CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 marzo 2021, n. C-907/19 – L’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in riferimento all’IVA