CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 09 dicembre 2021 , n. C-217/20

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Livello della retribuzione – Retribuzione ridotta a causa di inabilità al lavoro

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il ricorrente nel procedimento principale e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze, Paesi Bassi) in merito all’importo della retribuzione cui il ricorrente ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3. I considerando 2, e da 4 a 6 della direttiva 2003/88 sono così formulati:

«(2) L’articolo 137 [CE] dispone che la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri al fine di migliorare l’ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. (…)

(…)

(4) Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico.

(5) Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. (…)

(6) Conviene tener conto dei principi dell’Organizzazione internazionale del lavoro in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, compresi quelli relativi al lavoro notturno».

4. L’articolo 1 di detta direttiva, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», prevede quanto segue:

«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2. La presente direttiva si applica:

a) ai periodi minimi di (…) ferie annuali (…)

(…)».

5. L’articolo 7 della direttiva medesima, intitolato «Ferie annuali», così dispone:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

Diritto dei Paesi Bassi

6. Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’Algemeen Rijksambtenarenreglement (Regolamento generale dei dipendenti statali), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«ARAR»), i dipendenti statali hanno annualmente diritto a ferie con mantenimento della retribuzione integrale.

7. L’articolo 37 dell’ARAR prevede quanto segue:

«1. In caso di inabilità al lavoro a causa di malattia, i dipendenti statali hanno diritto al mantenimento della retribuzione integrale per un periodo di 52 settimane. Nel caso in cui l’inabilità al lavoro persista, essi percepiscono il 70% dell’importo della loro retribuzione.

(…)

5. In deroga al primo paragrafo, i dipendenti statali hanno diritto, anche al termine del periodo di 52 settimane di cui al primo paragrafo, al mantenimento della retribuzione integrale corrispondente al numero di ore in cui hanno lavorato o avrebbero potuto lavorare se fosse stato loro offerto un lavoro adeguato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8. Il ricorrente nel procedimento principale è impiegato presso il Belastingdienst (Amministrazione tributaria, Paesi Bassi). Dal 24 novembre 2015, egli è in congedo parziale di malattia di lunga durata e beneficia di una misura di reinserimento professionale.

9. Conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, dell’ARAR, il ricorrente nel procedimento principale ha percepito la retribuzione integrale nel corso del primo anno di inabilità al lavoro, vale a dire fino al 24 novembre 2016, e successivamente il 70% del suo importo a partire da tale data. Tuttavia, in applicazione di detto articolo 37, paragrafo 5, egli ha conservato il diritto alla retribuzione integrale per le ore durante le quali è stato considerato abile al lavoro.

10. Durante le ferie annuali di cui il ricorrente nel procedimento principale ha beneficiato dal 25 luglio al 17 agosto 2017, gli è stata corrisposta un’indennità di importo equivalente a quello della retribuzione percepita dal 24 novembre 2016, vale a dire il 70% della sua retribuzione per le ore corrispondenti alla sua inabilità al lavoro e il 100% di quest’ultima per le ore nel corso delle quali è stato considerato abile al lavoro.

11. Con opposizione presentata dinanzi al Segretario di Stato alle Finanze, il ricorrente nel procedimento principale ha contestato l’importo di tale retribuzione, sostenendo che, durante le suddette ferie, avrebbe dovuto percepire la retribuzione integrale. Poiché il Segretario di Stato alle Finanze ha respinto tale opposizione con decisione del 13 ottobre 2017, il ricorrente nel procedimento principale ha impugnato detta decisione dinanzi al Rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel, Paesi Bassi), giudice del rinvio.

12. Quest’ultimo rileva che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’ARAR, i dipendenti statali hanno annualmente diritto a ferie retribuite con mantenimento della «retribuzione integrale». Esso ritiene che tale nozione di «retribuzione integrale» si riferisca alla retribuzione dovuta durante il periodo di lavoro precedente a quello nel corso del quale sono richieste le ferie annuali (in prosieguo: il «periodo di riferimento»), vale a dire, nel procedimento principale, la retribuzione menzionata al punto 10 della presente sentenza. Di conseguenza, la posizione del Segretario di Stato alle Finanze sarebbe conforme alla normativa nazionale.

13. Inoltre, il giudice del rinvio rileva che, sebbene la direttiva 2003/88 garantisca il diritto di beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, anche in caso di inabilità al lavoro totale, essa non contiene alcuna indicazione quanto all’importo della retribuzione da corrispondere durante tali ferie annuali.

14. Detto giudice ricorda che, nelle sue sentenze del 16 marzo 2006, Robinson-Steele e a. (C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177), nonché del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18), la Corte ha dichiarato che, durante le ferie annuali, un lavoratore deve percepire la sua retribuzione «ordinaria». A questo proposito, tale giudice osserva che l’importo della retribuzione percepita dal ricorrente nel procedimento principale durante le ferie annuali è lo stesso che quest’ultimo ha percepito nel corso del periodo di riferimento.

15. Tuttavia, il giudice del rinvio sottolinea altresì che la Corte, al punto 25 della sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18), ha precisato che la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite è diversa da quella del diritto al congedo per malattia.

16. Alla luce di questa considerazione, esso si chiede se il fatto di tener conto, al fine di determinare l’importo della retribuzione dovuta per un periodo di ferie annuali retribuite, della riduzione della retribuzione conseguente a una situazione di inabilità al lavoro incida sul diritto alle ferie annuali retribuite del lavoratore interessato.

17. In tali circostanze, il Rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (2003/88) debba essere interpretato nel senso che il lavoratore non perde il suo stipendio, o una parte di esso, a causa dell’esercizio del suo diritto alle ferie annuali. Oppure se questa disposizione debba essere intesa nel senso che il lavoratore mantiene il suo stipendio durante l’esercizio del suo diritto alle ferie annuali, a prescindere dalla causa del mancato lavoro durante le ferie.

2) Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (2003/88) debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e usi nazionali ai sensi dei quali un lavoratore, inabile al lavoro a causa di malattia, nel corso del suo periodo di ferie mantiene il suo stipendio sino al livello dello stipendio percepito immediatamente prima dello stesso periodo di ferie, anche se, a causa della lunga durata della sua inabilità al lavoro, detto stipendio è inferiore allo stipendio percepito in caso di capacità lavorativa integrale.

3) Se, in forza dell’articolo 7 della direttiva (2003/88) e in forza della giurisprudenza costante dell’Unione europea, il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite debba essere interpretato nel senso che è contraria a tale diritto la riduzione di detta retribuzione durante le ferie nel corso di un periodo di inabilità al lavoro».

Sulle questioni pregiudiziali

18. Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e a prassi nazionali in forza delle quali, allorché un lavoratore inabile al lavoro a causa di malattia esercita il suo diritto alle ferie annuali retribuite, al fine di determinare l’importo della retribuzione che gli sarà riconosciuta a titolo di ferie annuali retribuite viene presa in considerazione la riduzione, conseguente all’inabilità al lavoro, dell’importo della retribuzione che ha percepito durante il periodo di riferimento.

19. In primo luogo, si deve ricordare che, come emerge dalla formulazione stessa dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, tale disposizione sancisce a favore di ogni lavoratore il diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Tale diritto dev’essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 stessa (v., in tale senso, sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

20. In secondo luogo, poiché il diritto alle ferie annuali retribuite è sancito dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, occorre rilevare che le disposizioni di quest’ultima riguardano, come risulta dal suo considerando 4, il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

21. Il considerando 5 di tale direttiva precisa inoltre che «[t]utti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati».

22. Di conseguenza, l’articolo 1 di detta direttiva prevede che quest’ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro e che essa si applichi, in particolare, ai periodi minimi di ferie annuali.

23. Tenuto conto di tali obiettivi, secondo una giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali, sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

24. Infatti, il lavoratore deve potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23).

25. D’altro canto, la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite sancito dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, che distingue il diritto alle ferie annuali retribuite da altri tipi di congedo aventi scopi differenti, quale il diritto al congedo per malattia che mira a consentire al lavoratore di ristabilirsi da una malattia (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Sobczyszyn, C-178/15, EU:C:2016:502, punto 25), si fonda sulla premessa che il lavoratore abbia effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento. Infatti, l’obiettivo perseguito da tale direttiva, consistente nel consentire al lavoratore di beneficiare di un periodo di riposo, di distensione e di ricreazione al fine di preservare la sua sicurezza e la sua salute presuppone che tale lavoratore abbia precedentemente svolto un’attività tale da giustificare che gli sia concesso il beneficio di un siffatto periodo. Ne consegue che i diritti alle ferie annuali retribuite devono, in linea di principio, essere determinati in funzione dei periodi di lavoro effettivo maturati in forza del contratto di lavoro (v., in tale senso, sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

26. In terzo luogo, in tale contesto, la Corte ha precisato che l’espressione «ferie annuali retribuite», di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

27. Infatti, il lavoratore deve essere posto, quando esercita il diritto alle ferie annuali retribuite, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

28. Pertanto, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può tuttavia incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

29. Inoltre, in talune situazioni specifiche nelle quali il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere effettivamente lavorato (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

30. Ciò vale, in particolare, con riferimento ai lavoratori che sono in congedo per malattia durante il periodo di riferimento. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda il diritto alle ferie annuali retribuite, detti lavoratori sono assimilati a quelli che hanno effettivamente lavorato nel corso di tale periodo (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

31. A questo proposito, la Corte ha dichiarato che la sopravvenienza di un’inabilità al lavoro per causa di malattia è, in linea di principio, imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore. È in sostanza quanto risulta altresì dalla Convenzione n. 132 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, i cui principi devono essere presi in considerazione, in forza del considerando 6 della direttiva 2003/88, al fine di interpretarla. Infatti, come emerge dall’articolo 5, paragrafo 4, di tale convenzione, le assenze per malattia devono essere considerate come assenze dal lavoro «per motivi indipendenti dalla volontà dell’interessato», che devono essere «calcolate nel periodo di servizio» (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799, punto 32).

32. Ne consegue che il diritto di un lavoratore alle ferie minime annuali retribuite, garantito dal diritto dell’Unione, non può subire limitazioni per il fatto che il lavoratore non ha potuto adempiere il suo obbligo di lavorare a causa di una malattia durante il periodo di riferimento (v., in tale senso, sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

33. Così, la Corte ha dichiarato che l’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44).

34. Nel caso di specie, è pacifico che, in forza delle disposizioni e della prassi nazionali applicabili al procedimento principale, l’importo della retribuzione versata al ricorrente nel procedimento principale durante le sue ferie annuali retribuite è lo stesso che egli ha percepito durante il periodo di riferimento. Il governo dei Paesi Bassi ne ha concluso, nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, che il ricorrente nel procedimento principale è stato così posto, durante il periodo di ferie annuali, in una situazione economica paragonabile a quella in cui si trovava durante il periodo di riferimento.

35. Certamente, è pacifico che il ricorrente nel procedimento principale ha beneficiato, durante il periodo di ferie annuali, di condizioni economiche paragonabili a quelle a lui applicabili durante i periodi in cui lavorava, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 27 della presente sentenza.

36. Tuttavia, si deve constatare, in primo luogo, che una normativa o una prassi nazionale secondo la quale l’importo della retribuzione percepita da un lavoratore durante le sue ferie annuali retribuite è lo stesso di quello che gli è stato versato durante il periodo di riferimento, senza che si tenga conto del fatto che l’importo di tale retribuzione ha subito una riduzione dovuta a una situazione di inabilità al lavoro a causa di malattia, equivale, in sostanza, a subordinare il diritto alle ferie annuali retribuite conferito dalla direttiva 2003/88 all’obbligo di aver lavorato a tempo pieno durante tale periodo.

37. In secondo luogo, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, il fatto di consentire che un lavoratore che esercita il suo diritto alle ferie annuali retribuite percepisca una retribuzione più o meno elevata a seconda che si trovi o meno in una situazione di inabilità al lavoro quando esercita tale diritto farebbe dipendere il valore di tale diritto dalla data in cui quest’ultimo viene esercitato.

38. In terzo luogo, se è vero che, come rileva il governo dei Paesi Bassi, durante le sue ferie annuali retribuite il ricorrente nel procedimento principale ha percepito una retribuzione il cui importo corrisponde a quello che gli è stato versato durante il periodo di riferimento, ciò non toglie che tale retribuzione sia inferiore a quella che avrebbe percepito se non fosse stato inabile al lavoro a causa di malattia durante tale periodo.

39. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza ricordata ai punti 25 e 30 della presente sentenza, dal momento che la sopravvenienza di un’inabilità al lavoro per causa di malattia è, in linea di principio, imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore interessato, occorre considerare, per quanto riguarda il diritto alle ferie annuali retribuite, che i lavoratori che sono in congedo per malattia durante il periodo di riferimento sono assimilati a quelli che hanno effettivamente lavorato durante tale periodo. Pertanto, in un caso del genere, i diritti alle ferie annuali retribuite devono essere determinati, in linea di principio, in funzione dei periodi di lavoro effettivo svolti in forza del contratto di lavoro, senza tener conto del fatto che l’importo di tale retribuzione ha subito una riduzione dovuta a una situazione di inabilità al lavoro a causa di malattia.

40. Inoltre, tenuto conto della finalità delle ferie annuali retribuite, quale ricordata al punto 25 della presente sentenza, la circostanza che la causa dell’inabilità al lavoro persista durante il periodo delle suddette ferie annuali retribuite del lavoratore non può incidere sul diritto di quest’ultimo a percepire una retribuzione senza riduzione in occasione di tali ferie.

41. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e a prassi nazionali in forza delle quali, allorché un lavoratore inabile al lavoro a causa di malattia esercita il suo diritto alle ferie annuali retribuite, al fine di determinare l’importo della retribuzione che gli sarà riconosciuta a titolo di ferie annuali retribuite viene presa in considerazione la riduzione, conseguente all’inabilità al lavoro, dell’importo della retribuzione che ha percepito durante il periodo di riferimento.

Sulle spese

42. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.

dichiara:

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e a prassi nazionali in forza delle quali, allorché un lavoratore inabile al lavoro a causa di malattia esercita il suo diritto alle ferie annuali retribuite, al fine di determinare l’importo della retribuzione che gli sarà riconosciuta a titolo di ferie annuali retribuite viene presa in considerazione la riduzione, conseguente all’inabilità al lavoro, dell’importo della retribuzione che ha percepito durante il periodo di lavoro precedente a quello nel corso del quale le ferie annuali sono richieste.