CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 16 settembre 2020, C-674/19 – Un tabacco per pipa ad acqua (narghilè), composto da tabacco per il 24% e da altre sostanze come sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e un conservante, deve essere qualificato come «prodotto costituito parzialmente da sostanze diverse dal tabacco» e come «tabacco da fumo» e, pertanto, deve essere considerato, nel suo complesso e indipendentemente dalle sostanze diverse dal tabacco che lo compongono, come tabacco da fumo assoggettato all’accisa sul tabacco