CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza n. C-496-09 del 17 novembre 2011
RAPPORTO DI LAVORO – CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO – SANZIONE PECUNIARIA – AIUTI PER LA TRASFORMAZIONE DI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO
massima
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La Repubblica italiana è stata condannata a pagare la somma di Euro 30 milioni, per non avere adottato entro i termini prescritti tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti concessi dall’Italia in virtù dell’articolo 15 della legge n. 196/97 per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato.
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1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
– dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3353), concernente il recupero presso i beneficiari degli aiuti che, ai sensi della decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione (GU 2000, L 42, pag. 1), sono stati dichiarati illegali ed incompatibili con il mercato comune, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale decisione e dell’art. 228, n. 1, CE;
– ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità giornaliera di un importo inizialmente fissato a EUR 285.696, e successivamente ridotto a EUR 244.800, per il ritardo nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Italia, dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui detta sentenza Commissione/Italia sarà stata eseguita;
– ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfettaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero inizialmente fissato a EUR 31.744, e successivamente ridotto a EUR 27.200, per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione dal giorno della pronuncia della citata sentenza Commissione/Italia al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa per quanto concerne la decisione 2000/128;
– condannare la Repubblica italiana alle spese.
I – FATTI
2 In data 11 maggio 1999, la Commissione ha adottato la decisione 2000/128, i cui artt. 1-4 del dispositivo sono formulati nei termini seguenti:
«Articolo 1
1. Gli aiuti illegittimamente concessi dall’Italia, a decorrere dal novembre [1995], per l’assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94, sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE a condizione che riguardino:
– la creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l’impiego precedente, nel senso definito dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione;
– l’assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Ai fini della presente decisione, per lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro s’intendono i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata, vale a dire le persone disoccupate da almeno un anno.
2. Gli aiuti concessi per mezzo di contratti di formazione e lavoro che non soddisfano alle condizioni menzionate al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.
Articolo 2
1. Gli aiuti concessi dall’Italia in virtù dell’articolo 15 della legge n. 196/97 per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE purché rispettino la condizione della creazione netta di posti di lavoro come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione.
Il numero dei dipendenti delle imprese è calcolato al netto dei posti che beneficiano della trasformazione e dei posti creati per mezzo di contratti a tempo determinato o che non garantiscono una certa stabilità dell’impiego.
2. Gli aiuti per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.
Articolo 3
L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che non soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 già illegittimamente concessi. Il recupero ha luogo conformemente alle procedure di diritto interno. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero effettivo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.
Articolo 4
Entro due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione, l’Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi».
II – LA CITATA SENTENZA COMMISSIONE/ITALIA
3 Il 15 marzo 2002 la Commissione ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE e sulla base dell’art. 88, n. 2, secondo comma, CE, un ricorso per inadempimento contro la Repubblica italiana, diretto a far dichiarare che quest’ultima non aveva adottato entro i termini prescritti tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che, ai sensi della decisione 2000/128, erano stati giudicati illegali ed incompatibili con il mercato comune e che, ad ogni modo, tale Stato membro aveva omesso di comunicarle le misure adottate.
4 Al punto 1 del dispositivo della citata sentenza Commissione/Italia, la Corte si è pronunciata nei termini seguenti:
«La Repubblica italiana, non avendo adottato entro i termini prescritti tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che, ai sensi della [decisione 2000/128] sono stati giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3 e 4 della detta decisione».
III – IL PROCEDIMENTO PRECONTENZIOSO
5 In seguito alla citata sentenza Commissione/Italia, e al fine di accelerare il procedimento di recupero, con lettera del 7 luglio 2004 la Commissione ha stabilito le modalità secondo le quali tale recupero sarebbe dovuto avvenire. In assenza di risposta da parte delle autorità italiane, con lettera del 7 dicembre successivo essa ha chiesto informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento di recupero.
6 In seguito a richieste d’informazioni formulate in data 28 febbraio, 12 aprile, 28 giugno e 19 agosto 2005, la Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione che 588 imprese avevano beneficiato di aiuti superiori a EUR 500.000 e 871 di aiuti compresi tra EUR 250.000 e EUR 500.000 e che, nel mese di settembre del 2005, 1009 imprese su 1457 erano state destinatarie di ordini di recupero, e numerosi ricorsi avverso questi ultimi erano stati proposti dalle imprese beneficiarie.
7 Su richiesta della Repubblica italiana, con lettera del 27 ottobre 2005 la Commissione ha accettato l’esclusione dal recupero degli aiuti erogati successivamente al novembre 1995 ma riguardanti assunzioni di lavoratori effettuate prima di tale data. In quell’occasione, la Commissione ha altresì chiesto a tale Stato membro delucidazioni in merito ai motivi per cui 448 ordini di recupero non erano stati ancora inviati ai loro destinatari, nonché all’ammontare delle somme già rimborsate e di quelle ancora da rimborsare, richieste ribadite con lettera del 9 dicembre 2005.
8 Avendo la Repubblica italiana comunicato alla Commissione che 62 imprese dovevano essere escluse dal procedimento di recupero, tale istituzione ha quindi chiesto allo Stato membro interessato i motivi di tale esclusione, dato che i procedimenti di accertamento avrebbero dovuto essere completati prima dell’inizio del 2005, e ha reiterato le richieste di informazioni sullo stato di avanzamento del recupero.
9 Con lettera del 29 marzo 2006, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che altre 113 imprese erano state escluse dal procedimento di recupero e che contro gli ordini di recupero erano stati proposti 363 ricorsi giurisdizionali. In data 11 aprile e 6 luglio 2006, la Commissione ha nuovamente chiesto chiarimenti e precisazioni e ha dichiarato la propria disponibilità a incontrare dette autorità.
10 In occasione di tale riunione, tenutasi il 20 luglio 2006, la Repubblica italiana ha annunciato la creazione di un nuovo ente amministrativo che avrebbe accentrato tutti i procedimenti di recupero.
11 Il 10 novembre 2006, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che l’importo totale da recuperare presso 1.059 imprese ammontava a EUR 444.738.911,88, di cui EUR 2.481.950,42 erano già stati recuperati.
12 Il 19 dicembre 2006, constatando il mancato avanzamento del procedimento di recupero, la Commissione ha fatto presente alle autorità italiane la facoltà che essa aveva di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’art. 228, n. 2, CE. Con lettera del 23 marzo 2007, queste ultime hanno risposto informando la Commissione che il totale di aiuti da recuperare ammontava a EUR 519.958.761,97, di cui EUR 1.626.129,22 erano già stati rimborsati.
13 Il 19 luglio 2007, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida ai sensi di detta disposizione, con cui sottolineava l’incapacità di tale Stato membro di definire chiaramente il numero di beneficiari tenuti a restituire gli aiuti illegali in questione.
14 In risposta alla lettera di diffida, in data 23 settembre e 7 dicembre 2007, la Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione, da un lato, che con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, relativo alle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea (GURI n. 160 del 12 luglio 2007, pag. 13) era stato ormai stabilito che le imprese beneficiarie di aiuti illegali ed incompatibili con il mercato comune non potessero usufruire di aiuti di Stato nuovi se non previa dichiarazione di aver provveduto alla restituzione dei primi e, dall’altro, che presso la Banca d’Italia era stato aperto un conto bloccato che avrebbe permesso alle imprese destinatarie del procedimento di recupero di riversare gli aiuti. Tale Stato membro faceva peraltro valere difficoltà oggettive di recupero connesse all’elevato numero di beneficiari e al fatto che la decisione 2000/128 aveva introdotto criteri nuovi per verificare la compatibilità degli aiuti a decorrere dal novembre 1995, quali il titolo di studio dei lavoratori e l’eventuale incremento occupazionale realizzato con le nuove assunzioni.
15 Il 1° febbraio 2008, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato ai sensi dell’art. 228, n. 2, CE, in cui prendeva nota delle difficoltà pratiche incontrate da quest’ultima nel procedere al recupero degli aiuti illegittimamente concessi e del fatto che i procedimenti esecutivi della decisione 2000/128 erano finalmente iniziati, ma constatava tuttavia che più di tre anni dopo la citata sentenza Commissione/Italia era stato recuperato solo lo 0,5% degli aiuti illegali in questione. D’altro canto, essa invitava detto Stato membro a conformarsi a tale parere motivato entro il termine di due mesi dalla notifica e ad adottare le misure necessarie per eseguire detta sentenza.
16 In risposta, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione diversi elementi attestanti l’incremento delle somme recuperate nonché l’adozione del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (GURI n. 84 del 9 aprile 2008, pag. 3), destinato a risolvere il problema procedurale connesso alla sospensione degli ordini di recupero accordata dai giudici italiani. In seguito all’invio di tale decreto legge, con lettere in data 14 maggio e 23 luglio 2008, la Commissione ha accettato di sospendere per qualche mese la decisione di adire la Corte in modo da valutare gli effetti di tale nuova normativa sul procedimento di recupero.
17 Dando seguito a una richiesta della Commissione volta a ottenere un aggiornamento completo dello stato di avanzamento del procedimento di recupero, in data 11 settembre 2008 la Repubblica italiana ha inviato elementi in base ai quali la somma globale da recuperare risultava ammontare a EUR 389.712.614,57, di cui erano stati già recuperati EUR 37.508.710,80 al 3 settembre 2008.
18 Il 14 novembre 2008, le autorità italiane hanno inviato alla Commissione un nuovo conteggio dell’importo da recuperare, che veniva ridotto a EUR 363.526.898,76, di cui EUR 43.348.730,34 erano già stati riversati, e in quell’occasione hanno sostenuto che la riscossione coattiva delle somme era effettuata da una società a cui era attribuita completa discrezionalità nella determinazione della tempistica di riscossione dei crediti, ma che poteva essere chiamata a rispondere del proprio operato solo trascorso un termine di tre anni calcolato a partire dalla ricezione del ruolo.
19 Il 22 giugno 2009, la Repubblica italiana ha informato la Commissione che le somme da recuperare dovevano essere ridotte a EUR 281.525.686,79, di cui EUR 52.088.600,60 erano già stati recuperati.
20 In tale contesto, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
IV – SULL’INADEMPIMENTO
A – Argomenti delle parti
21 Per quanto attiene all’inadempimento dedotto dalla Commissione, essa ritiene che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica italiana non avesse recuperato l’importo totale degli aiuti illegittimamente versati, ossia EUR 519.958.761,97, indicato nella lettera di tale Stato membro del 23 marzo 2007.
22 La Commissione esclude altresì qualunque impossibilità assoluta di procedere al recupero di detti aiuti, sostenendo, da un lato, che lo Stato membro interessato non l’ha mai dedotta nel corso del procedimento precontenzioso e, dall’altro, che le condizioni alle quali è subordinata l’ammissione di una tale impossibilità sono manifestamente assenti nella fattispecie. A tale proposito, al punto 27 della citata sentenza Commissione/Italia la Corte avrebbe già respinto l’argomento con il quale la Repubblica italiana invocava, in questo senso, il gran numero d’imprese coinvolte nel procedimento di recupero e quello, ancora più elevato, di lavoratori interessati.
23 La Repubblica italiana contesta l’importo totale da recuperare, fissandolo a EUR 251.271.032,37, pur ammettendo che, al mese di luglio 2010, aveva ottenuto un rimborso di soli EUR 63.062.555,46, ai quali si devono tuttavia aggiungere EUR 73.353.387,28 a diverso titolo, come risulta dagli elementi contenuti in un DVD allegato alla controreplica.
24 A tale proposito, in udienza, la Commissione ha ammesso che l’importo totale degli aiuti distribuiti è effettivamente pari a EUR 251.271.032,37, e che la Repubblica italiana ha effettivamente recuperato aiuti per un importo pari a EUR 63.062.555,46.
25 Per contestare la sussistenza dell’inadempimento, la Repubblica italiana sostiene che il procedimento di recupero degli aiuti illegali in questione risulta caratterizzato da profili di particolare difficoltà che soddisfano i requisiti di un’impossibilità assoluta di carattere temporaneo. A tale proposito, essa rileva il carattere condizionato della decisione 2000/128. Essa afferma altresì che l’amministrazione italiana non era in possesso degli elementi atti a consentirle di verificare la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune. D’altro canto, essa avrebbe compiuto tutte le azioni necessarie presso le imprese interessate per attuare il procedimento di recupero. L’avvio dello stesso nei confronti di tutte le imprese beneficiarie degli esoneri dagli oneri sociali nonché l’adattamento del quadro normativo effettuato a tal fine avrebbero peraltro consentito di ottenere le informazioni indispensabili per procedere all’esecuzione del suo obbligo di recupero e avrebbero comportato un aumento considerevole degli importi recuperati. Pertanto, per il periodo per il quale le autorità italiane non disponevano di informazioni sufficienti ad attuare i procedimenti di recupero, ricorrerebbero le condizioni dell’impossibilità assoluta, essendo tale situazione destinata a cessare nel momento in cui fossero divenuti disponibili gli elementi necessari a tali procedimenti.
B – Giudizio della Corte
26 Al fine di determinare se la Repubblica italiana abbia adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Italia, occorre verificare se gli importi dell’aiuto oggetto della presente controversia siano stati restituiti dalle imprese beneficiarie.
27 A tale proposito, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’art. 228, n. 2, CE si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso in forza di tale disposizione (v. sentenze 12 luglio 2005, causa C-304/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6263, punto 30, e 7 luglio 2009, causa C-369/07, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5703, punto 43), nella fattispecie il 1° aprile 2008.
28 Orbene, è pacifico che, a tale data, gli importi degli aiuti indebitamente versati non erano stati integralmente recuperati dalle autorità italiane e che, pertanto, la citata sentenza Commissione/Italia era stata eseguita solo in parte.
29 Per quanto attiene al motivo dedotto dalla Repubblica italiana secondo cui essa si sarebbe trovata nell’impossibilità assoluta temporanea di recuperare gli aiuti in questione a causa del numero elevato di imprese beneficiarie e della mancanza di informazioni necessarie a quantificare le somme da recuperare, occorre anzitutto rilevare che la Corte ha già respinto un argomento simile ai punti 22 e 23 della citata sentenza Commissione/Italia.
30 A tale proposito, dopo avere richiamato una giurisprudenza costante in forza della quale, se la decisione della Commissione che dispone la soppressione di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune non è stata impugnata con un ricorso diretto o un tale ricorso è stato respinto, il solo motivo difensivo che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento è l’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione, la Corte ha rammentato, ai citati punti 22 e 23, che né il timore di difficoltà interne, anche insormontabili, né il fatto che lo Stato membro di cui trattasi senta la necessità di verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata può giustificare, in questo senso, il fatto che esso non osservi gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell’Unione.
31 Si deve inoltre constatare che i provvedimenti attuati dalla Repubblica italiana a decorrere dal 2006 al fine di rimediare alle difficoltà di individuazione e di recupero degli importi degli aiuti illegali in questione si sono rivelati idonei a farne progredire il recupero, come peraltro sostenuto da tale Stato membro, e che il ritardo accumulato nell’eseguire la decisione 2000/128 è essenzialmente imputabile all’intervento tardivo dello stesso Stato membro, che ha adottato detti provvedimenti non prima che fossero trascorsi più di due anni dalla citata sentenza Commissione/Italia. A tale proposito, è privo di pertinenza il fatto che lo Stato membro interessato avesse comunicato alla Commissione le difficoltà riscontrate nel recupero di detti aiuti e le soluzioni adottate per rimediarvi.
32 D’altronde, se è vero che la Repubblica italiana necessitava di un lasso di tempo maggiore per individuare i beneficiari e l’importo degli aiuti concessi ai sensi di un regime dichiarato incompatibile con il mercato comune rispetto al caso in cui si fosse trattato di un aiuto individuale, elemento questo che può essere preso in considerazione al fine di stabilire l’importo di base della penalità, dalle spiegazioni fornite da tale Stato membro non risulta peraltro, come impone l’esecuzione della sentenza d’inadempimento pronunciata in un caso del genere, che tutti i provvedimenti adottati al fine di recuperare gli aiuti in questione siano stati sottoposti a un controllo permanente ed efficace.
33 La Repubblica italiana non può quindi validamente sostenere di avere adottato tutti i provvedimenti necessari al fine di attuare il procedimento di recupero degli aiuti in questione.
34 Ciò considerato, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, alla data in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato emesso il 1° febbraio 2008 dalla Commissione ai sensi dell’art. 228 CE, tutti i provvedimenti che comporta l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Italia, avente ad oggetto il recupero presso i beneficiari degli aiuti che, ai sensi della decisione 2000/128, sono stati giudicati illegali e incompatibili con il mercato comune, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell’art. 228, n. 1, CE.
V – SULLE SANZIONI PECUNIARIE
35 Avendo constatato che la Repubblica italiana non si è conformata, entro il termine fissato nel suddetto parere motivato, alla citata sentenza Commissione/Italia, la Corte può infliggere a tale Stato membro il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, in conformità dell’art. 228, n. 2, terzo comma, CE.
36 A tale proposito, occorre rammentare che spetta alla Corte, in ciascuna causa e in relazione alle circostanze del caso di specie di cui è investita nonché al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, determinare le sanzioni pecuniarie adeguate per garantire l’esecuzione più rapida possibile della sentenza che ha precedentemente constatato un inadempimento e impedire la ripetizione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione (sentenza 31 marzo 2011, causa C-407/09, Commissione/Grecia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
37 A tal fine, le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento. Parimenti, orientamenti quali quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza giuridica dell’azione condotta da tale istituzione (sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 112 e giurisprudenza ivi citata).
A – Sulla penalità
1. Argomenti delle parti
38 Facendo riferimento al metodo di calcolo illustrato nella comunicazione 13 dicembre 2005, SEC(2005) 1658, relativa all’applicazione dell’art. 228 CE, come aggiornata dalla comunicazione 20 luglio 2010, SEC(2010) 923, relativa all’applicazione dell’art. 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità proposte dalla Commissione alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione (in prosieguo: la «comunicazione del 2010»), la Commissione ritiene che una penalità giornaliera di un importo inizialmente fissato a EUR 28.696 e ridotto, conformemente alla comunicazione del 2010, a EUR 244.800 – calcolata a partire da un importo forfettario di base di EUR 600, cui si applicano un coefficiente di gravità di 8, un coefficiente di durata di 3 e un fattore n di 17 – sia proporzionata alla gravità e alla durata dell’infrazione, tenuto conto della necessità di dare a tale penalità un effetto coercitivo e dissuasivo.
39 A tale proposito, la Commissione sostiene, da un lato, che le disposizioni del Trattato CE relative agli aiuti di Stato costituiscono una delle pietre angolari della realizzazione del mercato interno, come emergerebbe in particolare dalla struttura dell’art. 87 CE e dalla giurisprudenza della Corte. Dall’altro, gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato recupero degli aiuti illegali sarebbero ancora più gravi se si considera che il loro importo è notevole e che sono stati versati a un ampio numero di imprese, rientranti tra l’altro in diversi settori economici. Essa fa altresì presente che la durata dell’infrazione alla data in cui è stata adita la Corte era di 62 mesi, e rileva peraltro che la sua valutazione è confermata dai punti 118-120 della citata sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia.
40 La Repubblica italiana sostiene che l’importo della penalità chiesta dalla Commissione è sproporzionato ed erroneo. Tale importo non terrebbe conto, da un lato, dei progressi nell’esecuzione dell’obbligo gravante su tale Stato membro, grazie ai quali un importo equivalente al 70% delle somme da recuperare è stato effettivamente riversato dalle imprese interessate, nonché, dall’altro, delle difficoltà intrinseche nel recupero in questione. Detto Stato membro sottolinea inoltre la sproporzione del coefficiente di gravità, che dovrebbe essere fissato a 1, rispetto al coefficiente 4 proposto dalla Commissione nella causa che ha dato origine alla sentenza 25 novembre 2003, causa C-278/01, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-14141), avente ad oggetto questioni di salute umana e di ambiente.
41 Da ultimo, la Repubblica italiana fa presente la necessità che la Corte adatti l’importo della penalità ai progressi compiuti nell’esecuzione dell’obbligo incombente allo Stato membro interessato, come avvenuto nel caso della citata sentenza Commissione/Spagna. L’assenza di tale adattamento costituirebbe di per sé un vizio grave incidente sulle modalità di calcolo proposte dalla Commissione.
2. Giudizio della Corte
a) Sul principio dell’imposizione di una penalità
42 La Corte ha dichiarato che l’imposizione di una penalità è giustificata in linea di principio soltanto se l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza perdura fino all’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 59 e giurisprudenza ivi citata).
43 Inoltre, per quanto concerne il recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, la giurisprudenza della Corte nonché il tredicesimo ‘considerando’ e l’art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1) prevedono che lo Stato membro erogatore proceda al recupero effettivo e immediato di detti aiuti al fine di garantire l’effetto utile della decisione della Commissione che dispone il recupero degli aiuti illegittimamente versati (v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 2006, causa C-232/05, Commissione/Francia, Racc. pag. I-10071, punti 42, 43 e 50).
44 Nella fattispecie, è giocoforza constatare che, alla data in cui si è chiusa la fase orale del procedimento nella presente causa, una parte sostanziale degli aiuti in questione non era ancora stata oggetto di recupero, il che ostacola il ripristino di una concorrenza effettiva auspicato dal tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 659/1999.
45 Alla luce di ciò, la Corte giudica che la condanna della Repubblica italiana al pagamento di una penalità costituisce un mezzo finanziario appropriato al fine di incitare quest’ultima ad adottare i provvedimenti necessari per mettere fine all’inadempimento constatato e per garantire la completa esecuzione della decisione 2000/128 nonché della citata sentenza Commissione/Italia.
b) Sull’imposizione della penalità
46 Ai fini dell’imposizione della penalità nel caso di specie, occorre determinarne in primo luogo, la forma, in secondo luogo l’importo di base e in terzo luogo le condizioni di estinzione.
i) Sulla forma della penalità
47 Per determinare la forma della penalità, si deve tenere conto della specificità, addotta dalla Repubblica italiana, delle operazioni di recupero degli aiuti versati ai sensi del regime dichiarato incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2000/128.
48 Per quanto concerne il carattere costante dell’importo della penalità proposto dalla Commissione, risulta che per la Repubblica italiana sarà particolarmente difficile pervenire, a breve termine, a un’esecuzione completa della decisione 2000/128 e, di conseguenza, della citata sentenza Commissione/Italia, considerando che le operazioni che ne discendono riguardano un numero considerevole di imprese.
49 Alla luce di tale peculiarità, è ipotizzabile che detto Stato membro riesca ad aumentare sostanzialmente il grado di esecuzione della decisione 2000/128 senza giungere, entro tale termine, alla sua piena esecuzione. Se l’importo della penalità fosse costante, essa rimarrebbe interamente esigibile per tutto il tempo in cui lo Stato membro interessato non ha completamente attuato detta decisione. Pertanto, una sanzione che tenga conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell’esecuzione dei suoi obblighi risulta adeguata alle circostanze specifiche del caso di specie e, di conseguenza, proporzionata all’inadempimento accertato (v. per analogia, sentenza Commissione/Spagna, cit., punti 48 e 49).
50 È altresì necessario rilevare, a tale proposito, che, per quanto attiene al recupero degli aiuti di Stato illegali, spetta allo Stato membro interessato fornire a tale istituzione la prova del recupero di detti aiuti, come risulta dal principio di leale collaborazione, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni del Trattato e come discende, nella fattispecie, dall’art. 4 della decisione 2000/128 (v., in tal senso, sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 75). Quindi, per il calcolo della penalità nella presente controversia, il recupero di detti aiuti può essere preso in considerazione soltanto a condizione che la Commissione ne sia stata informata e abbia potuto valutare l’adeguatezza della prova che le sia stata così comunicata a tale riguardo.
51 Alla luce di quanto precede, affinché la penalità sia adeguata alle circostanze specifiche del caso di specie e commisurata all’inadempimento accertato, occorre fissarne l’importo tenendo conto dei progressi realizzati dallo Stato membro convenuto nell’esecuzione della decisione 2000/128 (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 50), nei limiti in cui dal fascicolo emerga che tale Stato membro è in grado di fornire la prova diretta e attendibile di detta esecuzione, in modo che la fissazione di tale penalità variabile risulti praticabile. Orbene, nella fattispecie, la Repubblica italiana ha allegato alla sua controreplica un DVD contenente prove, sotto forma di ricevute di pagamento, che certificano in maniera diretta e attendibile i trasferimenti di denaro che rappresentano il recupero degli aiuti illegali già rimborsati. Interrogata per iscritto, la Commissione ha affermato che il raffronto tra tali ricevute dei versamenti per le singole imprese e gli importi riportati nella tabella riassuntiva figurante anch’essa in allegato a detta controreplica corrobora le dichiarazioni della Repubblica italiana in merito all’importo degli aiuti già recuperato, ossia EUR 63.062.555. In tale contesto, la produzione da parte di detto Stato membro di tali ricevute può essere considerata come una prova diretta e attendibile dell’esecuzione dei suoi obblighi nel caso di specie.
52 Ciò detto, si deve imporre alla Repubblica italiana il pagamento periodico di una somma calcolata moltiplicando un importo di base per la percentuale di aiuti illegali il cui recupero non è stato ancora effettuato o non è stato dimostrato rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza (v., per analogia, sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 50).
53 A tale proposito, per il calcolo della penalità nella presente controversia, il recupero di detti aiuti può essere preso in considerazione solo a condizione che la Commissione ne sia stata informata e abbia potuto valutare l’adeguatezza della prova così comunicatale a tale riguardo (v., in tal senso, sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 75).
54 Occorre pertanto fissare la periodicità della penalità determinandola su base semestrale, al fine di consentire alla Commissione di valutare lo stato di avanzamento delle operazioni di recupero in considerazione della situazione esistente al termine del periodo in questione, consentendo nel contempo allo Stato membro convenuto di disporre del tempo necessario per raccogliere e trasmettere alla Commissione elementi atti a dimostrare, per il periodo considerato, il recupero delle somme indebitamente versate.
55 Di conseguenza, la quantificazione della penalità sarà effettuata su base semestrale e il suo importo verrà calcolato moltiplicando un importo di base per la percentuale di aiuti illegali il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo in questione rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza.
ii) Sull’importo di base della penalità
56 Si deve ricordare che, nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, incombe alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 114 e giurisprudenza ivi citata).
57 Nell’ambito della valutazione della Corte, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione sono costituiti, in linea di principio, dalla durata dell’infrazione, dal suo grado di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro di cui è causa. Per l’applicazione di tali criteri, la Corte è chiamata a tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati e dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi (sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 115 e giurisprudenza ivi citata).
58 Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, secondo costante giurisprudenza, spetta alla Corte valutarla tenendo conto del momento in cui essa esamina i fatti e non di quello in cui quest’ultima è adita dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 116 e giurisprudenza ivi citata).
59 Poiché la Repubblica italiana non è stata in grado di dimostrare di avere posto fine all’inadempimento del suo obbligo di dare piena esecuzione alla citata sentenza Commissione/Italia, come accertato al punto 44 della presente sentenza, occorre dichiarare che tale inadempimento perdura da più di sette anni, il che costituisce un lasso di tempo del tutto considerevole.
60 Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, è necessario rammentare il carattere fondamentale delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza, e in particolare di quelle relative agli aiuti di Stato, che sono espressione di uno dei compiti fondamentali affidati all’Unione europea. Nel momento in cui la Corte valuta l’opportunità e l’importo della presente penalità, tale carattere fondamentale discende dall’art. 3, n. 3, TUE, ossia l’instaurazione di un mercato interno, nonché dal protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, che, in forza dell’art. 51 TUE, costituisce parte integrante dei Trattati, e ai sensi del quale il mercato interno comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata.
61 A tale proposito, il recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune è diretto a eliminare la distorsione di concorrenza provocata dal vantaggio concorrenziale di cui il beneficiario di tale aiuto gode sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, ripristinando così la situazione anteriore al versamento di detto aiuto (v., in tal senso, sentenza 4 aprile 1995, causa C-348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-673, punto 27).
62 Inoltre, il recupero sanziona non soltanto l’incompatibilità dell’aiuto in questione, ma anche l’inadempimento da parte dello Stato membro del duplice obbligo previsto dall’art. 108, n. 3, TFUE, in forza del quale tale Stato, da un lato, deve comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e, dall’altro, non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
63 Da ultimo, occorre aggiungere che, nella fattispecie, oltre al fatto che gli aiuti illegali in questione risultano particolarmente dannosi per la concorrenza a causa del loro importo considerevole, del numero particolarmente elevato dei beneficiari nonché del fatto che siano stati versati a prescindere dal settore economico dei beneficiari, come giustamente rilevato dalla Commissione, è pacifico che una parte sostanziale delle somme in questione non è stata ancora oggetto di recupero o che la prova di quest’ultimo non è stata fornita alla Commissione.
64 Stando a quanto risulta dalle discussioni svoltesi in udienza, si deve osservare che la Repubblica italiana e la Commissione concordano sull’importo totale degli aiuti distribuiti, che ammonta a EUR 251.271.032,37. Inoltre, quest’ultima ammette che si devono considerare come recuperati aiuti per un importo complessivo di EUR 63.062.555.
65 Per quanto concerne la capacità finanziaria della Repubblica italiana, la Corte ha ripetutamente dichiarato che il metodo di calcolo conformemente al quale la Commissione propone di moltiplicare l’importo di base per un coefficiente specifico applicabile allo Stato membro in questione costituisce un mezzo adeguato per tener conto della capacità finanziaria di quest’ultimo, mantenendo al contempo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (sentenza 7 luglio 2009 Commissione/Grecia, cit., punto 123 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, come ha fatto la Commissione conformemente alla comunicazione 2010, si deve prendere in considerazione l’andamento recente dell’inflazione e del prodotto interno lordo (PIL) nello Stato membro interessato.
66 Tuttavia, al fine di determinare l’importo di base della penalità nella presente controversia, la Corte deve tenere altresì conto delle specificità intrinseche al recupero degli aiuti versati ai sensi del regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato comune, quali considerate al punto 32 della presente sentenza.
67 In applicazione delle considerazioni che precedono, la Corte dichiara che, nella fattispecie, l’imposizione di una penalità di un importo di base di EUR 30 milioni a semestre è adeguata.
68 Di conseguenza, occorre condannare la Repubblica italiana a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di importo corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base di EUR 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza 1° aprile 2004, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di tale sentenza 1° aprile 2004.
iii) Sulle modalità di estinzione della penalità
69 Si deve ricordare, come emerge dal punto 51 della presente sentenza, che spetta allo Stato membro interessato fornire alla Commissione la prova diretta e attendibile dell’attuazione della decisione 2000/128 e del recupero effettivo degli importi degli aiuti illegali di cui trattasi.
70 A tale proposito, nell’ipotesi in cui gli aiuti illegali in questione siano rimborsati dall’impresa beneficiaria, la Repubblica italiana è tenuta a produrre ricevute di pagamento che certifichino ciascun trasferimento di denaro asseritamente corrispondente al rimborso di una parte degli aiuti illegali da recuperare.
71 Al di fuori di detta ipotesi, occorre adattare il tipo di prova richiesta alle circostanze di fatto specifiche cui deve far fronte lo Stato membro in questione in occasione delle operazioni di recupero.
72 Per quanto attiene alle ipotesi nelle quali gli aiuti devono essere recuperati presso imprese in stato di fallimento o soggette a procedura fallimentare diretta alla realizzazione dell’attivo e all’accertamento del passivo, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che un’impresa sia in difficoltà o in stato di fallimento non ha alcuna incidenza sull’obbligo di recupero (v., segnatamente, sentenza 6 dicembre 2007, causa C-280/05, Commissione/Italia, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
73 Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere conseguiti con l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione (sentenza 14 aprile 2011, causa C-331/09, Commissione/Polonia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
74 Ai fini del calcolo della penalità nella presente controversia, spetta quindi alla Repubblica italiana fornire alla Commissione la prova dell’ammissione al passivo dei crediti in questione nell’ambito della procedura fallimentare. Se non è in grado di pervenirvi, spetta a tale Stato membro apportare qualsiasi elemento atto a dimostrare di avere impiegato tutta la necessaria diligenza a tal fine. In particolare, nel caso in cui la domanda di ammissione di un credito al passivo sia stata respinta, ad esso incombe l’onere di dimostrare di avere avviato, in conformità al diritto nazionale, tutti i procedimenti idonei per opporsi a detto rigetto.
75 Di conseguenza, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, ai fini del calcolo della penalità nella presente controversia e per quanto riguarda le imprese in stato di fallimento o soggette a procedura fallimentare, non può essere posto a carico della Repubblica italiana l’onere di fornire la prova non solo dell’iscrizione dei crediti al passivo fallimentare di tali imprese, ma anche della vendita dei loro attivi alle condizioni di mercato. Come sostenuto a giusto titolo da tale Stato membro, ai fini dell’accoglimento della domanda della Commissione avente ad oggetto il pagamento delle penalità dovute in esecuzione della presente sentenza, non si deve tenere conto delle somme non ancora recuperate presso le imprese fallite, per il cui recupero detto Stato membro ha però impiegato tutta la diligenza necessaria. In caso contrario, detta penalità perderebbe la sua adeguatezza e proporzionalità rispetto all’inadempimento accertato, come menzionate al punto 49 della presente sentenza, facendo gravare sulla Repubblica italiana un onere pecuniario derivante dalla natura stessa della procedura fallimentare nonché dalla durata incomprimibile della stessa e su cui tale Stato membro non può intervenire direttamente.
76 Per quanto riguarda le ipotesi in cui gli aiuti illegali in questione devono essere recuperati presso imprese contro le quali sono state prese invano misure cautelari ed esecutive individuali, occorre rammentare che spetta allo Stato membro interessato adottare, e poi comunicare alla Commissione, tutte le misure che consentano di ottenere il rimborso degli aiuti illegali nonché, se necessario, quelle dirette a provocare la loro liquidazione giudiziaria, in modo che esso possa far valere i suoi crediti sugli attivi di tali imprese (v., in tal senso, sentenza 6 dicembre 2007, Commissione/Italia, cit., punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, incombe allo Stato membro apportare la prova, in primo luogo, dell’apertura di una procedura fallimentare contro le imprese interessate e, in secondo luogo, dell’iscrizione dei crediti al passivo fallimentare conformemente ai principi rammentati ai punti 72-74 della presente sentenza.
77 Per quanto attiene alle ipotesi in cui gli aiuti illegali in questione devono essere recuperati presso imprese non più esistenti, la prova della loro cancellazione dai registri è sufficiente a dimostrare la loro inesistenza e, pertanto, l’impossibilità di recuperare tali aiuti.
78 Da ultimo, per quanto concerne i casi in cui gli ordini di recupero degli aiuti illegali di cui trattasi sono oggetto di contestazioni dinanzi ai giudici nazionali, spetta allo Stato membro interessato, conformemente all’obbligo del recupero effettivo degli aiuti incompatibili con il mercato comune, impugnare qualsiasi decisione nazionale che priva di effetto la decisione della Commissione, in particolare per ragioni afferenti, come nella fattispecie, all’applicazione delle norme sulla prescrizione (v., per analogia, sentenza 20 marzo 1997, causa C-24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I-1591, punti 34 e 38) o sulle prove. Di conseguenza, e per motivi analoghi a quelli esposti al punto 74 della presente sentenza, la prova di tale diligenza è sufficiente a escludere gli aiuti in questione dal volume degli aiuti non ancora recuperati che devono essere presi in considerazione per il calcolo della penalità.
B – Sulla somma forfettaria
1. Argomenti delle parti
79 Facendo riferimento al metodo di calcolo illustrato nella comunicazione 13 dicembre 2005, come aggiornata dalla comunicazione del 2010, la Commissione ritiene che una somma forfettaria giornaliera inizialmente fissata a EUR 31.744 e ridotta, ai sensi di tale ultima comunicazione, a EUR 27.200, calcolata partendo da un importo forfettario di base di EUR 200 cui si applica un coefficiente di gravità di 8, un coefficiente di durata di 3 e un fattore n di 17, moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione tra il 1° aprile 2004 e il giorno della pronuncia della presente sentenza, sia adeguata alla gravità dell’infrazione e rivesta il carattere dissuasivo necessario.
80 Per quanto attiene alla modalità di calcolo, la Commissione sostiene che essa, in ogni caso di specie, deve rimanere l’espressione dell’insieme degli elementi pertinenti, in particolare la durata della persistenza dell’inadempimento dalla sentenza che lo ha constatato, gli interessi pubblici e privati in questione e il comportamento della Repubblica italiana. In considerazione del fatto che quest’ultima non avrebbe ancora eseguito i propri obblighi dieci anni dopo l’adozione della decisione 2000/128 e sei anni dopo la citata sentenza 1° aprile 2004, Commissione/Italia, nonché del fatto che gli aiuti in questione sono stati versati a prescindere dal settore economico dei beneficiari e hanno favorito essenzialmente le imprese italiane, la Commissione ritiene che la proposta presentata alla Corte sia adeguata.
81 La Repubblica italiana sostiene che l’importo della somma forfettaria è sproporzionato rispetto al suo comportamento e all’eventuale danno che deriverebbe dall’infrazione addebitata, in particolare alla luce della citata sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia. A tale proposito, tale Stato membro insiste sulle condizioni specifiche della fattispecie connesse all’intrinseca complessità della decisione 2000/128 e all’impossibilità di darvi esecuzione in tempi brevi, nonché sul suo comportamento positivo nel corso del procedimento.
2. Giudizio della Corte
a) Sul principio dell’imposizione di una somma forfettaria
82 In via preliminare, occorre ricordare che, alla luce degli obiettivi del procedimento previsto dall’art. 228, n. 2, CE, la Corte è legittimata, nell’esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nel quadro di tale articolo, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2005, Commissione/Francia, cit., punto 83).
83 L’imposizione di una somma forfettaria deve, in ogni caso di specie, rimanere l’espressione dell’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento accertato sia al comportamento proprio dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato sul fondamento dell’art. 228 CE. A tal proposito, detta disposizione investe la Corte di un ampio potere discrezionale al fine di decidere se si debba o meno imporre una siffatta sanzione (sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punto 144 e giurisprudenza ivi citata).
84 Nel caso di specie, oltre alla gravità dell’inadempimento in discussione, come accertata ai punti 60-63 della presente sentenza, occorre rilevare che, alla data di chiusura della fase orale, ossia più di sette anni dopo la data della pronuncia della citata sentenza 1° aprile 2004, Commissione/Italia, e più di dodici anni dopo l’adozione della decisione 2000/128, avvenuta l’11 maggio 1999, la Repubblica italiana non era ancora in grado di stabilire con precisione l’importo totale definitivo degli aiuti da recuperare, come emerge dalla controreplica di tale Stato membro.
85 Inoltre, è soltanto – nella migliore delle ipotesi – due anni dopo la pronuncia della stessa sentenza Commissione/Italia che detto Stato membro ha adottato le prime misure coerenti per rimediare alle difficoltà di individuazione e di recupero degli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla decisione 2000/128, come emerge dai punti 10-19 della presente sentenza e come la Repubblica italiana ha ammesso in udienza. In particolare, l’adozione del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, destinato a risolvere il problema procedurale causato dalla sospensione, da parte dei giudici italiani, degli ordini diretti a recuperare gli aiuti illegali in questione è avvenuta solo dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso il 1° febbraio 2008, e ha consentito di rimediare solo in parte al ritardo accumulato nel recupero degli aiuti oggetto della richiamata decisione (v., per analogia, sentenze 22 dicembre 2010, causa C-304/09, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 40-42, e 5 maggio 2011, causa C-305/09, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 38-40).
86 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, lo Stato membro deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute, e un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non soddisferebbe i requisiti del Trattato (v., in tal senso, sentenza 5 maggio 2001, Commissione/Italia, cit., punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
87 Le giustificazioni invocate dalla Repubblica italiana a tale riguardo, secondo cui il ritardo nell’esecuzione di tale sentenza sarebbe dovuto a difficoltà interne, collegate alla complessità dei provvedimenti da attuare per individuare i beneficiari degli aiuti illegali in questione e per recuperare presso di loro tali aiuti, non possono essere accolte. Come la Corte ha più volte dichiarato, da un lato, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione (v., segnatamente, sentenza 4 giugno 2009, causa C-568/07, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4505, punto 50) e, dall’altro, la soppressione di un aiuto illegale mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità, conseguenza che non può dipendere dalla forma in cui l’aiuto è stato concesso (v., in tal senso, sentenza Commissione/Polonia, cit., punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
88 È quindi giocoforza dichiarare che l’inadempimento addebitato alla Repubblica italiana si è protratto per un periodo del tutto considerevole e, in ogni caso, privo di un nesso con le difficoltà attinenti al recupero degli aiuti versati in forza di un regime dichiarato illegale e incompatibile con il mercato comune.
89 Inoltre, la Corte considera che il contesto giuridico e fattuale dell’inadempimento accertato può costituire un indice del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione impone l’adozione di una misura dissuasiva (v., in tal senso, sentenza 9 dicembre 2008, causa C-121/07, Commissione/Francia, Racc. pag. I-9159, punto 69).
90 In particolare, occorre rilevare che la Repubblica italiana è già stata oggetto di numerose sentenze d’inadempimento, pronunciate sulla base dell’art. 88, n. 2, CE, per non avere recuperato immediatamente ed effettivamente aiuti versati in forza di regimi dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune.
91 Invero, oltre all’accertamento della mancata esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2000/128 operato nella citata sentenza 1° aprile 2004, Commissione/Italia, la cui mancata esecuzione ha dato luogo al presente procedimento, la Corte ha accertato numerosi altri inadempimenti, in particolare con la sentenza 1° giugno 2006, causa C-207/05, Commissione/Italia, nonché con le citate sentenze 6 dicembre 2007, Commissione/Italia, 22 dicembre 2010, Commissione/Italia, e 5 maggio 2011, Commissione/Italia.
92 Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene giustificato, nell’ambito del presente procedimento, condannare la Repubblica italiana al pagamento di una somma forfettaria.
b) Sull’importo della somma forfettaria
93 Quando la Corte decide di imporre il pagamento di una somma forfettaria, le spetta, nell’esercizio del suo potere discrezionale, determinarla in modo tale che essa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’inadempimento accertato, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (v. sentenza 31 marzo 2011, Commissione/Grecia, cit., punto 31).
94 Tra i fattori pertinenti al riguardo figurano in particolare elementi come la durata della persistenza dell’inadempimento a partire dalla sentenza che lo ha constatato e la gravità dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, cit., punti 147 nonché 148, e giurisprudenza ivi citata).
95 Come contrappunto alle considerazioni esposte ai punti 58-63, 84 e 85 della presente sentenza, relative alla durata dell’inadempimento nonché alla sua gravità, si deve tenere conto degli elementi addotti dalla Repubblica italiana che dimostrano che il recupero degli aiuti illegali in questione è stato reso più delicato dal fatto che essi erano stati versati in forza di un regime di aiuti, che la decisione 2000/128 aveva assoggettato la compatibilità degli aiuti in parola a condizioni e che, pertanto, la sua esecuzione presupponeva, in via preliminare, da parte di tale Stato membro, l’individuazione dei beneficiari di detti aiuti e dell’importo ricevuto da ciascuno di essi.
96 Sulla base del complesso di questi elementi, la Corte ritiene di effettuare una giusta valutazione delle circostanze di specie fissando a EUR 30 milioni l’importo della somma forfettaria che la Repubblica italiana dovrà versare in forza dell’art. 228, n. 2, terzo comma, CE.
97 Di conseguenza, si deve condannare la Repubblica italiana a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 30 milioni.
VI – SULLE SPESE
98 Ai sensi dell’ art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana e l’inadempimento è stato accertato, quest’ultima va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, alla data in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato emesso il 1° febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell’art. 228 CE, tutti i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, avente ad oggetto il recupero presso i beneficiari degli aiuti che, ai sensi della decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, sono stati giudicati illegali e incompatibili con il mercato comune, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell’art. 228, n. 1, CE.
2) La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di importo corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base di EUR 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004.
3) La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria di EUR 30 milioni.
4) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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