CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 02 luglio 2020, n. C-231/19 – Una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d’investimento e altri fondi non rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio