICI-IMU”.
2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per l’omessa valutazione della prova e di un fatto decisivo ai fini del giudizio.
In particolare deduce che “La sentenza della CTR n. 2075-2022 è censurabile atteso che, l’errore in cui è incorso il giudice di secondo grado è stato quello di avere considerato che sia stato il catasto ad attribuire la rendita nel 2006 – l’attribuzione iniziale della rendita errata non è riconducibile ad errore dei contribuenti- mentre in modo del tutto corretto e ben motivato la commissione Tributaria Provinciale in modo corretto aveva rilevato che “è provato che il mutamento di categoria catastale è stato chiesto dalla parte ricorrente…”.
3. Si sono costituiti i controricorrenti, i quali hanno eccepito la improcedibilità e la inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, e replicato ai motivi, ed in particolare hanno eccepito:
a) la improcedibilità del giudizio di legittimità per omessa attestazione di conformità della sentenza impugnata e degli allegati acclusi al ricorso per deposito telematico (PCT) da ritenersi perciò inammissibili o irricevibili; deducendo in particolare che ai sensi dell’art. 369 c. 2 cod. proc. civ. quando la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale deve essere predisposta l’attestazione di conformità della copia; deducendo inoltre che parte ricorrente non avrebbe attestato la conformità della sentenza impugnata ai sensi di legge e la mancanza dell’attestazione di conformità di tutti gli altri allegati al fascicolo informatico ivi compresa l’attestazione di conformità per la procura speciale alle liti, sempre in violazione dell’art. 369 c. 2 cod. proc. civ.;
b) l’improcedibilità del giudizio di legittimità per deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. presso la CTR avvenuta in data successiva al deposito-iscrizione a ruolo del ricorso in cassazione: il ricorso per cassazione risulterebbe iscritto in data 04-01-2023, mentre l’istanza sarebbe stata depositata sul SIGIT in data 09-01-2023;
c) la irregolare instaurazione del contraddittorio per mancata-omessa notifica del ricorso per cassazione alle altre parti processuali, atteso che il comune di Reggio Calabria avrebbe notificato il ricorso solo ai sig.ri Co.An. e Di.Fr., senza coinvolgere nel presente giudizio anche la H.S.M. Srl (gia Re.G.E.S. Spa), parte in entrambi i gradi di merito dai quali non risulta essere mai stata estromessa;
d) la inammissibilità-tardività dei nuovi documenti depositati-prodotti solo in sede di legittimità ed introduzione di fatti nuovi, ed in particolare la “visura storica dell’immobile” che assume essere stata prodotta per la prima volta solo in cassazione, datata 21-06-2022;
3.1. Quanto ai motivi di ricorso, hanno resistito rilevando che in seguito ad istanza in autotutela proposta dalla sig.ra Di.Fr., datata 6 maggio 2014, l’Amministrazione comunale ha disposto il rimborso delle somme richieste, riservandosi una verifica nei confronti del Co.An., e che le censure si risolvono tutte in una richiesta di riesame dell’accertamento dei fatti condotto dal giudice del merito, estranea al sindacato di legittimità della Suprema Corte.
4. Il ricorso non può trovare accoglimento, rilevandosi l’inammissibilità delle doglianze.
5. I motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione.
6. Ancor prima di verificare le eccezioni dedotte dai controricorrenti deve rilevarsi in via assorbente, infatti, che con i suddetti motivi, per come formulati (il primo sotto forma di violazione di legge, il secondo c.d. misto, ai sensi dei nn. 4 e 5, dell’art. 360 comma primo cod. proc. civ.) si chiede in realtà una nuova valutazione nel merito, che è preclusa in sede di legittimità, anche alla luce della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite.
6.1. Invero, poiché l’imputazione (all’ufficio) dell’errore di attribuzione della categoria catastale, quand’anche fosse in ipotesi sbagliata, è stata comunque frutto non di una svista percettiva di evidente e lampante emersione (alla stregua di un errore revocatorio) bensì di una valutazione e di una verifica fattuale su aspetto lungamente dibattuto dalle parti (con ricostruzione della portata probatoria della citata nota della Agenzia delle Entrate e delle altre risultanze in atti), ciò non la rende censurabile in cassazione, né sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., né come n.5) dell’art. 360 comma primo cod. proc. civ. (Cass. Sez. U., 05-03-2024, n. 5792 Rv. 670391 – 01).
Si espone nella sentenza impugnata: “(…) nota del Comune di Reggio Calabria n. 51344 del 23.3.2018: “Dagli atti informatizzati del Catasto Fabbricati… si riscontra che alla data del 10.4.2006, con ultimazione di fabbricato urbano, all’unità immobiliare era stata attribuita una rendita catastale di Euro 7.418,00.
La stessa veniva confermata con successiva variazione nel classamento il 17.7.2006 prot. n. 112079″.
Le predette risultanze, oltre alla comprovata situazione del capannone, mai ultimato e non utilizzabile, com’è evidente dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti e dagli esiti del sopralluogo dell’Agenzia delle Entrate, inducono a ritenere che la rettifica della categoria catastale da D4, originariamente attribuita e causa del pagamento dell’imposta, ad F3 (privo di rendita) debba operare retroattivamente e produrre l’ulteriore effetto del rimborso dell’imposta pagata e non dovuta.”
Sicchè, una volta che questa imputazione, proprio perché esito non di una svista ma di una determinata valutazione probatoria, risulti intangibile in sede di legittimità, risulta essere stata corretta l’applicazione in diritto da parte della Commissione Tributaria Regionale, per cui, se l’errore è dell’ufficio, la rettifica (cat. F3) era effettivamente retroattiva secondo il su riportato consolidato indirizzo.
7. Ne consegue il rigetto del ricorso.
8. Quanto detto supera l’analisi delle questioni di improcedibilità prospettate da parte controricorrente, ivi compreso il dedotto difetto del contraddittorio, atteso che il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (Cass. 26-10-2021, n.30090).
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
10. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.