CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 13 giugno 2018, n. C-421/17
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Trasferimento di un immobile da parte di una società per azioni a favore di un azionista quale corrispettivo del riacquisto delle sue azioni
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone lo Szef Krajowej Administracji Skarbowej (direttore dell’amministrazione fiscale nazionale, Polonia) alla Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie (in prosieguo: la «Polfarmex») in merito ad un parere in materia fiscale indirizzato a tale società dal Minister Finansów (Ministro delle Finanze, Polonia; in prosieguo: il «Ministro»), mediante il quale quest’ultimo ha ritenuto che un’operazione nell’ambito della quale la Polfarmex intende trasferire beni immobili a una società a responsabilità limitata, titolare di azioni emesse dalla Polfarmex, quale pagamento delle stesse, nel quadro di una procedura di riacquisto di azioni autorizzata dalla legislazione nazionale, sia soggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3. I considerando 7 e 35 della direttiva IVA così recitano:
«(7) Il sistema comune d’IVA dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente armonizzate, ad una neutralità dell’imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione.
(…)
(35) È opportuno redigere un elenco comune di esenzioni per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri».
4. Al suo articolo 2, paragrafo 1, tale direttiva dispone quanto segue:
«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
(…)».
5. L’articolo 9, paragrafo 1, della citata direttiva prevede quanto segue:
«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».
6. A norma dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva:
«1. Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, un’operazione relativa alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e in particolare una delle operazioni seguenti:
a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente;
b) la cessione di un terreno edificabile.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si considera “fabbricato” qualsiasi costruzione incorporata al suolo.
Gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), alla trasformazione di edifici, nonché il concetto di suolo pertinente.
Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell’edificio e la data di prima cessione, oppure quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva cessione, purché tali periodi non superino rispettivamente cinque e due anni».
7. A termini dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA, si considera «cessione di beni» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
8. L’articolo 135, paragrafo 1, di tale direttiva, ricompreso nel suo capo 3, rubricato «Esenzioni a favore di altre attività», dispone quanto segue:
«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
(…)
f) le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2;
(…)
j) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a);
(…)».
Diritto polacco
La legge di attuazione della legge sull’amministrazione fiscale nazionale
9. A norma dell’articolo 206, paragrafo 1, delle Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (disposizioni di attuazione della legge sull’amministrazione fiscale nazionale), come modificate (Dz. U. del 2016, posizione 1948), entrate in vigore il 1º marzo 2017, nei procedimenti giudiziari connessi a richieste di pareri in materia fiscale nei quali il ministro competente per le finanze pubbliche è parte o può essere parte sulla base delle disposizioni precedenti, il direttore dell’amministrazione fiscale nazionale ne assume i diritti e gli obblighi, salvo disposizioni contrarie.
La legge sull’IVA
10. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA è stato recepito nel diritto polacco dall’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, della ustawa o podatku od towarów i usług (legge sull’imposta sui beni e sui servizi), dell’11 marzo 2004 (Dz. U. n. 54, posizione 535), come modificata (Dz. U. del 2011, n. 177, posizione 1054) (in prosieguo: la «legge sull’IVA»), secondo il quale sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso nel territorio nazionale.
11. L’articolo 6, paragrafo 1, della legge sull’IVA prevede che le disposizioni di questa legge non si applicano «alle operazioni di cessione di un’impresa o di una parte indipendente di un’impresa».
12. L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA è stato recepito nel diritto polacco dall’articolo 7, paragrafo 1, della legge sull’IVA, che prevede che «per cessione di beni, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, s’intende il trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario».
13. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge sull’IVA:
«1. Sono considerati soggetti passivi le persone giuridiche, gli enti organizzati senza personalità giuridica nonché le persone fisiche che esercitano in modo indipendente un’attività economica di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
2. Si considera attività economica ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».
Il codice delle società commerciali
14. L’articolo 359 del Kodeks spółek handlowych (codice delle società commerciali), del 15 settembre 2000, come modificato (Dz. U. del 2016, posizione 1578; in prosieguo: il «codice delle società commerciali»), così dispone:
«1. Le azioni possono essere ritirate, se ciò è previsto dallo statuto. Un’azione può essere ritirata o con il consenso dell’azionista mediante il suo acquisto da parte della società (ritiro volontario), oppure senza il consenso dell’azionista (ritiro forzoso). Un ritiro volontario non può avvenire più di una volta per esercizio. Le condizioni e la procedura del ritiro forzoso sono disciplinate dallo statuto.
2. Il ritiro di azioni richiede una delibera dell’assemblea generale. La delibera deve menzionare, in particolare, il fondamento normativo per il ritiro, l’entità del corrispettivo spettante all’azionista per le azioni ritirate, oppure indicare le ragioni per le quali le azioni vengono ritirate senza corrispettivo e stabilire le modalità di riduzione del capitale. Il ritiro forzoso avviene a fronte di un corrispettivo, che non può essere inferiore al valore dell’attivo netto corrispondente a un’azione, come risultante dai conti annuali per l’ultimo esercizio, diminuito dell’importo destinato alla ripartizione tra gli azionisti.
(…)».
15. L’articolo 360, paragrafo 1, di tale codice prevede che il ritiro delle azioni richiede una riduzione del capitale sociale. La delibera di riduzione del capitale sociale deve essere adottata nel corso dell’assemblea generale durante la quale è stata adottata la delibera relativa al ritiro delle azioni.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
16. La Polfarmex, società per azioni con sede a Kutno (Polonia), svolge un’attività economica nel settore della fabbricazione di prodotti farmaceutici. A tale titolo, essa è soggetto passivo dell’IVA.
17. La Polfarmex ha previsto di ristrutturare il capitale sociale dell’impresa mediante il riacquisto di una parte delle azioni detenute in tale capitale da una società a responsabilità limitata, secondo una delle modalità di «ritiro» previste dal codice delle società commerciali, in particolare il ritiro automatico, obbligatorio o volontario. Il corrispettivo che sarebbe dovuto a titolo di tale ritiro consisterebbe nella cessione, a favore di tale altra società a responsabilità limitata, della proprietà di alcuni terreni e degli edifici ad essi pertinenti, nonché delle loro attrezzature.
18. In tale prospettiva, la Polfarmex ha presentato al Ministro una richiesta di parere in materia fiscale per determinare se il ritiro delle azioni detenute dalla società a responsabilità limitata, da un lato, e il trasferimento della proprietà dei beni immobili a beneficio della stessa, dall’altro, siano soggetti all’IVA.
19. Nella sua domanda, la Polfarmex ha sostenuto che le operazioni in questione non devono essere soggette all’IVA, poiché così facendo essa non agirà nell’esercizio della sua attività economica, tanto nella fase del ritiro delle azioni quanto in quella della cessione della proprietà dei beni immobili. Detta società ritiene che tali operazioni costituiscano un’unica operazione complessa, che comporta il ritiro delle azioni e il pagamento effettuato a tale titolo e che sussisterebbe un nesso di causalità tra queste due operazioni, con la conseguenza che sarebbe erroneo trattarle separatamente a fini fiscali.
20. Nel suo parere in materia fiscale, il Ministro ha ritenuto che la cessione di beni immobili quale corrispettivo del ritiro di azioni debba essere considerata una cessione di beni a titolo oneroso soggetta ad IVA ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, della legge sull’IVA. Secondo il Ministro sussisterà, tra le parti dell’operazione, un rapporto obbligatorio, poiché la Polfarmex s’impegna a cedere alla società a responsabilità limitata che detiene azioni del suo capitale la proprietà di beni immobili e le azioni oggetto del ritiro costituiscono il corrispettivo di tale cessione. In altri termini, poiché vi sarà una cessione di beni dietro corrispettivo, l’operazione dovrà essere assoggettata all’IVA.
21. La Polfarmex ha proposto ricorso dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Tribunale amministrativo del voivodato di Łódź, Polonia) chiedendo l’annullamento di detto parere in materia fiscale.
22. Con sentenza del 10 marzo 2015, tale giudice ha annullato lo stesso parere in materia fiscale, considerando non solo che l’operazione prevista dalla Polfarmex non sarà un’operazione svolta nell’ambito della sua attività economica, ma anche che l’esame relativo all’applicabilità dell’IVA deve riguardare l’intera operazione. Orbene, nel caso di specie, si tratterebbe di una sola ed unica operazione complessa, costituita dal ritiro delle azioni combinato alla cessione all’azionista di un corrispettivo in natura in cambio delle azioni ritirate. Il ritiro di azioni sarebbe, infatti, strettamente connesso al trasferimento della proprietà di beni a titolo di compensazione, poiché queste due facce dell’operazione sarebbero interdipendenti. Ne conseguirebbe che la cessione dei beni immobili all’azionista non potrebbe essere qualificata come un’operazione autonoma e distinta soggetta all’IVA, dal momento che, a norma della legge sull’IVA, il ritiro di azioni non lo è.
23. Tale sentenza è stata impugnata dal Ministro con ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio, vale a dire il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia).
24. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, tale giudice rileva che, secondo la sua giurisprudenza in materia di società a responsabilità limitata, la cessione di un bene immobile, da parte di una tale società, ad un socio in cambio dell’acquisizione delle quote sociali che egli possiede in tale società, costituisce un’operazione imponibile, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della legge sull’IVA. Alla luce di tale giurisprudenza, il giudice del rinvio precisa che, nonostante la somiglianza tra il ritiro di quote sociali e quello di azioni, assoggettare all’IVA l’operazione prevista nella causa dinanzi ad esso pendente solleva dubbi quanto al requisito dell’agire in qualità di soggetto passivo e al carattere oneroso di detta operazione nei limiti in cui, a seguito del ritiro di azioni, una società per azioni, come la Polfarmex, non riceve alcun corrispettivo diretto, dal momento che azioni rappresentative di una parte del suo capitale sociale sono eliminate e tale capitale sociale è ridotto in misura corrispondente.
25. In tale contesto, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la cessione di un immobile da parte di una società per azioni ad un azionista a titolo corrispettivo per il ritiro delle azioni del medesimo sia soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 (…)».
Sulla questione pregiudiziale
26. Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di una società per azioni a uno dei suoi azionisti, della proprietà di beni immobili, effettuato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a titolo di corrispettivo per il riacquisto da parte di tale società per azioni, nel quadro di un meccanismo di ritiro di azioni previsto dalla legislazione nazionale, delle azioni detenute nel suo capitale sociale da tale azionista, costituisca una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all’IVA.
27. Occorre, anzitutto, ricordare che la direttiva IVA crea un sistema comune dell’IVA basato, in particolare, su una definizione uniforme delle operazioni imponibili (v. sentenza del 20 giugno 2013, Newey, C-653/11, EU:C:2013:409, punto 39).
28. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, infatti, sono soggette all’IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
29. A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, si considera «soggetto passivo» chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera, in particolare, «attività economica» lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.
30. L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA definisce la «cessione di beni» come il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
31. Ne deriva che un’operazione può, in linea di principio, essere soggetta all’IVA solo se comporta il trasferimento, dietro corrispettivo, di un diritto di proprietà appartenente a un soggetto passivo che agisce in quanto tale nel territorio di uno Stato membro.
32. Per quanto riguarda un’operazione come quella di cui al procedimento principale, è pacifico, in primo luogo, che l’operazione prevista tra la Polfarmex e il suo azionista comporterà il trasferimento del diritto di proprietà dei beni immobili in questione e, in secondo luogo, che la Polfarmex ha la qualità di soggetto passivo.
33. In terzo luogo, il requisito relativo al luogo in cui avviene la cessione dei beni immobili di cui trattasi è incontestabilmente soddisfatto, in quanto l’operazione si realizza sul territorio di uno Stato membro, vale a dire in Polonia.
34. Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’eventuale onerosità dell’operazione di trasferimento, da parte di una società per azioni ad un azionista, della proprietà dei beni immobili, quale corrispettivo del riacquisto delle azioni detenute da tale azionista, nell’ambito di un meccanismo previsto dalla normativa nazionale, occorre rilevare che una cessione di beni è effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, soltanto quando tra il cedente e l’acquirente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il prezzo riscosso dal cedente costituisce il controvalore effettivo del bene ceduto (sentenze del 27 aprile 1999, Kuwait Petroleum, C-48/97, EU:C:1999:203, punto 26, e del 21 novembre 2013, Dixons Retail, C-494/12, EU:C:2013:758, punto 32).
35. A tale riguardo, se è vero che la Corte ha già dichiarato che il trasferimento della proprietà di un bene immobile, da parte di un soggetto passivo dell’IVA, a beneficio dell’erario di uno Stato membro o di un ente territoriale di tale Stato, a titolo di pagamento di un arretrato d’imposta, non è soggetto all’IVA, in quanto non costituisce, alla luce del carattere unilaterale del pagamento di un debito fiscale, una cessione di beni a titolo oneroso (sentenza dell’11 maggio 2017, Posnania Investment, C-36/16, EU:C:2017:361, punti 35 e 36), si deve necessariamente constatare che, nel caso di specie, esiste tra il fornitore dei beni immobili e il beneficiario un rapporto giuridico nel cui ambito la Polfarmex cede la proprietà di beni immobili al suo azionista in cambio delle azioni detenute da quest’ultimo. Pertanto, traferendosi reciprocamente diritti di proprietà, le due parti sono coinvolte nell’operazione in qualità tanto di fornitore quanto di acquirente.
36. Di conseguenza, si tratta di un rapporto giuridico nel corso del quale sono scambiate prestazioni reciproche, essendo l’una il corrispettivo dell’altra, ai sensi della giurisprudenza della Corte ricordata al punto 34 della presente sentenza.
37. Per quanto riguarda, in quinto luogo, il requisito dell’agire in qualità di soggetto passivo nell’ambito dell’operazione prevista, si deve rilevare che un soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA, agisce, in linea di principio, in tale veste solo ove lo faccia nell’ambito della sua attività economica (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 1995, Armbrecht, C-291/92, EU:C:1995:304, punto 17).
38. Per quanto riguarda la nozione di «attività economica», la Corte ha dichiarato che essa va intesa come comprensiva di tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi. L’analisi di tali definizioni mette in rilievo l’ampiezza della sfera d’applicazione e il carattere obiettivo di tale nozione, nel senso che l’attività viene considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati. Come regola generale, un’attività è quindi considerata «economica» quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore dell’operazione (ordinanza del 20 marzo 2014, Gmina Wrocław, C-72/13, non pubblicata, EU:C:2014:197, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
39. Ne deriva che l’articolo 9 di tale direttiva attribuisce all’IVA un ambito di applicazione molto ampio (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2015, Saudaçor, C-174/14, EU:C:2015:733, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
40. Nella specie, nell’ambito del procedimento dinanzi all’amministrazione fiscale, la Polfarmex ha sostenuto che le due operazioni di cui trattasi costituirebbero un’unica operazione complessa, che comporta il ritiro delle azioni e il pagamento effettuato a tale titolo, vale a dire la cessione dei beni.
41. Tuttavia, come risulta dal punto 36 della presente sentenza, alla luce della reciprocità delle prestazioni tra le due società e della duplice qualità di ciascuna parte nell’ambito del loro rapporto giuridico, in quanto fornitore, da un lato, e beneficiario, dall’altro, le due operazioni devono essere distinte.
42. Per quanto riguarda l’operazione di cessione di beni immobili di cui al procedimento principale, se dovesse risultare che tali beni, la cui proprietà sarebbe trasferita dalla Polfarmex quale corrispettivo del «ritiro» previsto, sono beni destinati all’«attività economica» di tale società, nel senso ampio, come accolto dalla giurisprudenza citata ai punti 38 e 39 della presente sentenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si dovrebbe allora ritenere che tale operazione sia soggetta all’IVA. A tale proposito, il mero fatto che tale trasferimento di proprietà abbia come causa il pagamento di tali azioni e che tale operazione rientri nell’ambito di una ristrutturazione della Polfarmex non può di per sé portare a considerare che una tale cessione di beni immobili sia esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.
43. Quanto precede non pregiudica, tuttavia, il fatto che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva IVA preveda un’esenzione dall’IVA a favore delle cessioni di fabbricati diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), che fa riferimento alla cessione di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente effettuata anteriormente alla prima occupazione. Infatti, occorre ricordare, in particolare, che tali disposizioni, nel loro combinato disposto, hanno indotto la Corte ad operare una distinzione tra i vecchi e i nuovi fabbricati, ove la vendita di un vecchio fabbricato, in linea di principio, non è soggetta a IVA (v., in particolare, sentenze del 12 luglio 2012, J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard, C-326/11, EU:C:2012:461, punto 21 e del 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection, C-308/16, EU:C:2017:869, punto 30). Poiché la questione pregiudiziale non riguarda tali disposizioni e la Corte non dispone di alcuna informazione sotto questo profilo, spetterà al giudice del rinvio determinare, se del caso, il regime applicabile a tale riguardo ai beni immobili oggetto della cessione di cui trattasi nel procedimento principale.
44. Per quanto riguarda l’operazione di «ritiro» delle azioni, risulta da costante giurisprudenza della Corte che il mero acquisto e la sola detenzione di azioni societarie non devono essere considerate «attività economiche» ai sensi della direttiva IVA. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce un caso di sfruttamento di un bene volto a ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, poiché l’eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene e non è il corrispettivo di alcuna attività economica ai sensi della stessa direttiva (sentenza del 26 maggio 2005, Kretztechnik, C-465/03, EU:C:2005:320, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
45. Se l’acquisto di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce quindi, di per sé, un’attività economica ai sensi di tale direttiva, lo stesso vale per le operazioni che consistono nel cedere tali partecipazioni (sentenza del 20 giugno 1996, Wellcome Trust, C-155/94, EU:C:1996:243, punto 33).
46. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di una società per azioni ad uno dei suoi azionisti, della proprietà di beni immobili, effettuato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a titolo di corrispettivo per il riacquisto da parte di tale società per azioni, nell’ambito di un meccanismo di ritiro di azioni previsto dalla legislazione nazionale, delle azioni detenute nel suo capitale sociale da tale azionista, costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all’IVA purché detti beni immobili siano destinati all’attività economica di questa stessa società per azioni.
Sulle spese
47. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di una società per azioni ad uno dei suoi azionisti, della proprietà di beni immobili, effettuato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a titolo di corrispettivo per il riacquisto da parte di tale società per azioni, nell’ambito di un meccanismo di ritiro di azioni previsto dalla legislazione nazionale, delle azioni detenute nel suo capitale sociale da tale azionista, costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all’imposta sul valore aggiunto purché detti beni immobili siano destinati all’attività economica di questa stessa società per azioni.