CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 13 gennaio 2022, n. C-156/20 – L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non può essere considerata dovuta o assolta, ai sensi di tale disposizione, e non è dunque detraibile dal soggetto passivo qualora, da un lato, quest’ultimo e il suo prestatore abbiano erroneamente ritenuto, sulla base di un’interpretazione errata del diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali, che le prestazioni di cui trattasi fossero esenti da IVA e che, di conseguenza, le fatture emesse non la menzionassero, in un contesto in cui il contratto stipulato tra tali due soggetti prevede che, se detta imposta fosse dovuta, il beneficiario della prestazione dovrebbe sostenerne il costo, e qualora, dall’altro, non sia stata intrapresa in tempo utile alcuna iniziativa diretta al recupero dell’IVA, cosicché qualsiasi azione del prestatore e dell’amministrazione finanziaria e doganale volta al recupero dell’IVA omessa è prescritta