CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 09 dicembre 2021, n. C-154/20 – L’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte deve essere negato, senza che l’amministrazione tributaria debba provare che il soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l’operazione invocata per fondare il diritto a detrazione si collocava nell’ambito di una siffatta evasione, qualora, nel caso in cui il vero fornitore dei beni o dei servizi interessati non sia stato identificato, tale soggetto passivo non fornisca la prova che tale fornitore aveva la qualità di soggetto passivo, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da detto soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva tale qualità