CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 06 ottobre 2021, n. C-717/19 – L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale la quale prevede che un’azienda farmaceutica non possa detrarre dalla sua base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto la parte del suo fatturato proveniente dalla vendita di medicinali sovvenzionati dall’ente statale di assicurazione malattia che essa riversa a tale ente, in forza di un contratto concluso tra quest’ultimo e detta azienda, per il fatto che gli importi versati a tale titolo non sono stati determinati sulla base delle modalità previamente stabilite dalla suddetta azienda nell’ambito della sua politica commerciale e che tali versamenti non sono stati effettuati a fini promozionali