CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 03 luglio 2019, C-316/18 – Un soggetto passivo che svolga sia attività soggette a imposta sul valore aggiunto sia attività esenti da tale imposta, che investa le donazioni e le dotazioni che riceve collocandole in un fondo, e che utilizzi i redditi generati da tale fondo per coprire i costi del complesso di tali attività, non è autorizzato a detrarre, a titolo di spese generali, l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativa ai costi connessi a tale investimento