CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 7 marzo 2018, n. 651 – L’articolo 45 del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro (nel caso in esame Lettonia) che, ai fini della determinazione della base del contributo previdenziale medio per il calcolo dell’assegno di maternità, equipara i mesi del periodo di riferimento durante i quali la persona in questione ha lavorato per un’istituzione dell’Unione europea, e per i quali non è stata iscritta al regime di previdenza sociale di tale Stato membro, a un periodo di disoccupazione