CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 20 giugno 2018, n. C-108/17 – IVA – L’art. 143 osta a che le autorità competenti di uno Stato membro rifiutino di concedere l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione per il solo motivo che, a seguito di un mutamento di circostanze intervenuto successivamente all’importazione, i prodotti di cui trattasi sono stati ceduti a un soggetto passivo diverso da quello il cui numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto era stato indicato nella dichiarazione d’importazione, allorché l’importatore ha comunicato tutte le informazioni relative all’identità del nuovo acquirente alle autorità competenti dello Stato membro di importazione, purché sia dimostrato che le condizioni sostanziali per l’esenzione della cessione intracomunitaria successiva siano effettivamente soddisfatte.