CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 20 gennaio 2021, n. C-655/19 – L’operazione mediante la quale una persona si aggiudica un immobile pignorato nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata avviato al fine di recuperare l’importo di un prestito precedentemente concesso e, dopo qualche tempo, procede alla vendita di tale immobile non costituisce, di per sé, un’attività economica qualora tale operazione rientri nel mero esercizio del diritto di proprietà e nella buona gestione del patrimonio privato, cosicché detta persona non può, con riferimento a tale operazione, essere considerata un soggetto passivo