CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE- Sentenza 11 luglio 2018, n. C-60/17
Direttiva 2001/23/CE – Trasferimento d’impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Subentro nei contratti di lavoro che interviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo – Contratto collettivo che esclude l’obbligo, per il cedente e il cessionario dell’impresa, di rispondere solidalmente delle obbligazioni, ivi comprese quelle di natura retributiva, sorte dai contratti di lavoro prima della cessione di tale impresa
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. A. S. H. e l’Ilunión Seguridad SA, e dall’altro, l’Esabe Vigilancia SA e il Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) in merito al pagamento, al sig. S. H., degli importi residui a titolo di retribuzione e di prestazioni sociali complementari per gli anni dal 2010 al 2012.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3. La direttiva 2001/23 costituisce la codificazione della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 1977, L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU 1998, L 201, pag. 88).
4. Il considerando 3 della direttiva 2001/23 così recita:
«Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti».
5. Il considerando 8 di tale direttiva enuncia quanto segue:
«La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE, quale interpretata dalla Corte di giustizia».
6. L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23 così dispone:
«a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».
7. Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/23:
«1. I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.
Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.
(…)
3. Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo.
Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro purché esso non sia inferiore ad un anno.
4. a) A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, i paragrafi 1 e 3 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri.
b) Anche quando essi non prevedono, a norma della lettera a), che i paragrafi 1 e 3 si applichino a tali diritti, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari di cui alla lettera a) del presente paragrafo».
8. L’articolo 8 di tale direttiva prevede quanto segue:
«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di incoraggiare o consentire l’applicazione di accordi collettivi o di accordi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori».
Il diritto spagnolo
9. Le norme applicabili ai dipendenti in caso di trasferimento di entità economiche sono definite dal Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (regio decreto legislativo n. 1/1995, con cui si approva il testo consolidato della legge sullo statuto dei lavoratori), del 24 marzo 1995 (BOE n. 75, del 29 marzo 1995, pag. 9654), nella sua versione risultante dalla legge n. 12/2001, del 9 luglio 2001 (BOE n. 164, del 10 luglio 2001, pag. 24890; in prosieguo: lo «statuto dei lavoratori»).
10. L’articolo 44 dello statuto dei lavoratori così dispone:
«1. Il cambio di proprietà di un’impresa, di uno stabilimento o di un’unità produttiva autonoma della stessa impresa non comporta di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro, e il nuovo imprenditore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente datore di lavoro attinenti al contratto di lavoro e alla previdenza sociale, compresi gli obblighi relativi alle pensioni, alle condizioni stabilite dalla normativa specifica applicabile, e, in generale, tutti gli obblighi in materia di protezione sociale complementare assunti dal cedente.
2. Ai fini del presente articolo sussiste successione d’impresa quando il trasferimento ha per oggetto un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa previdenziale, nei trasferimenti inter vivos il cedente e il cessionario rispondono in solido per tre anni degli obblighi inerenti al contratto di lavoro sorti prima del trasferimento e che non siano stati soddisfatti».
11. L’articolo 14 del Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad (contratto collettivo statale delle imprese di sicurezza, BOE n. 99, del 25 aprile 2013, pag. 31668; in prosieguo: il «contratto collettivo delle imprese di sicurezza») prevede quanto segue:
«Considerate le caratteristiche e le circostanze specifiche dell’attività, che esigono la mobilità dei lavoratori da un posto a un altro, tale disposizione mira a garantire la stabilità dell’occupazione dei lavoratori di tale settore, ma non la stabilità del posto di lavoro, sulla base della normativa di esecuzione seguente, che si applica ai servizi di vigilanza, ai sistemi di sicurezza, alla protezione personale e ai servizi di guardia campestre:
A) Normativa di esecuzione.
Qualora un’impresa cessi di essere aggiudicataria dei servizi forniti a un committente pubblico o privato, a causa della risoluzione per qualsiasi motivo del contratto di prestazione di servizi, la nuova impresa aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, a subentrare nei contratti dei lavoratori assegnati all’esecuzione di tale contratto e a detto luogo di lavoro, a prescindere dalla natura del loro contratto di lavoro e/o dalla loro categoria professionale, purché sia accertata un’anzianità minima effettiva dei lavoratori assegnati al servizio oggetto del subentro di almeno sette mesi immediatamente precedenti alla data in cui è avvenuto il subentro, periodo comprendente le assenze regolamentate dell’impiegato del servizio oggetto di subentro, stabilite agli articoli 45, 46 e 50 del presente contratto collettivo, le situazioni di incapacità temporanea e le sospensioni disciplinari, indipendentemente dalla causa, ad eccezione espressa delle ferie non retribuite previste all’articolo 48, salvi i lavoratori assunti per un’opera o un servizio determinato.
(…)
B) Obblighi delle imprese che cessano di fornire il servizio e dell’impresa aggiudicataria.
B.1 Impresa che cessa di essere aggiudicataria: l’impresa che cessa di fornire il servizio:
(…)
3. deve garantire, in qualità di obbligato unico ed esclusivo:
a) i pagamenti e i versamenti dovuti per le prestazioni lavorative fino al momento della cessazione dell’aggiudicazione, e
b) le ulteriori somme dovute ad altro titolo, comprese le ferie, poiché il subentro comporta per la nuova impresa aggiudicataria unicamente l’obbligo di mantenimento dell’occupazione dei lavoratori interessati».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12. Il sig. S.H. lavorava in qualità di agente di sicurezza per conto dell’Esabe Vigilancia, impresa aggiudicataria del servizio di vigilanza del Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela (museo dei pellegrinaggi di Santiago di Compostela, Spagna), che rientra nella Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia (ministero della Cultura della Galizia, Spagna).
13 Il 16 ottobre 2012 tale servizio di vigilanza è stato attribuito alla V.I. SA (in prosieguo: la «V.»), divenuta l’Ilunión Seguridad, che ha riassunto, a partire da tale data, gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro dei dipendenti dell’impresa precedentemente aggiudicataria di detto servizio, tra cui quello del sig. S. H..
14. A tale riguardo, la V. ha avvertito il sig. S. H. che, conformemente al contratto collettivo delle imprese di sicurezza, gli importi residui a titolo di retribuzionee le prestazioni sociali complementari accordate dall’Esabe Vigilancia per gli anni dal 2010 al 2012 e ancora da percepire dovrebbero essere versati da quest’ultima.
15. Poiché queste due imprese hanno rifiutato di versare al sig. S. H. le somme richieste, quest’ultimo ha proposto un ricorso dinanzi al Juzgado de lo Social n. 3 de Santiago de Compostela (Tribunale del lavoro n. 3 di Santiago di Compostela, Spagna) al fine di ottenere il versamento di tali somme.
16. Detto giudice ha parzialmente accolto tale domanda e ha condannato l’Esabe Vigilancia e la V. al pagamento solidale dei debiti da esso non dichiarati prescritti sul fondamento dell’articolo 44, paragrafo 1, dello statuto dei lavoratori.
17. La V. ha impugnato la sentenza di detto giudice dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna) sostenendo che la disposizione applicabile non è l’articolo 44 dello statuto dei lavoratori, bensì l’articolo 14 del contratto collettivo delle imprese di sicurezza che obbliga l’impresa aggiudicataria a subentrare nei diritti e negli obblighi dell’impresa cedente risultanti dai contratti di lavoro. Essa fa valere che tale subentro la vincola soltanto a riassumere gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro a partire dalla data di aggiudicazione e la esonera da quelli anteriori a tale data.
18. Anche il sig. S. H. ha impugnato tale sentenza presso il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia) per quanto riguarda le domande di versamento degli importi residui a titolo di retribuzione che non sono state accolte.
19. Il giudice del rinvio ricorda che il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha dichiarato, in una sentenza del 7 aprile 2016, che l’articolo 14 del contratto collettivo delle imprese di sicurezza riguarda la successione nel tempo di due imprese incaricate della prestazione di un servizio di sicurezza privata. Tale successione comporta una riassunzione obbligatoria, da parte del cessionario, dei dipendenti della vecchia impresa.
20. Così, secondo detta sentenza, in caso di successione tra appaltatori, il subentro non avviene in forza dell’articolo 44 dello statuto dei lavoratori se non ha avuto luogo alcun trasferimento di attivi patrimoniali o di personale nei settori in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla manodopera. Pertanto, in tali casi, il subentro avviene in forza del contratto collettivo applicabile. Di conseguenza, la riassunzione dei dipendenti dell’impresa precedente non corrisponde all’ipotesi del trasferimento di personale risultante dal fatto che la nuova società appaltatrice riassuma volontariamente la maggior parte dei dipendenti che fornivano i servizi di cui trattasi. Al contrario, in questi casi il trasferimento di personale deriva dal rispetto delle disposizioni del contratto collettivo applicabile. Infatti, la nuova impresa appaltatrice avrebbe potuto assegnare il proprio personale ai servizi di cui trattasi, ma essa è, tuttavia, obbligata da detto contratto collettivo a riassumere i lavoratori assegnati a tali servizi dalla precedente impresa appaltatrice.
21. Il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha ritenuto che la giurisprudenza della Corte stabilita nella sentenza del 24 gennaio 2002, Temco (C-51/00, EU:C:2002:48), non osti a tale conclusione poiché il subentro imposto dal contratto collettivo delle imprese di sicurezza non deriva da una situazione rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/23 o dell’articolo 44 dello statuto dei lavoratori. Infatti, il rapporto tra l’articolo 44 dello statuto dei lavoratori e l’articolo 14 del contratto collettivo delle imprese di sicurezza è un rapporto di complementarità o concorrenza non conflittuale, in quanto la disciplina collettiva, che regola una realtà diversa, apporta un miglioramento poiché applica uno degli effetti che la disciplina legale ha previsto per il proprio ambito di applicazione.
22. Il giudice del rinvio s’interroga quindi, in sostanza, sulla questione se, nell’ambito di un’attività fondata essenzialmente sulla manodopera, il subentro tra imprese, che interviene a seguito di un trasferimento di contratto di servizi in forza di un contratto collettivo che prevede che l’impresa cessionaria sia tenuta a riassumere il personale dell’impresa precedentemente aggiudicataria, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/23. Se così fosse, esso si domanda se una disposizione del contratto collettivo applicabile che prevede l’esclusione della responsabilità solidale del cedente e del cessionario per quanto riguarda il rispetto degli obblighi contrattuali sorti dai contratti di lavoro prima della data di trasferimento del servizio di cui trattasi sia conforme all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.
23. In tali circostanze, il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 (…) sia applicabile nell’ipotesi in cui un’impresa cessi la prestazione dei servizi appaltati da un committente a seguito della risoluzione del contratto di prestazione di servizi la cui esecuzione è fondata prevalentemente sulla manodopera (vigilanza delle installazioni), e la nuova aggiudicataria dell’appalto riassuma una parte essenziale dei lavoratori destinati alla sua esecuzione, qualora tale subentro nei contratti di lavoro sia imposto dalle disposizioni del contratto collettivo [delle imprese di sicurezza].
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, atteso che la legislazione dello Stato membro adottata al fine di trasporre la direttiva 2001/23/CE prevede, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, che, in seguito al trasferimento, il cedente e il cessionario rispondono in solido degli obblighi, compresi quelli retributivi, sorti prima della data di tale trasferimento dai contratti di lavoro esistenti alla medesima data, se sia conforme al citato articolo 3, paragrafo 1, della menzionata direttiva un’interpretazione secondo cui la regola della responsabilità in solido per gli obblighi pregressi non si applica quando l’assunzione della parte essenziale della manodopera sia stata imposta al nuovo appaltatore dalle disposizioni del contratto collettivo [delle imprese di sicurezza] e tale contratto escluda siffatta responsabilità in solido per gli obblighi sorti prima del trasferimento».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
24. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a una situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di vigilanza di impianti concluso con un’impresa e ha stipulato, ai fini dell’esecuzione di tale prestazione, un nuovo contratto con un’altra impresa che riassume, in forza di un contratto collettivo, una parte essenziale, in termini di numero e di competenze, dell’organico che la prima impresa aveva assegnato all’esecuzione di detta prestazione, quando l’attività considerata si fonda essenzialmente sulla manodopera.
25. Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la direttiva 2001/23 si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
26. A tal riguardo, da una giurisprudenza ben consolidata risulta che la portata della citata disposizione non può essere valutata in base alla sola interpretazione letterale. Date le differenze tra le versioni linguistiche della direttiva in questione e le divergenze tra gli ordinamenti nazionali in merito alla nozione di cessione contrattuale, la Corte ha dato a questa nozione un’interpretazione sufficientemente elastica per rispondere all’obiettivo della citata direttiva, che, come emerge dal suo considerando 3, è quello di tutelare i lavoratori subordinati in caso di cambiamento del titolare dell’impresa (sentenza del 20 gennaio 2011, CLECE, C-463/09, EU:C:2011:24, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
27. In forza di una giurisprudenza costante della Corte, infatti, l’ambito di applicazione della direttiva 2001/23 si estende a tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa stessa. Ai fini dell’applicazione della direttiva 2001/23 non è pertanto necessaria l’esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario, atteso che la cessione può essere effettuata per effetto dell’intermediazione di un terzo (sentenza del 19 ottobre 2017, Securitas, C-200/16, EU:C:2017:780, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
28. Ne consegue che l’assenza di un vincolo contrattuale tra le due imprese a cui in successione è stata affidata la vigilanza degli impianti di cui trattasi non rileva al fine di stabilire se la direttiva 2001/23 sia o meno applicabile a una situazione come quella di cui al procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Securitas, C-200/16, EU:C:2017:780, punto 24).
29. Occorre altresì ricordare che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23, perché quest’ultima sia applicabile, il trasferimento deve riguardare «un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».
30. Per poter stabilire se tale condizione sia effettivamente soddisfatta, occorre prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della parte più rilevante del personale ad opera del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento, nonché la durata di un’eventuale sospensione di tali attività. Detti elementi devono essere apprezzati nell’ambito di una valutazione d’insieme delle circostanze del caso di specie e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (sentenza del 19 ottobre 2017, Securitas, C-200/16, EU:C:2017:780, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
31. In particolare, la Corte ha rilevato che il giudice nazionale deve tener conto soprattutto, nell’ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione in esame, del tipo d’impresa o di stabilimento di cui trattasi (sentenze del 26 novembre 2015, Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios, C-509/14, EU:C:2015:781, punto 33, nonché del 19 ottobre 2017, Securitas, C-200/16, EU:C:2017:780, punto 27).
32. Ne consegue che l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23 varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione (sentenza del 19 ottobre 2017, Securitas, C-200/16, EU:C:2017:780, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
33. La Corte ha precedentemente rilevato che un’entità economica può essere in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali materiali o immateriali significativi, di modo che la conservazione dell’identità di un’entità di questo tipo al termine dell’operazione di cui essa è oggetto non può, per ipotesi, dipendere dalla cessione di tali elementi (sentenza del 20 gennaio 2011, CLECE, C-463/09, EU:C:2011:24, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
34. La Corte ha quindi dichiarato che, poiché, in determinati settori in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla manodopera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un’attività comune può corrispondere ad un’entità economica, tale entità può conservare la propria identità anche dopo il suo trasferimento qualora il nuovo titolare dell’impresa non si limiti a proseguire l’attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. In una siffatta ipotesi il nuovo imprenditore acquisisce infatti l’insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento in forma stabile delle attività o di talune attività dell’impresa cedente (sentenza del 20 gennaio 2011, CLECE, C-463/09, EU:C:2011:24, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
35. Così, un’attività di vigilanza di un museo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non necessita l’impiego di elementi materiali specifici, può essere considerata un’attività che si fonda essenzialmente sulla manodopera e, di conseguenza, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un’attività comune di vigilanza può, in mancanza di altri fattori produttivi, corrispondere ad un’entità economica. Tuttavia, è anche necessario che l’identità di quest’ultima risulti preservata all’esito dell’operazione in questione (v., per analogia, sentenza del 20 gennaio 2011, CLECE, C-463/09, EU:C:2011:24, punto 39).
36. A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che la V., al fine di esercitare le attività di vigilanza del museo dei pellegrinaggi di Santiago di Compostela, in precedenza affidate all’Esabe Vigilancia, ha riassunto i lavoratori precedentemente assegnati a tale attività da quest’ultima.
37. Ne consegue che l’identità di un’entità economica, come quella in questione nel procedimento principale, che sia fondata essenzialmente sulla manodopera può essere mantenuta qualora la parte essenziale dell’organico di tale entità venga riassunta dal presunto cessionario.
38. Inoltre, ancorché il governo spagnolo sostenga, nelle sue osservazioni scritte, che la riassunzione del personale dell’Esabe Vigilancia è stata imposta alla V. da un contratto collettivo, una siffatta circostanza è, comunque, ininfluente sul fatto che il trasferimento riguarda un’entità economica. Occorre inoltre sottolineare che l’obiettivo perseguito dal contratto collettivo delle imprese di sicurezza è lo stesso della direttiva 2001/23 e che questo contratto collettivo riguarda esplicitamente, in merito alla riassunzione di una parte del personale, il caso di una riaggiudicazione come quella di cui al procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2002, Temco, C-51/00, EU:C:2002:48, punto 27).
39. Di conseguenza, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a una situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di vigilanza di impianti concluso con un’impresa e ha stipulato, ai fini dell’esecuzione di tale prestazione, un nuovo contratto con un’altra impresa che riassume, in forza di un contratto collettivo, una parte essenziale, in termini di numero e di competenze, dell’organico che la prima impresa aveva assegnato all’esecuzione di detta prestazione, qualora l’operazione sia accompagnata dal trasferimento di un’entità economica tra le due imprese considerate.
Sulla seconda questione
40. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che osta a che, in forza di un contratto collettivo, sia escluso l’obbligo, per il cedente e il cessionario dell’entità economica considerata, di rispondere solidalmente delle obbligazioni, ivi comprese quelle di natura retributiva, sorte dai contratti di lavoro prima della cessione di tale entità.
41. L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23 enuncia il principio secondo il quale i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. Il secondo comma di detto articolo 3, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.
42. A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo 44, paragrafo 3, dello statuto dei lavoratori prevede che, nei trasferimenti inter vivos, il cedente e il cessionario rispondono in solido per tre anni degli obblighi inerenti al contratto di lavoro sorti prima del trasferimento e che non siano stati soddisfatti. Il contratto collettivo delle imprese di sicurezza non prevede una siffatta solidarietà.
43. Nelle sue osservazioni scritte, il governo spagnolo fa valere che la seconda questione esula dalla competenza della Corte. Infatti, con la formulazione impiegata dal giudice del rinvio, tale questione porterebbe la Corte non già ad effettuare un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/23, bensì a pronunciarsi sulla compatibilità tra loro di talune disposizioni nazionali. Orbene, la Corte non sarebbe competente a pronunciarsi sulla compatibilità di siffatte disposizioni.
44. A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la competenza della Corte è limitata all’esame delle sole disposizioni del diritto dell’Unione. Spetta al giudice nazionale valutare la portata delle disposizioni nazionali e il modo in cui devono essere applicate (ordinanza del 23 maggio 2011, Rossius e Collard, C-267/10 e C-268/10, non pubblicata, EU:C:2011:332, punto 15).
45. Nel presente caso, alla luce della formulazione di detta questione, si deve ritenere che questa verta sull’esame della conformità di una disposizione di un contratto collettivo rispetto una disposizione legislativa nazionale. Orbene, un siffatto esame, che implica la valutazione delle questioni di gerarchia tra norme nel diritto interno, non rientra nella competenza della Corte.
46. Ne consegue che la Corte è incompetente a rispondere alla seconda questione posta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia).
Sulle spese
47. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
dichiara:
1) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a una situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di vigilanza di impianti concluso con un’impresa e ha stipulato, ai fini dell’esecuzione di tale prestazione, un nuovo contratto con un’altra impresa che riassume, in forza di un contratto collettivo, una parte essenziale, in termini di numero e di competenze, dell’organico che la prima impresa aveva assegnato all’esecuzione di detta prestazione, a condizione che l’operazione sia accompagnata dal trasferimento di un’entità economica tra le due imprese considerate.
2) La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alla seconda questione posta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna) con decisione del 30 dicembre 2016.