CORTE DI GIUSTIZIA CE – UE – Sentenza 09 settembre 2021, n. C-406/20 – L’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio non osta ad una normativa nazionale in forza della quale le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti, da un lato, e quelle fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e che assumono la forma di parchi ricreativi, dall’altro, siano assoggettate ad aliquote di imposta sul valore aggiunto distinte, l’una ridotta e l’altra normale, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità fiscale