CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 19 dicembre 2018, n. C-422/17 – IVA – Quando un’agenzia di viaggio, assoggettata al regime speciale previsto agli articoli da 306 a 310, incassa un acconto sul pagamento di servizi turistici che fornirà al viaggiatore, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esigibile, in conformità del suddetto articolo 65, a partire dal momento dell’incasso di tale acconto, a condizione che, in tale momento, i servizi turistici da fornire siano individuati con precisione