CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 28 luglio 2016, n. C-332/15 – Il diritto a detrazione previsto agli articoli da 167 a 192 della direttiva IVA, che è inteso a garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, purché queste siano, in linea di principio, a loro volta soggette all’IVA, non può, di massima, essere soggetto a limitazioni e va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte, salvo che tale diritto viene invocato fraudolentemente o abusivamente. Poiché il diniego del diritto a detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle autorità fiscali competenti dimostrare in termini giuridicamente sufficienti il ricorrere degli elementi oggettivi che comprovano l’esistenza di un’evasione o di un abuso