CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 18 ottobre 2022, n. C-677/20
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Società europea – Direttiva 2001/86/CE – Coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale della società europea – Articolo 4, paragrafo 4 – Società europea costituita mediante trasformazione – Contenuto dell’accordo negoziato – Elezione dei rappresentanti dei lavoratori a membri del consiglio di sorveglianza – Procedura di elezione che prevede una votazione separata per i rappresentanti dei sindacati»
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU 2001, L 294, pag. 22).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) e la ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, due organizzazioni sindacali, e, dall’altra, la SAP SE, una società europea (SE), e la SE-Betriebsrat der SAP SE, il comitato aziendale della SAP, relativamente all’accordo sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori all’interno della SAP.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3. I considerando 3, 5, 10, 15 e 18 della direttiva 2001/86 enunciano quanto segue:
«(3) Allo scopo di promuovere gli obiettivi sociali della Comunità, occorre stabilire disposizioni specifiche, segnatamente nel settore del coinvolgimento dei lavoratori, per garantire che la costituzione di una SE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti alla costituzione di una SE. L’obiettivo dovrebbe essere perseguito emanando disposizioni nel settore suddetto, a complemento delle disposizioni contemplate nel [regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU 2001, L 294, pag. 1)].
(…)
(5) La grande varietà delle normative e delle prassi esistenti negli Stati membri circa le modalità di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nel processo decisionale delle società rende inopportuno stabilire un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori applicabile alla SE.
(…)
(10) Le norme sul voto nella delegazione speciale che rappresenta i lavoratori a fini negoziali, segnatamente quando stipula accordi che prevedono un livello di partecipazione inferiore a quello esistente in una o più società partecipanti, dovrebbero essere commisurate al rischio che i regimi e le prassi di partecipazione esistenti scompaiano o siano ridotti. Detto rischio è maggiore nel caso di una SE costituita mediante trasformazione o fusione che nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o di una affiliata comune.
(…)
(15) La presente direttiva non dovrebbe ledere altri diritti di coinvolgimento e non lede necessariamente altre strutture di rappresentanza esistenti, contemplate dalle leggi e le prassi nazionali e comunitarie.
(…)
(18) La garanzia dei diritti acquisiti dei lavoratori in materia di coinvolgimento nel processo decisionale delle società è un principio fondamentale e l’obiettivo esplicito della presente direttiva. I diritti dei lavoratori acquisiti prima della costituzione delle SE sono inoltre alla base dell’elaborazione dei diritti di coinvolgimento degli stessi nella SE (principio “prima/dopo”). Tale approccio si applica pertanto non solo alla costituzione di nuove società europee ma anche alle modifiche strutturali apportate a SE già esistenti e alle società interessate da processi di modifiche strutturali».
4. L’articolo 1 della direttiva prevede quanto segue:
«1. La presente direttiva disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società per azioni europee (…), di cui al regolamento [ n. 2157/2001 ].
2. A tal fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all’articolo 7, a quella prevista nell’allegato».
5 Ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni»:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
e) “rappresentanti dei lavoratori”, i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge e/o delle prassi nazionali;
f) “organo di rappresentanza”, l’organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all’articolo 4 o conformemente alle disposizioni dell’allegato, onde attuare l’informazione e la consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE;
g) “delegazione speciale di negoziazione”, la delegazione istituita conformemente all’articolo 3 per negoziare con l’organo competente delle società partecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE;
h) “coinvolgimento dei lavoratori”, qualsiasi meccanismo, ivi comprese l’informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito della società;
i) “informazione”, l’informazione dell’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell’organo competente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell’eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l’organo competente della SE;
j) “consultazione”, l’apertura di un dialogo e d’uno scambio di opinioni tra l’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori e l’organo competente della SE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere – circa le misure previste dall’organo competente – un parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all’interno della SE;
k) “partecipazione”, l’influenza dell’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società mediante:
– il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della società, o
– il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della società e/o di opporvisi».
6. L’articolo 3 della medesima direttiva, contenuto nella sezione II di quest’ultima, intitolata «Procedura di negoziazione», così dispone:
«1. Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l’approvazione di un progetto di costituzione di un’affiliata o di trasformazione in una SE, essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l’identità (…) delle società partecipanti, delle affiliate o dipendenze interessate, [nonché il numero dei loro lavoratori] per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle società sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
2. A tal fine è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, secondo gli orientamenti in appresso:
(…)
b) Gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione che devono essere eletti o designati nel loro territorio. Essi prendono le misure necessarie affinché, nella misura del possibile, tali membri ne comprendano almeno uno che rappresenti ciascuna società partecipante che ha lavoratori nello Stato membro interessato. Dette misure non devono comportare un aumento del numero complessivo dei membri.
Gli Stati membri possono prevedere che tali membri possano comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di un’affiliata o dipendenza interessata.
(…)
3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle società partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
(…)».
7 L’articolo 4 della direttiva 2001/86, relativo al contenuto dell’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori all’interno della SE, al paragrafo 2, lettera g), e ai paragrafi 3 e 4, prevede quanto segue:
«2. Fatta salva l’autonomia delle parti e salvo il paragrafo 4, l’accordo previsto dal paragrafo 1, stipulato tra gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:
(…)
g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza della SE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti;
(…)
3. L’accordo non è soggetto, tranne disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell’allegato.
4. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 3, lettera a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l’accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE».
8. L’articolo 7, paragrafo 1, della suddetta direttiva enuncia quanto segue:
«Al fine di assicurare la realizzazione dell’obiettivo indicato all’articolo 1, gli Stati membri stabiliscono, fatto salvo il seguente paragrafo 3, disposizioni di riferimento sul coinvolgimento dei lavoratori che soddisfino le disposizioni dell’allegato.
(…)».
9. Ai sensi dell’articolo 11 di tale direttiva:
«Gli Stati membri adottano le misure appropriate, conformemente alla normativa comunitaria, per impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SE al fine di privare i lavoratori dei diritti in materia di coinvolgimento o di negar loro tali diritti».
10. L’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della medesima direttiva prevede quanto segue:
«La presente direttiva non pregiudica:
a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori previsti dalle leggi e/o dalle prassi nazionali vigenti negli Stati membri, di cui godono i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, diversi dalla partecipazione agli organi della SE».
11. L’allegato alla direttiva 2001/86 contiene le disposizioni di riferimento di cui all’articolo 7 di quest’ultima.
Diritto tedesco
MitbestG
12. L’articolo 7 del Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (legge in materia di cogestione dei lavoratori), del 4 maggio 1976 (BGBl. 1976 I, pag. 1153), come modificato dalla legge del 24 aprile 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 642) (in prosieguo: il «MitbestG»), dispone quanto segue.
«(1) Il consiglio di sorveglianza di una società
1. che occupi, di norma, non più di 10 000 lavoratori, è composto da sei membri in rappresentanza degli azionisti e da sei membri in rappresentanza dei lavoratori;
2. che occupi, di norma, oltre 10 000 lavoratori ma non più di 20 000, è composto da otto membri in rappresentanza degli azionisti e da otto membri in rappresentanza dei lavoratori;
3. che occupi, di norma, più di 20 000 lavoratori, è composto da dieci membri in rappresentanza degli azionisti e da dieci membri in rappresentanza dei lavoratori.
(…)
(2) Tra i membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori devono figurare:
1. in un consiglio di sorveglianza che comprende sei rappresentanti dei lavoratori, quattro dipendenti della società e due rappresentanti dei sindacati;
2. in un consiglio di sorveglianza che comprende otto rappresentanti dei lavoratori, sei dipendenti della società e due rappresentanti dei sindacati;
3. in un consiglio di sorveglianza che comprende dieci rappresentanti dei lavoratori, sette dipendenti della società e tre rappresentanti dei sindacati.
(…)
(5) I sindacati menzionati al paragrafo 2 devono essere rappresentati nella società stessa o in un’altra società i cui dipendenti partecipano all’elezione di membri del consiglio di sorveglianza della società ai sensi della presente legge».
13 Per quanto riguarda l’elezione dei rappresentanti dei sindacati al consiglio di sorveglianza, l’articolo 16 della legge di cui trattasi prevede quanto segue:
«(1) I delegati eleggono i membri del consiglio di sorveglianza incaricati di rappresentare i sindacati a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, con voto segreto e nel rispetto dei principi dello scrutinio proporzionale (…)
(2) L’elezione avviene sulla base di liste proposte dai sindacati rappresentati nella società stessa o in un’altra società i cui dipendenti partecipano, ai sensi della presente legge, all’elezione di membri del consiglio di sorveglianza della società. (…)».
SEBG
14. L’articolo 2 del Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (legge che disciplina il coinvolgimento dei lavoratori in una società europea), del 22 dicembre 2004 (BGBl. 2004 I, pagg. 3675, 3686), nella sua versione in vigore dopo il 1° marzo 2020 (in prosieguo: il «SEBG»), enuncia quanto segue:
«(…)
(8) Il coinvolgimento dei lavoratori indica qualsiasi procedura, compresa l’informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante la quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito della società.
(…)
(12) Per “partecipazione” si intende l’influenza dei lavoratori sulle attività di una società attraverso
1. l’esercizio del diritto di eleggere o nominare una parte dei membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della società; o
2. l’esercizio del diritto di raccomandare la designazione di una parte o di tutti i membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della società o di opporvisi».
15. L’articolo 21 di detta legge dispone quanto segue:
«(…)
(3) Qualora le parti concludano un accordo sulla partecipazione, occorre definirne il contenuto. In particolare, l’accordo deve stabilire:
1. il numero di membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della SE che i lavoratori possono eleggere o nominare o di cui essi possono raccomandare o rifiutare la nomina;
2. la procedura con cui i lavoratori possono eleggere o nominare tali membri o possono raccomandarne o rifiutarne la nomina, e
3. i diritti di detti membri.
(…)
(6) Fatto salvo il rapporto della presente legge con altre norme sulla partecipazione dei lavoratori nella società, nel caso di una SE costituita mediante trasformazione l’accordo deve garantire che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello esistente nella società da trasformare in SE. Ciò vale anche qualora vi sia un cambiamento della struttura organizzativa della società da dualista a monista e viceversa».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
16. Prima di essere trasformata in SE, la SAP aveva la forma giuridica di una società per azioni di diritto tedesco e aveva, conformemente alla normativa nazionale, un consiglio di sorveglianza composto da otto membri in rappresentanza degli azionisti e otto membri in rappresentanza dei lavoratori, tra cui sei erano lavoratori della società e due erano rappresentanti dei sindacati. I due rappresentanti dei sindacati erano stati proposti, in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, del MitbestG, dai sindacati rappresentati all’interno del gruppo di società cui appartiene la SAP ed erano stati eletti sulla base di una votazione distinta da quella prevista per l’elezione degli altri sei membri del consiglio di sorveglianza in rappresentanza dei lavoratori.
17. Da quando, nel 2014, la SAP è stata trasformata in una SE, essa ha un consiglio di sorveglianza composto da 18 membri. Conformemente all’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori all’interno della SAP, concluso tra la SAP e la delegazione speciale di negoziazione istituita al suo interno (in prosieguo: l’«accordo sul coinvolgimento»), nove membri del consiglio di sorveglianza sono rappresentanti dei lavoratori. Tale accordo sul coinvolgimento prevede, segnatamente, le modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori e stabilisce, al riguardo, che i sindacati rappresentati all’interno del gruppo cui appartiene la SAP hanno il diritto esclusivo di proporre candidati per una quota dei seggi dei rappresentanti dei lavoratori impiegati in Germania; l’elezione di tali candidati da parte dei lavoratori è oggetto di una votazione distinta da quella in base alla quale vengono eletti gli altri rappresentanti dei lavoratori.
18. L’accordo sul coinvolgimento contiene anche norme sulla costituzione di un consiglio di sorveglianza ridotto a dodici membri (in prosieguo: il «consiglio di sorveglianza ridotto»), tra cui sei sono rappresentanti dei lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori spettanti per le prime quattro sedi, assegnate alla Repubblica federale di Germania, sono eletti dai lavoratori occupati in Germania. I sindacati rappresentati all’interno del gruppo di società cui appartiene la SAP possono proporre candidati per una quota dei seggi assegnati alla Repubblica federale di Germania, ma per l’elezione di tali candidati non è prevista alcuna votazione distinta da quella in base alla quale gli altri rappresentati dei lavoratori vengono eletti.
19. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno contestato senza successo – sia in primo grado che in appello – le norme dell’accordo sul coinvolgimento relative alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza ridotto. Esse hanno successivamente proposto ricorso dinanzi al Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), sostenendo che dette norme sarebbero contrarie all’articolo 21, paragrafo 6, del SEBG e che, quindi, dovrebbero essere annullate sulla base del rilievo che esse non prevedono il godimento, da parte dei sindacati, di un diritto di proposta esclusivo, vale a dire garantito da una votazione separata, per un determinato numero di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza ridotto.
20. La SAP, dal canto suo, sostiene che il diritto esclusivo dei sindacati di proporre candidati per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza ridotto previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, del MitbestG, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 2, di quest’ultimo, non è contemplato dall’articolo 21, paragrafo 6, del SEBG.
21. Il giudice del rinvio ritiene che, sul fondamento del solo diritto nazionale, occorrerebbe accogliere la domanda, presentata dalle ricorrenti nel procedimento principale, di annullamento delle norme dell’accordo sul coinvolgimento relative alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza ridotto. L’articolo 21, paragrafo 6, prima frase, del SEBG richiederebbe, infatti, che le parti dell’accordo sul coinvolgimento, in caso di costituzione di una SE mediante trasformazione, assicurino che gli elementi di una procedura di coinvolgimento dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del SEBG – i quali caratterizzano l’influenza dei lavoratori sul processo decisionale all’interno di una società – rimangano in misura equivalente nella SE da costituire. Di conseguenza, anzitutto, tali elementi dovrebbero essere determinati alla luce del diritto nazionale pertinente, a seconda, in ciascun caso, delle procedure di coinvolgimento dei lavoratori già attuate nella società per azioni da trasformare, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del SEBG. Gli elementi che caratterizzano l’influenza dei lavoratori sul processo decisionale all’interno di una società dovrebbero poi rimanere in misura equivalente nella SE da costituire. Indubbiamente l’articolo 21, paragrafo 6, prima frase, del SEBG non imporrebbe il mantenimento integrale delle procedure e dello stato dei rapporti giuridici esistenti nella società da trasformare, ma gli elementi procedurali che caratterizzano in maniera determinante l’influenza dei rappresentanti dei lavoratori sul processo decisionale nella società da trasformare dovrebbero essere garantiti, in misura qualitativamente equivalente, nell’accordo sul coinvolgimento dei lavoratori applicabile alla SE. Orbene, conformemente al diritto nazionale, l’applicazione di una votazione distinta per l’elezione dei candidati proposti dai sindacati come rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza ridotto avrebbe precisamente lo scopo di rafforzare l’influenza dei rappresentanti dei lavoratori sul processo decisionale all’interno di una società, garantendo che, tra tali rappresentanti, figurino persone che possiedano un elevato grado di familiarità con le condizioni e le esigenze della società, al tempo stesso dotate di competenze esterne.
22. Nel caso di specie, le norme dell’accordo sul coinvolgimento relative alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza ridotto non soddisferebbero i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 6, della SEBG, in quanto, pur attribuendo ai sindacati rappresentati all’interno del gruppo di società cui appartiene la SAP il diritto di proporre candidati alle elezioni dei membri di detto consiglio di sorveglianza in rappresentanza dei lavoratori, esse non prevederebbero alcuna votazione separata per l’elezione di tali membri e quindi non garantirebbero l’effettiva presenza di un rappresentante dei sindacati tra i rappresentanti dei lavoratori all’interno di tale consiglio di sorveglianza.
23. Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86 non preveda un livello di protezione uniforme diverso e meno elevato rispetto a quello previsto dal diritto tedesco e che vincolerebbe, se del caso, tutti gli Stati membri. In caso affermativo, esso sarebbe tenuto a interpretare l’articolo 21, paragrafo 6, del SEBG in modo conforme al diritto dell’Unione.
24. In tale contesto, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 21, paragrafo 6, del [SEBG], da cui risulta che, in caso di costituzione mediante trasformazione di una SE con sede in Germania, occorre garantire una procedura di votazione distinta per una determinata quota di membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori proposti da sindacati, sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [ 2001/86 ]».
Sulla questione pregiudiziale
Sull’oggetto della questione pregiudiziale
25. La SAP ritiene che occorra, in via preliminare, esaminare la validità dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86 e fornire una risposta alla domanda se, imponendo l’adozione, nell’accordo sul coinvolgimento dei lavoratori, di norme più severe nel caso di costituzione di una SE mediante trasformazione rispetto al caso di costituzione di una siffatta società mediante un’altra delle procedure di cui al considerando 10 di detta direttiva, tale disposizione sia compatibile con il diritto primario, in particolare con l’articolo 49, primo comma, prima frase, e l’articolo 54, primo comma, TFUE, nonché con gli articoli 16, 17 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
26. Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta ai soli giudici nazionali cui è stata sottoposta la controversia e a cui incombe la responsabilità della futura decisione giudiziaria valutare, tenendo conto delle specificità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della loro sentenza, sia la rilevanza delle questioni che essi sottopongono alla Corte (v., segnatamente, sentenza del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C-620/17, EU:C:2019:630, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
27. Nel caso di specie, la questione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86; il giudice del rinvio non ha espresso dubbi sulla validità di tale disposizione.
28. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, l’articolo 267 TFUE non costituisce un rimedio giurisdizionale esperibile dalle parti di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale, cosicché la Corte non può essere tenuta a valutare la validità del diritto dell’Unione per il solo fatto che tale questione sia stata sollevata dinanzi ad essa da una delle dette parti nelle proprie osservazioni scritte (sentenze del 5 maggio 2011, MSD Sharp & Dohme, C-316/09, EU:C:2011:275, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 17 dicembre 2015, APEX, C-371/14, EU:C:2015:828, punto 37).
29. Ne consegue che, nel caso di specie, non occorre che la Corte si pronunci sulla validità dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86.
Sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86
30. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86 debba essere interpretato nel senso che l’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori applicabile a una SE costituita mediante trasformazione, di cui a tale disposizione, deve prevedere una votazione distinta al fine di eleggere, alla carica di rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza della SE, una determinata quota di candidati proposti dai sindacati, quando il diritto applicabile impone una siffatta votazione distinta in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza della società da trasformare in SE.
31. Al riguardo, secondo costante giurisprudenza, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di quest’ultima, bensì anche del suo contesto, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, se del caso, della sua genesi (sentenza del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C-263/18, EU:C:2019:1111, punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata).
32. Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86, quest’ultimo dispone che, fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori applicabile a tale SE prevede «che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE».
33. Per quanto riguarda l’espressione «il coinvolgimento (…) in tutti i suoi elementi», contenuta in detta disposizione, occorre rilevare che la direttiva 2001/86 definisce, al suo articolo 2, lettera h), il «coinvolgimento dei lavoratori» come comprendente «qualsiasi meccanismo, ivi comprese l’informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito della società». Si deve anche rilevare che la nozione di «partecipazione» è definita al suo articolo 2, lettera k), come «l’influenza dell’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società», «mediante il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della società» o «il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della società e/o di opporvisi».
34. Pertanto, da un lato, da tali definizioni emerge che la «partecipazione» costituisce, in quanto tale, un meccanismo mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un’influenza sulle decisioni da adottare all’interno della società, vuoi mediante il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri degli organi di vigilanza o di amministrazione della società, vuoi mediante il diritto di raccomandare tale designazione o di opporvisi. Alla luce dell’espressione «tutti i suoi elementi», utilizzata all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86, si deve quindi ritenere che l’insieme degli elementi che caratterizzano la modalità di partecipazione in questione – i quali sono idonei a consentire all’organo che rappresenta i lavoratori o ai loro rappresentanti di esercitare un’influenza sulle attività della società quali, in particolare, le modalità di esercizio dei summenzionati diritti di elezione, designazione, raccomandazione od opposizione – devono essere presi in considerazione nell’ambito di un accordo relativo a una SE costituita mediante trasformazione.
35. Dall’altro lato, le suddette definizioni rinviano alla nozione di «rappresentanti dei lavoratori», che, conformemente all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/86, riguarda «i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge e/o delle prassi nazionali». È necessario pertanto constatare che il legislatore dell’Unione non ha fornito una definizione di tale nozione, ma si è limitato a rinviare a tal riguardo alle leggi e/o alle prassi nazionali.
36. La medesima constatazione si impone in relazione all’espressione «livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE», di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva.
37. Infatti, nella parte in cui si riferiscono al livello di coinvolgimento esistente nella società prima della trasformazione di quest’ultima in SE, tali formulazioni rinviano manifestamente alla legge e/o alle prassi nazionali nello Stato membro in cui si trova la sede della società, ossia, nel caso di specie, alla normativa tedesca. Ne consegue che incombe alle parti dell’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori all’interno della SE verificare che il livello di coinvolgimento dei lavoratori previsto da quest’ultimo sia, per tutti gli elementi di tale coinvolgimento, quantomeno identico a quello stabilito da tale normativa.
38. Dall’analisi della formulazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86 si evince già che il legislatore dell’Unione – in relazione alla definizione dei rappresentanti dei lavoratori e al livello di coinvolgimento di questi ultimi da salvaguardare, quantomeno in maniera identica, in caso di costituzione di una SE mediante trasformazione – ha rinviato alla legge e/o alle prassi nazionali dello Stato membro in cui si trova la sede della società da trasformare in SE. Pertanto, per quanto riguarda in particolare la partecipazione, per determinare tanto le persone autorizzate a rappresentare i lavoratori quanto gli elementi caratteristici della partecipazione che consentano a detti rappresentanti dei lavoratori di esercitare un’influenza sulle decisioni da prendere all’interno della società, grazie all’esercizio dei diritti di cui all’articolo 2, lettera k), di tale direttiva, occorre far riferimento alle valutazioni effettuate al riguardo dalla normativa nazionale nonché alla prassi nazionale pertinente. Del resto, come emerge dal considerando 5 della direttiva 2001/86, il legislatore dell’Unione ha precisamente ritenuto che la grande varietà delle normative e delle prassi esistenti negli Stati membri circa le modalità di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nel processo decisionale delle società rendesse inopportuno stabilire un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori applicabile alle SE.
39. Ne consegue che se un elemento procedurale stabilito dalla normativa nazionale – come, nel caso di specie, la votazione specifica per l’elezione dei candidati proposti da sindacati per un numero definito di seggi all’interno del consiglio di sorveglianza di una società, in qualità di rappresentanti dei lavoratori all’interno di tale consiglio – costituisce un elemento caratteristico del sistema nazionale di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, introdotto al fine di rafforzare la partecipazione dei lavoratori nella società e se ha, come nel caso di specie, natura imperativa ai sensi di tale normativa, tale elemento procedurale deve essere considerato parte del «coinvolgimento dei lavoratori (…) in tutti i suoi elementi», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86. Tale elemento procedurale deve quindi essere preso in considerazione ai fini dell’accordo relativo alle modalità di coinvolgimento di cui a tale disposizione.
40. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86, quest’ultimo suffraga l’interpretazione letterale di tale disposizione, nel senso che il legislatore dell’Unione ha inteso riservare un trattamento speciale alle SE costituite mediante trasformazione, in modo da non pregiudicare i diritti in materia di coinvolgimento di cui godono i lavoratori della società che deve essere trasformata in SE in applicazione della legge e/o delle prassi nazionali.
41. Anzitutto, infatti, il paragrafo 2 dell’articolo 4 di tale direttiva elenca i vari elementi che l’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori all’interno della SE deve contenere, tra cui, se del caso, il numero di membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza della SE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione od opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti. Orbene, tale disposizione prevede che essa si applichi «salvo il paragrafo 4» del medesimo articolo, cosicché quest’ultimo paragrafo non può essere analizzato come una disposizione derogatoria, che sarebbe oggetto di un’interpretazione restrittiva.
42. Successivamente, dal considerando 10 di tale direttiva si evince che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che, in caso di costituzione di una SE, in particolare mediante trasformazione, sussista un rischio maggiore di scomparsa o riduzione dei sistemi e delle prassi di partecipazione esistenti.
43. L’interpretazione letterale dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86, elaborata al punto 39 della presente sentenza, è, in terzo luogo, conforme all’obiettivo perseguito da tale direttiva. Infatti, ai sensi del considerando 18 di detta direttiva, «[l]a garanzia dei diritti acquisiti dei lavoratori in materia di coinvolgimento nel processo decisionale delle società è un principio fondamentale e l’obiettivo esplicito [di tale] direttiva». Il considerando citato enuncia anche che «[i] diritti dei lavoratori acquisiti prima della costituzione delle SE sono inoltre alla base dell’elaborazione dei diritti di coinvolgimento degli stessi nella SE (principio “prima/dopo”)». Dalla direttiva 2001/86 emerge che la garanzia dei diritti acquisiti voluta dal legislatore dell’Unione implica non soltanto il mantenimento dei diritti quesiti dei lavoratori nella società da trasformare in SE, ma anche l’estensione di tali diritti a tutti i lavoratori della SE (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2013, Commissione/Paesi Bassi, C-635/11, EU:C:2013:408, punti 40 e 41).
44. Va aggiunto, come emerge anche dai considerando 10 e 15 della direttiva 2001/86 nonché dall’articolo 11 di tale direttiva, che il legislatore dell’Unione ha inteso scongiurare il rischio che la costituzione di una SE, in particolare mediante trasformazione, porti alla riduzione, o addirittura alla scomparsa, dei diritti di coinvolgimento di cui godevano i lavoratori della società da trasformare in SE in forza della legge e/o delle prassi nazionali.
45. Infine, in quarto luogo, l’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86, risultante dai punti da 32 a 44 della presente sentenza, è ulteriormente corroborata dalla genesi di tale direttiva. Infatti, da un lato, come riconosciuto da tutte le parti che hanno presentato osservazioni e come emerge dalla relazione finale del gruppo di esperti «Systèmes européens d’implication des salariés» (relazione Davignon) del maggio 1997 (C4-0455/97), il regime applicabile alle SE mediante trasformazione è stato il principale ostacolo nei negoziati per l’adozione di tale direttiva. Preoccupazioni sono state espresse a tal riguardo – in particolare da parte del governo tedesco – in relazione al fatto che la costituzione di una SE mediante trasformazione potesse comportare il rischio di una riduzione del livello di coinvolgimento dei lavoratori della società da trasformare. Solo con l’introduzione di una disposizione che contemplasse specificamente l’ipotesi della costituzione di una SE mediante trasformazione e che garantisse che tale costituzione non comporti una riduzione del livello di coinvolgimento dei lavoratori esistente nella società da trasformare – disposizione infine ripresa nell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86 – è stato possibile portare avanti il processo che ha condotto all’adozione di tale direttiva.
46. Alla luce di quanto precede, l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86 deve essere interpretato nel senso che l’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori applicabile a una SE costituita mediante trasformazione deve prevedere una votazione distinta per eleggere, alla carica di rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza della SE, una determinata quota di candidati proposti dai sindacati, quando il diritto nazionale applicabile impone una simile votazione distinta in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza della società da trasformare in SE.
47. Pertanto, nel caso di specie, è in relazione al diritto tedesco che si applicava alla SAP prima della sua trasformazione in SE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, del MitbestG, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 2, di quest’ultimo, che si deve valutare se l’accordo di coinvolgimento garantisca un livello quantomeno identico di coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale all’interno di tale società dopo la sua trasformazione in SE.
48. Occorre inoltre precisare che, come menzionato al punto 43 della presente sentenza, nei limiti in cui la garanzia dei diritti quesiti voluta dal legislatore dell’Unione implica non solo il mantenimento dei diritti acquisiti dei lavoratori della società da trasformare in SE, ma anche l’estensione di tali diritti all’insieme dei lavoratori della SE, tutti i lavoratori della SE costituita mediante trasformazione devono godere degli stessi diritti di cui godono i lavoratori della società da trasformare in SE.
49. Ne consegue che, nel caso di specie, tutti lavoratori della SAP devono poter beneficiare della procedura elettorale prescritta dalla normativa tedesca, e ciò anche in assenza di indicazioni in tal senso in tale normativa. Come risulta dalla decisione di rinvio e dal paragrafo 55 delle conclusioni dell’avvocato generale, al fine di salvaguardare pienamente i diritti di tali lavoratori, di promuovere gli obiettivi sociali dell’Unione, quali enunciati al considerando 3 della direttiva 2001/86, e di garantire l’esistenza di procedure per l’informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori a livello transnazionale, il diritto di proporre una determinata quota di candidati alle elezioni del consiglio di sorveglianza di una SE costituita mediante trasformazione, come la SAP, non può essere riservato ai soli sindacati tedeschi, ma deve essere esteso a tutti i sindacati rappresentati nell’ambito della SE, delle sue affiliate e dipendenze, in modo da garantire la parità tra tali sindacati in relazione a detto diritto.
50. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86 deve essere interpretato nel senso che l’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori applicabile a una SE costituita mediante trasformazione, di cui a tale disposizione, deve prevedere una votazione distinta al fine di eleggere, alla carica di rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza della SE, una determinata quota di candidati proposti dai sindacati, quando il diritto nazionale applicabile impone una siffatta votazione distinta in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza della società da trasformare in SE; nell’ambito di tale votazione, deve essere rispettata la parità di trattamento tra i lavoratori di detta SE, delle affiliate e delle dipendenze di quest’ultima, nonché tra i sindacati ivi rappresentati.
Sulle spese
51. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
dichiara:
L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori,
deve essere interpretato nel senso che:
l’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori applicabile a una società europea (SE) costituita mediante trasformazione, di cui a tale disposizione, deve prevedere una votazione distinta al fine di eleggere, alla carica di rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza della SE, una determinata quota di candidati proposti dai sindacati, quando il diritto nazionale applicabile impone una siffatta votazione distinta in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza della società da trasformare in SE; nell’ambito di tale votazione, deve essere rispettata la parità di trattamento tra i lavoratori di detta SE, delle affiliate e delle dipendenze di quest’ultima, nonché tra i sindacati ivi rappresentati.