CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 02 aprile 2020, n. C-802/18 – I lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte loro, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione pur occupandosi del loro mantenimento, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento di tale allocazione