CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 13 giugno 2018, n. C-421/17 – Il trasferimento, da parte di una società per azioni ad uno dei suoi azionisti, della proprietà di beni immobili, effettuato, a titolo di corrispettivo per il riacquisto da parte di tale società per azioni, nell’ambito di un meccanismo di ritiro di azioni previsto dalla legislazione nazionale, delle azioni detenute nel suo capitale sociale da tale azionista, costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all’imposta sul valore aggiunto purché detti beni immobili siano destinati all’attività economica di questa stessa società per azioni