Corte di Giustizia dell’Unione Europea, settima sezione, sentenza depositata il 13 novembre 2025 causa C‑639/24
ENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
13 novembre 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 45 bis – Condizioni per l’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni – Presunzione – Prove richieste »
Nella causa C‑639/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upravni sud u Zagrebu (Tribunale amministrativo di Zagabria, Croazia), con decisione del 18 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2024, nel procedimento
FLO VENEER d.o.o.
contro
Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Schalin (relatore), presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da M. Herold e A. Koričić, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 (GU 2018, L 311, pag. 3) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), e dell’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 (GU 2018, L 311, pag. 10) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione n. 282/2011»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la FLO VENEER d.o.o. e il Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak (Ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia, servizio incaricato del procedimento amministrativo di secondo livello) (in prosieguo: il «Ministero delle Finanze»), relativamente all’esenzione di cessioni intracomunitarie di beni dall’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Contesto normativo
Direttiva IVA
3 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA:
«Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità [europea], dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA».
Regolamento di esecuzione n. 282/2011
4 L’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 così prevede:
«1. Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità [europea], in presenza di una dei casi seguenti:
a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il ve[n]ditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddit[t]ori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
b) il venditore è in possesso di:
i) una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; e
ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddit[t]ori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.
L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
2. Un’autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:
a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
b) i documenti seguenti:
i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro».
Regolamento di esecuzione 2018/1912
5 I considerando da 2 a 5 del regolamento di esecuzione 2018/1912 sono così formulati:
«(2) La direttiva 2006/112/CE stabilisce una serie di condizioni per esentare dall’IVA le cessioni di beni nell’ambito di determinate operazioni intracomunitarie. Una di tali condizioni consiste nel fatto che i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro.
(3) Tuttavia, le divergenze di approccio tra gli Stati membri nell’applicazione di tali esenzioni per le operazioni transfrontaliere hanno creato difficoltà e incertezza giuridica per le imprese. Ciò risulta in contrasto con l’obiettivo di migliorare gli scambi commerciali intracomunitari e con l’abolizione delle frontiere fiscali. È dunque importante specificare e armonizzare le condizioni alle quali le esenzioni possono applicarsi.
(4) Poiché le frodi transfrontaliere in materia di IVA sono essenzialmente associate alle esenzioni per le cessioni intracomunitarie, è necessario individuare talune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro di cessione.
(5) Al fine di fornire soluzioni pratiche per le imprese, nonché garanzie per le amministrazioni fiscali, è opportuno introdurre due presunzioni refutabili nel regolamento di esecuzione [n. 282/2011]».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
6 La FLO VENEER è una società commerciale con sede in Croazia che vende tronchi di quercia. Tale società è stata oggetto di una verifica fiscale nel corso della quale è stato constatato che essa aveva emesso fatture relative alla cessione di tronchi di quercia a un acquirente in Slovenia per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2020.
7 Nell’ambito di tale verifica fiscale, la FLO VENEER ha prodotto dichiarazioni scritte dell’acquirente, quali previste all’articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento di esecuzione n. 282/2011, nonché fatture, attestazioni di spedizione dei beni e lettere di vettura (CMR). Queste ultime sono previste dalla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978.
8 L’8 ottobre 2020 il Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Sisak (Ministero delle Finanze, amministrazione tributaria, ufficio locale di Sisak, Croazia), ha adottato un avviso di accertamento relativo all’IVA ritenendo che la FLO VENEER avesse beneficiato, in violazione della legge, di un’esenzione dall’IVA sulle cessioni di beni di cui trattasi. Dalla motivazione di tale avviso di accertamento risulta che detto Ministero non ha contestato che tali beni fossero stati effettivamente trasportati dalla Croazia verso la Slovenia. Esso ha tuttavia ritenuto che gli elementi di prova prodotti dalla FLO VENEER non dimostrassero che le condizioni per l’esenzione dall’IVA previste all’articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 282/2011 fossero soddisfatte. Con decisione del Ministero delle Finanze del 4 maggio 2021, il reclamo della FLO VENEER presentato avverso detto avviso di accertamento è stato respinto.
9 La FLO VENEER ha proposto ricorso dinanzi all’Upravni sud u Zagrebu (Tribunale amministrativo di Zagabria, Croazia), giudice del rinvio. Essa sostiene che, indicando in modo dettagliato la documentazione relativa alle cessioni esenti in quanto cessioni intracomunitarie, l’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 consentirebbe ai soggetti passivi di dimostrare più facilmente che le condizioni per l’esenzione di una cessione di beni spediti o trasportati fuori da uno Stato membro ma nell’Unione sono soddisfatte. In applicazione di tale disposizione, si presumerebbero soddisfatte le condizioni per l’esenzione qualora le autorità fiscali non siano in grado di contestare con successo tale presunzione. Tuttavia, se il soggetto passivo non è in possesso della documentazione di cui all’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011, esso dovrebbe dimostrare, caso per caso, che tutte le condizioni richieste per beneficiare dell’esenzione siano soddisfatte.
10 Il giudice del rinvio osserva che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 9 febbraio 2017, Euro Tyre (C‑21/16, EU:C:2017:106, punti 36, 38, 39 e 42), che il principio di neutralità fiscale esige che l’esenzione dall’IVA sia accordata se tali condizioni sostanziali sono soddisfatte, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi.
11 In tale contesto, esso nutre dubbi per quanto riguarda la questione se l’esenzione prevista all’articolo 138 della direttiva IVA possa applicarsi anche qualora non siano soddisfatte le condizioni che consentono di far sorgere la presunzione di cui all’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011. Inoltre, esso si chiede se, in un caso del genere, spetti all’autorità fiscale esaminare l’insieme degli elementi di prova al fine di determinare se essi consentono di dimostrare l’esistenza della cessione intracomunitaria.
12 In tali circostanze, l’Upravni sud u Zagrebu (Tribunale amministrativo di Zagabria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, relativo all’esenzione dall’IVA delle cessioni intracomunitarie di beni, e l’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011, relativo alla prova della spedizione o del trasporto dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio, ma nella Comunità, debbano essere interpretati nel senso che si deve negare l’esenzione dall’IVA ad un fornitore nel caso in cui questi non abbia dimostrato il ricorrere delle condizioni previste all’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011, o se invece l’autorità fiscale, benché il fornitore non disponga di elementi di prova sufficienti a fondare la presunzione di cui all’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011, ma disponga, tuttavia, di prove dello spostamento fisico dei beni da uno Stato membro verso un altro Stato membro, sia tenuta a valutare gli elementi di prova prodotti e ad accertare la circostanza essenziale ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 138 della direttiva IVA, vale a dire se i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio, ma nella Comunità».
Sulla questione pregiudiziale
13 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA e l’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che, da un lato, un’esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA sia negata per il solo motivo che non sono stati forniti gli elementi di prova dell’esistenza di una cessione intracomunitaria quali previsti all’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 e, dall’altro lato, le autorità fiscali nazionali rifiutino di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per determinare che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione, fuori dai casi di presunzione di cui all’articolo 45 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011.
14 L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA dispone, in sostanza, che gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nell’Unione, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte talune condizioni. Da un lato, occorre che tali beni siano ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto di detti beni ha inizio. Dall’altro lato, occorre che il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione sia identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e abbia comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.
15 L’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 prevede, ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva IVA, norme relative alla cessione intracomunitaria di beni. In particolare, l’articolo 45 bis di tale regolamento di esecuzione dispone, in sostanza, che si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a) o b). Pertanto, occorre, in sostanza, che il venditore di tali beni sia in possesso di documenti che soddisfino dei requisiti specifici menzionati in tali disposizioni. Tuttavia, in forza dell’articolo 45 bis, paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione, un’autorità fiscale può refutare tale presunzione.
16 Per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011, occorre constatare che tale articolo elenca i casi nei quali esiste una presunzione che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione, ai fini dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA. Dalla formulazione dell’articolo 45 bis di detto regolamento di esecuzione risulta che tale articolo prevede i casi in cui si applica una presunzione, ma non elenca in modo esaustivo gli elementi di prova necessari per dimostrare l’esistenza di una cessione intracomunitaria. Di conseguenza, qualora le condizioni di applicazione della presunzione non siano soddisfatte, le autorità fiscali sono tenute a valutare qualsiasi elemento di prova fornito dal venditore dei beni al fine di determinare se quest’ultimo sia riuscito a dimostrare che tali beni sono stati oggetto di una cessione intracomunitaria.
17 Del pari, l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA non subordina la concessione delle esenzioni che esso prevede al fatto che il venditore sia in possesso di elementi di prova specifici.
18 Tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 e dalla direttiva IVA. Per quanto riguarda i considerando da 3 a 5 del regolamento di esecuzione 2018/1912, che ha introdotto l’articolo 45 bis nel regolamento di esecuzione n. 282/2011, essi confermano che la presunzione di cui trattasi è stata prevista, in sostanza, al fine di facilitare la produzione dei mezzi di prova per l’applicazione dell’esenzione relativa alle cessioni intracomunitarie, e ciò nell’interesse delle imprese e delle amministrazioni tributarie, senza tuttavia escludere la possibilità di presentare prove diverse da quelle contemplate da tale presunzione.
19 Occorre rilevare che la presa in considerazione, da parte delle autorità fiscali, di elementi di prova diversi da quelli previsti all’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 non osta agli obiettivi del regolamento di esecuzione 2018/1912 consistenti nella promozione degli scambi intracomunitari e nella prevenzione della frode. Per contro, se i venditori dei beni non potessero avvalersi di qualsiasi elemento di prova, coloro che non possiedono le prove di cui all’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 sarebbero privati dell’esenzione di cui trattasi a causa del mancato rispetto di un requisito formale, sebbene la cessione intracomunitaria di beni abbia effettivamente avuto luogo. Pertanto, l’obiettivo volto alla promozione degli scambi intracomunitari sarebbe messo in discussione.
20 Occorre altresì rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA prevede l’obbligo per gli Stati membri di esentare le cessioni di beni che soddisfano le condizioni ivi elencate. Inoltre, secondo questa stessa giurisprudenza, dei requisiti formali non possono mettere in discussione il diritto del venditore all’esenzione dall’IVA qualora siano soddisfatte le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria. Del pari, il principio di neutralità fiscale esige che l’esenzione dall’IVA sia accordata se tali condizioni sostanziali sono soddisfatte, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2017, Euro Tyre, C‑21/16, EU:C:2017:106, punti 23, 32, 35 e 36). In tale contesto, occorre ricordare che esistono due sole fattispecie nelle quali l’inosservanza di un requisito formale può comportare la perdita del diritto all’esenzione dall’IVA. Da un lato, il principio di neutralità fiscale non può essere invocato, ai fini dell’esenzione dall’IVA, da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale che ha messo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell’IVA. D’altra parte, la violazione di un requisito formale può portare al diniego dell’esenzione dall’IVA se tale violazione ha l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (sentenza del 9 febbraio 2017, Euro Tyre, C‑21/16, EU:C:2017:106, punti 38, 39 e 42).
21 Dalla giurisprudenza risulta altresì che, ai fini dell’esenzione dall’IVA, le autorità tributarie devono tenere debitamente conto di tutti gli elementi in loro possesso al fine di esaminare se tali documenti possano, eventualmente, dimostrare la verosimile esistenza di una cessione intracomunitaria effettiva (sentenza del 29 febbraio 2024, B2 Energy, C‑676/22, EU:C:2024:186, punto 36).
22 Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA e l’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi ostano a che un’esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA sia negata per il solo motivo che non sono stati forniti gli elementi di prova dell’esistenza di una cessione intracomunitaria quali previsti all’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 e, dall’altro lato, essi impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per determinare che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione, fuori dai casi di presunzione di cui all’articolo 45 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 282/2011.
Sulle spese
23 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, e l’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018,
devono essere interpretati nel senso che:
da un lato, essi ostano a che un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2018/1910, sia negata per il solo motivo che non sono stati forniti gli elementi di prova dell’esistenza di una cessione intracomunitaria quali previsti all’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1912 e, dall’altro lato, essi impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per determinare che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione, fuori dai casi di presunzione di cui all’articolo 45 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1912.
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