Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. 4, sentenza depositata il 21 novembre 2024, nella causa C-297/23 P
« Impugnazione – Politica commerciale comune – Misure dirette a garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione europea nell’ambito delle norme commerciali internazionali – Regolamento (UE) n. 654/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (IVO) adottate da autorità doganali nazionali – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Determinazione dell’origine non preferenziale di determinati motocicli Harley-Davidson – Nozione di “operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate” – Decisione di esecuzione della Commissione europea sulla revoca di decisioni relative alle IVO – Delega di potere – Legittimo affidamento – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato »
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la loro impugnazione, la Harley-Davidson Europe Ltd e la Neovia Logistics Services International NV chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1º marzo 2023, Harley-Davidson Europe e Neovia Logistics Services International/Commissione (T‑324/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:101), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/563 della Commissione, del 31 marzo 2021, relativa alla validità di determinate decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (GU 2021, L 119, pag. 117; in prosieguo: la «decisione controversa»), indirizzata al Regno del Belgio.
Contesto normativo
Diritto internazionale
2 L’articolo 2 dell’accordo relativo alle regole in materia di origine (GU 1994, L 336, pag. 144), contenuto nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3), così dispone:
«Fino al completamento del programma di lavoro per l’armonizzazione delle regole in materia di origine, (…) i membri garantiscono che:
(…)
b) in deroga alla misura o allo strumento di politica commerciale al quale sono collegate, le loro regole in materia di origine non sono utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale;
c) le regole in materia di origine non danno origine di per sé stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali e non impongono requisiti eccessivamente severi, né richiedono l’osservanza di determinate condizioni non connesse alla produzione o alla lavorazione, a titolo di requisito essenziale per la determinazione del paese d’origine. Tuttavia i costi non direttamente connessi alla fabbricazione o lavorazione possono essere inclusi ai fini dell’applicazione del criterio della percentuale ad valorem (…);
(…)».
Diritto dell’Unione
Normativa in materia doganale
– Codice doganale comunitario
3 L’articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), era del seguente tenore:
«Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità [europea] alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente (…) alle merci così ottenute l’origine del paese in cui è effettuata».
– Codice doganale dell’Unione
4 I considerando 9 e 55 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione») dispongono quanto segue:
«(9) L’Unione [europea] si fonda sull’unione doganale. Nell’interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali dell’Unione, è opportuno riunire l’attuale normativa doganale in un codice. Partendo dal principio di un mercato interno, tale codice dovrebbe contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l’applicazione delle misure tariffarie e altre misure di politica comune introdotte a livello dell’Unione in relazione agli scambi di merci tra l’Unione e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione, tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. (…)
(…)
(55) In base al principio di proporzionalità, enunciato all’articolo 5 [TUE], è necessario e opportuno, per conseguire gli obiettivi fondamentali di consentire l’efficace funzionamento dell’Unione doganale e di attuare la politica commerciale comune, stabilire le norme e le procedure generali applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione o in uscita da esso. (…)».
5 L’articolo 33 di tale codice così dispone:
«1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, (…) decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine [in prosieguo: le “decisioni IVO”].
(…)
3. Le decisioni (…) IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.
(…)».
6 Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 11, del suddetto codice:
«La Commissione [europea] può adottare decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare decisioni (…) IVO al fine di assicurare una classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell’origine delle merci».
7 L’articolo 59 del medesimo codice dispone quanto segue:
«Gli articoli 60 e 61 stabiliscono le norme per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci ai fini dell’applicazione:
a) della tariffa doganale comune (…);
b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell’Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci; e
c) delle altre misure dell’Unione relative all’origine delle merci».
8 L’articolo 60 del codice doganale dell’Unione prevede quanto segue:
«1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».
9 L’articolo 62 di tale codice enuncia quanto segue:
«Alla Commissione è conferito il potere di adottare (…) atti delegati che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell’origine non preferenziale ai fini dell’applicazione delle misure dell’Unione di cui all’articolo 59 siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente all’articolo 60».
– Regolamento delegato (UE) 2015/2446
10 Ai sensi del considerando 21 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 (…) in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 1):
«Al fine di evitare manipolazioni dell’origine di merci importate allo scopo di eludere l’applicazione di misure di politica commerciale, in alcuni casi l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale dovrebbe essere considerata non economicamente giustificata».
11 L’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446, intitolato «Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate (Articolo 60, paragrafo 2, del codice [doganale dell’Unione])», era così formulato:
«Un’operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 59 del codice [doganale dell’Unione].
(…)
Per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi».
Normativa relativa alla politica commerciale comune
– Regolamento (UE) n. 654/2014
12 L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU 2014, L 189, pag. 50) così dispone:
«Il presente regolamento si applica:
(…)
c) per il riequilibrio delle concessioni o di altri obblighi, a cui può dare diritto l’applicazione di una misura di salvaguardia da parte di un paese terzo, a norma dell’articolo 8 dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia o delle disposizioni in materia di norme di salvaguardia inserite in altri accordi commerciali internazionali, inclusi quelli regionali o bilaterali;
(…)».
13 L’articolo 4 del regolamento n. 654/2014 prevede quanto segue:
«1. Se è necessario intervenire al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione nei casi di cui all’articolo 3, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le opportune misure di politica commerciale. (…)
2. Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:
(…)
c) in caso di riequilibrio di concessioni o di altri obblighi a norma di disposizioni sulle misure di salvaguardia negli accordi commerciali internazionali, l’intervento dell’Unione è sostanzialmente equivalente al livello delle concessioni o degli altri obblighi interessati dalla misura di salvaguardia, conformemente alle condizioni dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia o delle disposizioni in materia di misure di salvaguardia in altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, a norma dei quali si applica la misura di salvaguardia;
(…)».
– Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724
14 L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (GU 2018, L 122, pag. 14), è redatto nel seguente modo:
«La Commissione informa immediatamente per iscritto, e in ogni caso non oltre il 18 maggio 2018, il Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC che, salvo sua disapprovazione, l’Unione europea sospende, a partire dal 20 giugno 2018, l’applicazione agli scambi con gli Stati Uniti delle concessioni tariffarie di cui all’[Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)] del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato I e all’allegato II, per consentire l’applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti».
– Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886
15 Conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (GU 2018, L 158, pag. 5), l’Unione applica dazi doganali supplementari sulle importazioni nell’Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, tra i quali figurano i motocicli con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm³. Dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2018/886 risulta che tali prodotti sono oggetto, oltre all’aliquota del dazio convenzionale del 6%, di dazi doganali supplementari all’aliquota del 25% in una prima fase, a decorrere dal 22 giugno 2018, poi di altri dazi doganali supplementari all’aliquota del 25% in una seconda fase a decorrere, in sostanza, dal 1º giugno 2021 al più tardi.
Fatti
16 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 20 a 38 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.
17 Nel giugno 2018 il governo degli Stati Uniti d’America ha istituito dazi doganali supplementari del 25% e del 10%, rispettivamente, sulle importazioni di acciaio e sulle importazioni di alluminio provenienti dall’Unione, allo scopo di favorire e aumentare la produzione nazionale di tali prodotti. In risposta all’istituzione di tali dazi doganali supplementari, la Commissione ha adottato il regolamento 2018/886, che prevede l’applicazione di dazi doganali supplementari all’importazione di prodotti originari degli Stati Uniti, compresi i motocicli a motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm³.
18 La Harley-Davidson Inc., un’impresa americana specializzata nella costruzione di motocicli, è venuta a conoscenza di questi ultimi dazi doganali supplementari in seguito alla pubblicazione di tale regolamento di esecuzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
19 Il 25 giugno 2018 la Harley-Davidson ha presentato alla Securities and Exchange Commission (commissione delle operazioni di borsa, Stati Uniti) una relazione su un modulo intitolato «Form 8-K Current Report»; in prosieguo: il «modulo 8-K»), destinata ad informare i suoi azionisti dell’applicazione dei dazi doganali supplementari adottati dall’Unione mediante il regolamento di esecuzione 2018/886, e delle loro conseguenze sulla sua attività.
20 Nel modulo 8-K, la Harley-Davidson ha, in particolare, indicato quanto segue:
«L’Unione europea ha adottato dazi doganali su diversi prodotti fabbricati negli Stati Uniti, tra cui i motocicli Harley-Davidson. Tali dazi, entrati in vigore il 22 giugno 2018, sono stati imposti in risposta ai dazi doganali che gli Stati Uniti hanno imposto sull’acciaio e l’alluminio esportati dal[l’Unione] verso gli Stati Uniti.
Di conseguenza, i dazi doganali [dell’Unione] sui motocicli Harley-Davidson esportati dagli Stati Uniti sono passati dal 6% al 31%. La Harley-Davidson ritiene che tali dazi doganali comporteranno un costo supplementare di circa 2 200 [dollari statunitensi (USD)] per motociclo esportato dagli Stati Uniti verso [l’Unione].
(…)
Per far fronte ai costi sostanziali di tale onere tariffario a lungo termine, la Harley-Davidson attuerà un piano per spostare la produzione dei motocicli destinati all’[Unione] dagli Stati Uniti verso i suoi impianti internazionali, al fine di evitare l’onere tariffario. La Harley-Davidson prevede che l’aumento della produzione nelle fabbriche internazionali richiederà investimenti supplementari e potrebbe necessitare di un periodo di almeno 9-18 mesi prima di essere completamente realizzato».
21 A seguito della pubblicazione del modulo 8-K, la Harley-Davidson ha scelto la sua fabbrica in Thailandia come sito di produzione di alcuni dei motocicli destinati al mercato dell’Unione.
22 Harley-Davidson ha voluto ottenere rassicurazioni in merito alla determinazione del paese di origine di tali motocicli. Pertanto, la Harley-Davidson e la Neovia Logistics Services International, un intermediario che fornisce servizi di assistenza logistica alla Harley-Davidson nell’ambito delle sue operazioni di importazione di motocicli nell’Unione tramite il Belgio, hanno depositato congiuntamente, presso le autorità doganali belghe, il 25 gennaio 2019, due prime domande formali di decisioni IVO, riguardanti due famiglie di motocicli. Altre tre domande di decisioni IVO, riguardanti altre tre famiglie di motocicli, sono state depositate successivamente.
23 Il 31 gennaio 2019 le autorità belghe hanno partecipato ad una riunione con la Commissione in merito alle prime due domande di decisioni IVO. Al termine di tale riunione, la Commissione ha emesso un parere informale secondo il quale, alla luce delle informazioni contenute nel modulo 8-K, il criterio della giustificazione economica, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446, avrebbe potuto non essere soddisfatto. Nonostante le richieste delle autorità belghe, la Commissione non ha tuttavia mai emesso un parere formale in merito all’applicabilità di tale disposizione ai fatti del caso di specie.
24 Il 24 giugno 2019, in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, le autorità doganali belghe hanno adottato due decisioni IVO, con le quali esse hanno riconosciuto e certificato che le due famiglie di motocicli di cui alle prime due domande di decisioni IVO, menzionate al punto 22 della presente sentenza, erano originarie della Thailandia. Le altre tre domande di decisioni IVO, anch’esse menzionate al punto 22 supra, sono state successivamente oggetto del medesimo trattamento da parte di tali autorità. Le prime due decisioni IVO sono state notificate alla Commissione dalle suddette autorità il 21 agosto 2019.
25 Il 5 ottobre 2020 la Commissione ha informato le autorità belghe della sua intenzione di chiedere loro di revocare le prime due decisioni IVO. Il 13 novembre 2020 le autorità belghe hanno risposto alla Commissione affermando che si opponevano a una tale domanda di revoca. Il 23 dicembre 2020 la Commissione ha avviato un procedimento formale ai fini dell’adozione della decisione impugnata.
26 Il 5 marzo 2021 la Commissione ha sottoposto il progetto di decisione impugnata a tutte le delegazioni nazionali del comitato del codice doganale, sezione «Origine», nell’ambito di una procedura consultiva scritta. Quattro Stati membri hanno inviato osservazioni sul progetto di decisione impugnata e si sono opposti al parere espresso dalla Commissione in tale progetto. Il 29 marzo 2021 la Commissione ha inviato una nota di sintesi al comitato del codice doganale, sezione «Origine», nella quale ha indicato che i 23 Stati membri che non avevano preso posizione avevano tacitamente acconsentito al progetto di decisione impugnata.
27 Il 31 marzo 2021 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che ha notificato al Regno del Belgio il 6 aprile 2021 e che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il giorno successivo, chiedendo alle autorità belghe di revocare le prime due decisioni IVO.
28 Ai considerando 6, 7 e 9 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato quanto segue:
«(6) Dopo la pubblicazione delle misure di politica commerciale dell’Unione europea, [la Harley-Davidson] ha segnalato con il modulo 8-K (…), presentato alla [commissione delle operazioni di borsa], il 25 giugno 2018, il proprio piano di trasferire la produzione di determinati motocicli destinati al mercato dell’Unione europea dagli Stati Uniti d’America ai suoi stabilimenti internazionali situati in un altro paese per evitare le misure di politica commerciale dell’Unione europea.
(7) Anche se il fatto di evitare le misure di politica commerciale può non essere necessariamente l’unico scopo del trasferimento della produzione, le condizioni di cui all’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato [2015/2446] sono soddisfatte sulla base di tutti i fatti disponibili. Le operazioni di lavorazione o trasformazione effettuate nell’ultimo paese di produzione non sono pertanto considerate economicamente giustificate. Di conseguenza la determinazione dell’origine non preferenziale dei motocicli deve basarsi sul terzo comma del medesimo articolo 33.
(…)
(9) Poiché la determinazione dell’origine non preferenziale dei motocicli coperti dalle decisioni IVO di cui all’allegato non si fonda sulla norma di cui all’articolo 33, terzo comma, del regolamento delegato [2015/2446], la Commissione ritiene tale determinazione dell’origine non preferenziale incompatibile con l’articolo 60, paragrafo 2, del codice [doganale dell’Unione], in combinato disposto con l’articolo 33 del regolamento delegato [2015/2446]».
29 A seguito dell’adozione della decisione controversa, le autorità belghe, con lettera del 16 aprile 2021 inviata alla Neovia Logistics Services International, hanno informato le ricorrenti che esse revocavano le cinque decisioni IVO adottate riguardanti l’importazione nell’Unione dei motocicli fabbricati in Thailandia dalla Harley-Davidson.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
30 Con i loro ricorsi dinanzi al Tribunale, la Harley-Davidson Europe e la Neovia Logistics Services International hanno chiesto, in particolare, l’annullamento della decisione controversa.
31 Nell’ambito di tale ricorso, le ricorrenti hanno dedotto sei motivi di annullamento, vertenti:
– il primo, su una violazione dell’obbligo di motivazione e della procedura consultiva preliminare all’adozione della decisione impugnata;
– il secondo, su un errore manifesto di valutazione;
– il terzo, su un’interpretazione e su un’applicazione errate dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446;
– il quarto, sull’illegittimità dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446;
– il quinto, sulla violazione di principi generali del diritto dell’Unione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e
– il sesto, su un abuso di potere della Commissione a fini politici.
32 Con la sentenza impugnata, avendo respinto tali sei motivi di annullamento, il Tribunale ha respinto integralmente detto ricorso.
Domande delle parti in sede di impugnazione
33 Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– annullare la decisione controversa, e
– condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla Corte e al Tribunale.
34 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare le ricorrenti alle spese.
Sull’impugnazione
35 A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono tre motivi, vertenti, il primo, su un’errata interpretazione dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446, il secondo, presentato in via subordinata, su un superamento dei limiti della delega contenuta nell’articolo 62 del codice doganale dell’Unione e, il terzo, su una violazione del diritto a una buona amministrazione.
Sul primo motivo di impugnazione, vertente su un’errata interpretazione dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446
Argomenti delle parti
36 Il primo motivo di impugnazione, che è suddiviso in tre parti, riguarda l’interpretazione adottata dal Tribunale dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446.
37 Con la prima parte di tale motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha tenuto conto dello scopo e del contesto di tale disposizione.
38 L’obiettivo della disposizione suddetta consisterebbe nel precisare il contenuto dell’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione, che definirebbe l’origine di un prodotto secondo un criterio fattuale, consistente nell’identificare l’ultimo paese o territorio in cui è stato apportato un valore aggiunto significativo. Il Tribunale avrebbe trasformato tale criterio oggettivo in un criterio soggettivo, consentendo alla Commissione di procedere ad una valutazione gerarchica di elementi soggettivi.
39 Orbene, l’articolo 25 del codice doganale comunitario, che si fondava su un criterio soggettivo, sarebbe stato abrogato in ragione dei problemi sistemici e delle difficoltà di attuazione che esso poneva. Tale criterio costituiva, secondo le ricorrenti, un fattore di incertezza giuridica ed era in contrasto con l’articolo 2 dell’accordo relativo alle norme in materia di origine, il quale vieta che queste ultime siano utilizzate come strumenti per perseguire obiettivi di natura commerciale o che prevedano condizioni non connesse alla produzione o alla lavorazione.
40 L’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446, come interpretato nella sentenza impugnata, introdurrebbe una presunzione, estremamente difficile da confutare, secondo la quale, nell’ipotesi in cui una delocalizzazione coincida con l’adozione di una misura di politica commerciale, l’elusione di tale misura costituisce il motivo principale di tale delocalizzazione, senza tener conto delle giustificazioni economiche di quest’ultima.
41 Inoltre, alla luce dell’obiettivo, indicato al considerando 21 del regolamento delegato 2015/2446, consistente nell’evitare «manipolazioni» dell’origine delle merci importate allo scopo di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale, l’articolo 33 di tale regolamento delegato sarebbe una clausola anti-elusione, che dovrebbe, come in materia fiscale o di dazi antidumping, essere interpretata restrittivamente. Tale disposizione riguarderebbe unicamente le delocalizzazioni non aventi manifestamente alcun senso in assenza delle misure di politica commerciale di cui trattasi, come l’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).
42 Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha interpretato l’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446 in modo tale che qualsiasi reazione di un’impresa a misure di politica commerciale dell’Unione costituisce, in modo pressoché inconfutabile, una violazione di tale disposizione.
43 Invece di stabilire se la delocalizzazione avesse un motivo plausibile non connesso all’elusione di misure di politica commerciale dell’Unione, il Tribunale avrebbe autorizzato, in pratica, la Commissione a ridefinire il paese d’origine in modo che quest’ultimo corrispondesse agli obiettivi di tali misure. Esso avrebbe imposto alle ricorrenti l’onere di confutare la presunzione di violazione dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446, sebbene un operatore economico sia libero di determinare la propria politica commerciale in funzione di considerazioni di efficacia commerciale, come, ad esempio, qualora eserciti il suo diritto di strutturare la propria attività in modo da limitare la sua contribuzione fiscale, che sarebbe stato riconosciuto al punto 73 della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C‑255/02, EU:C:2006:121).
44 Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446 non restringa la libertà d’impresa, mentre l’interpretazione accolta nella sentenza impugnata limiterebbe indebitamente la libertà delle imprese di scegliere il loro luogo di produzione. Il fatto che, secondo il ragionamento del Tribunale, nuovi modelli di motocicli, che sono stati costruiti solo in Thailandia, dovrebbero essere considerati originari degli Stati Uniti costituirebbe un’ulteriore limitazione di tale libertà.
45 Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti affermano che la sentenza impugnata contiene un errore di diritto quanto al livello di prova che la Commissione dovrebbe raggiungere per far gravare sull’operatore economico l’onere di dimostrare che la delocalizzazione della propria attività è economicamente giustificata. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore nel ritenere che una coincidenza temporale tra l’adozione di una misura di politica commerciale e la delocalizzazione sia sufficiente a stabilire la presunzione secondo cui quest’ultima non è economicamente giustificata. Esso avrebbe erroneamente interpretato, con il suo ragionamento, il punto 29 della sentenza del 13 dicembre 1989, Brother International (C‑26/88, EU:C:1989:637).
46 Peraltro, il Tribunale avrebbe interpretato in maniera selettiva la nozione di «elementi disponibili», ai sensi dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446, basandosi unicamente sul modulo 8-K per far gravare l’onere della prova sulle ricorrenti. Poiché tale disposizione obbligava il Tribunale ad esaminare tutti gli elementi disponibili, quest’ultimo, astenendosi dal prendere in considerazione elementi di prova successivi alla pubblicazione di tale formulario, avrebbe snaturato tali elementi e commesso un errore manifesto di valutazione. Alla luce degli elementi di prova esistenti, la Corte dovrebbe constatare che il Tribunale è incorso in un errore, in quanto, se è vero che l’adozione della misura di politica commerciale di cui trattasi sarebbe stata il fatto generatore della delocalizzazione, quest’ultima non avrebbe necessariamente avuto come scopo principale o prevalente di sottrarsi a tale misura.
47 La Commissione ritiene che gli argomenti sviluppati nell’ambito della terza parte del primo motivo di impugnazione, relativi allo snaturamento degli elementi di prova, siano irricevibili, in quanto le ricorrenti non hanno spiegato con precisione quali sarebbero gli errori di analisi del Tribunale. In ogni caso, tale motivo sarebbe infondato.
Giudizio della Corte
48 Con le prime due parti del primo motivo di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver interpretato erroneamente il criterio previsto all’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446, in forza del quale un’operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o in un altro territorio non è considerata economicamente giustificata «se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 59 del codice [doganale dell’Unione]», come quelle di cui trattasi nel caso di specie.
49 In primo luogo, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato l’espressione «lo scopo di tale operazione era quello di evitare», contenuta in tale disposizione, tenendo conto del fatto che il termine «scopo» è utilizzato in tale espressione al singolare, nel senso che, sebbene la scelta di delocalizzare la produzione possa non avere come unico scopo quello di evitare una misura di politica commerciale, tale obiettivo deve tuttavia essere determinante. Al punto 62 di tale sentenza, il Tribunale ha concluso che detta disposizione deve essere interpretata nel senso che, qualora, sulla base degli elementi disponibili, risulti che lo scopo principale o prevalente di una delocalizzazione era quello di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione, si deve allora ritenere che tale delocalizzazione non possa, in linea di principio, essere economicamente giustificata.
50 Orbene, tale considerazione non è viziata da alcun errore di diritto. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446 non può essere interpretato nel senso che esso riguarda unicamente le delocalizzazioni non aventi manifestamente alcun senso in assenza delle misure di politica commerciale di cui trattasi.
51 Sotto un primo profilo, nella parte in cui le ricorrenti invocano, per analogia, la sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C‑255/02, EU:C:2006:121), al punto 73 della quale la Corte ha dichiarato, in materia di imposta sul valore aggiunto, che un operatore economico è autorizzato a strutturare la propria attività in modo da limitare la sua contribuzione fiscale, occorre constatare che, anche a supporre che tale sentenza possa essere applicata per analogia alla situazione di cui trattasi nel caso di specie, l’argomento delle ricorrenti si basa su una lettura parziale della stessa.
52 Infatti, al punto 62 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dato all’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446 un’interpretazione analoga a quella accolta dalla Corte in materia di imposta sul valore aggiunto ai punti 75 e 86 della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C‑255/02, EU:C:2006:121), vale a dire che perché possa parlarsi di un comportamento abusivo, da un insieme di elementi oggettivi, deve risultare che le operazioni di cui trattasi hanno come scopo essenziale l’ottenimento di un vantaggio fiscale.
53 Sotto un secondo profilo, l’interpretazione accolta dal Tribunale al punto 62 della sentenza impugnata, secondo cui il criterio decisivo ai fini dell’applicazione di tale articolo 33 è lo scopo principale o prevalente di un’operazione, è necessaria per garantire l’effetto utile di tale disposizione. Infatti, quest’ultima sarebbe in gran parte privata della sua efficacia se dovesse essere interpretata nel senso che essa non si applica per il solo fatto che, oltre allo scopo principale o prevalente di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione, una delocalizzazione persegue anche altri obiettivi di ordine secondario.
54 Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446, che conferma in sostanza quella accolta dalla Commissione nella decisione controversa, lede la loro libertà d’impresa, occorre constatare che esse criticano il punto 184 di tale sentenza, formulato nell’ambito della risposta del Tribunale all’analogo argomento dedotto dinanzi ad esso. Per contro, le ricorrenti non fanno riferimento, nella loro impugnazione, al punto 183 di detta sentenza, con il quale il Tribunale ha constatato che esse non hanno precisato gli elementi di fatto idonei a dimostrare che la decisione controversa avrebbe limitato in modo sproporzionato il loro diritto di proprietà o la loro libertà d’impresa.
55 Inoltre, per quanto riguarda il punto 184 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ivi affermato, ad abundantiam, che un’eventuale limitazione del diritto di proprietà o della libertà d’impresa delle ricorrenti, quand’anche fosse dimostrata, sarebbe la conseguenza non della decisione controversa, bensì del regolamento di esecuzione 2018/886, che ha istituito i dazi doganali supplementari.
56 Pertanto, l’argomento delle ricorrenti relativo ad un’asserita violazione della loro libertà d’impresa è inoperante.
57 Sotto un quarto profilo, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti, non si può dedurre dal considerando 21 del regolamento delegato 2015/2446, secondo cui occorre evitare «manipolazioni» dell’origine delle merci importate allo scopo di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale, che l’articolo 33, primo comma, di tale regolamento delegato debba essere interpretato nel senso che esso riguarda unicamente le delocalizzazioni che non hanno manifestamente alcun senso in assenza delle misure di politica commerciale di cui trattasi, come avverrebbe nel caso dell’«elusione» dei dazi antidumping, definita all’articolo 13 del regolamento 2016/1036.
58 Innanzitutto, da quest’ultima disposizione non si può trarre alcun insegnamento ai fini dell’interpretazione dell’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446, dal momento che essa verte su un’altra materia ed è redatta in termini molto diversi da quelli di tale articolo 33, il quale non contiene né il termine «elusione» né la definizione dettagliata che l’articolo 13 del regolamento 2016/1036 fornisce di tale termine.
59 Occorre, poi, rilevare che l’espressione «manipolazioni», di cui al considerando 21 di tale regolamento delegato, può coprire un’ampia gamma di azioni volontarie che comportano un cambiamento di origine delle merci importate. Dalla formulazione stessa di tale considerando risulta che, tra tali azioni, quelle che occorre impedire sono quelle effettuate allo scopo di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale. Orbene, la menzione di tale scopo, peraltro senza indicazione del suo carattere esclusivo, sarebbe superflua e non avrebbe effetto utile se il termine «manipolazioni» fosse interpretato nel senso che esso si riferisce già, in quanto tale, alle sole azioni che non hanno altro scopo se non quello di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione, come quelle risultanti dal regolamento di esecuzione 2018/886.
60 Infine, poiché il termine «manipolazioni» non compare all’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446, esso non può, in ogni caso, consentire di interpretare tale disposizione in un modo che sia incompatibile con la sua formulazione e con la sua economia. Orbene, l’interpretazione proposta dalle ricorrenti non solo non trova alcun sostegno nel tenore letterale e nell’economia di detta disposizione, ma pregiudicherebbe altresì il suo effetto utile, come rilevato al punto 53 della presente sentenza.
61 Da quanto precede deriva che il Tribunale non è incorso in errori ai punti 58 e 62 della sentenza impugnata dichiarando che il criterio decisivo ai fini dell’applicazione dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446 è lo scopo principale o prevalente dell’operazione di cui trattasi.
62 In secondo luogo, sulla base di tale interpretazione, il Tribunale ha considerato, al punto 63 della sentenza impugnata, che, qualora, sulla base degli elementi disponibili, risulti che lo scopo principale o prevalente di una delocalizzazione fosse quello di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione, spetta all’operatore economico interessato fornire la prova che lo scopo principale o prevalente di tale delocalizzazione non era, nel momento in cui è intervenuta la decisione che la riguarda, evitare l’applicazione di tali misure. Secondo il Tribunale, una prova del genere si distingue dalla ricerca a posteriori di una giustificazione economica o della razionalità economica di tale operazione di delocalizzazione.
63 Con tale ragionamento, il Tribunale non ha affatto stabilito una presunzione assoluta o, quanto meno, estremamente difficile da confutare. Al contrario, esso ha semplicemente tratto le conseguenze dal fatto che lo scopo principale o prevalente dell’operazione di cui trattasi deve poter essere stabilito sulla base di elementi oggettivi, vale a dire gli elementi disponibili.
64 Infatti, dalla chiara formulazione dell’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446 risulta che tale disposizione è applicabile unicamente quando gli elementi disponibili sono idonei a dimostrare che l’obiettivo del comportamento dell’impresa interessata era quello di evitare l’applicazione della misura di politica commerciale in questione. Pertanto, è solo nell’ipotesi in cui ciò avvenga effettivamente che le autorità competenti sono tenute, in forza di tale disposizione, a considerare tale operazione come non economicamente giustificata.
65 Orbene, in un’ipotesi del genere, o non esistono elementi di fatto idonei a dimostrare che un altro obiettivo è lo scopo principale o prevalente di detta operazione, nel qual caso l’applicazione dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446 è obbligatoria, o tali elementi di fatto esistono, ma non sono a disposizione delle autorità competenti. In tale contesto, è giustificato che spetti all’impresa interessata, che è la più in grado, se non l’unica, di disporre di tali elementi, fornirli alle autorità competenti.
66 A tale proposito, l’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446 non definisce alcuna caratteristica particolare che gli elementi «disponibili» debbano presentare, segnatamente sul piano temporale. Pertanto, non è escluso che elementi diventino «disponibili» dopo la decisione di effettuare l’operazione di cui trattasi, o addirittura dopo la realizzazione di tale operazione. Tuttavia, lo scopo principale o prevalente dell’operazione suddetta può essere valutato solo, al più tardi, nel momento in cui essa è stata decisa, come confermato dall’impiego del passato nell’espressione «lo scopo (…) era quello di evitare l’applicazione». È del resto impossibile che tale decisione sia stata influenzata da considerazioni ad essa successive.
67 In terzo luogo, contrariamente all’argomento delle ricorrenti, dal ragionamento del Tribunale non risulta che sia consentito alla Commissione di procedere ad una valutazione soggettiva degli obiettivi di un’operazione o di presumere l’importanza rispettiva di tali obiettivi.
68 Vero è che l’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446 impone di identificare un elemento soggettivo, ossia l’intenzione di evitare l’applicazione di una misura di politica commerciale. Tuttavia, tale disposizione mira a determinate lo scopo principale o prevalente dell’operazione esaminata in modo obiettivo, basandosi sugli elementi disponibili. Pertanto, come indicato al punto 75 della sentenza impugnata, la constatazione del carattere determinante dell’intenzione di evitare l’applicazione di una misura di politica commerciale deve basarsi su elementi di prova oggettivi.
69 A tale riguardo, l’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446 presenta differenze fondamentali rispetto all’articolo 25 del codice doganale comunitario, che, riferendosi all’operazione di cui trattasi, utilizzava l’espressione «sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili» e prevedeva la possibilità di ricorrere a una presunzione al fine di stabilire un tale obiettivo. Di conseguenza, non sussiste alcuna incompatibilità tra la sentenza impugnata e la volontà del legislatore di abrogare quest’ultima disposizione.
70 Deriva dalle constatazioni che precedono che l’incompatibilità, dedotta dalle ricorrenti, dell’articolo 25 del codice doganale comunitario con l’articolo 2 dell’accordo relativo alle norme in materia di origine non può essere considerata rilevante ai fini della valutazione dell’interpretazione dell’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446 effettuata nella sentenza impugnata. Infatti, tale argomento delle ricorrenti è fondato sulla premessa che il Tribunale ha trasformato in criterio soggettivo il criterio oggettivo contenuto in detto articolo 33, primo comma. Orbene, come constatato ai punti 67 e 68 della presente sentenza, tale premessa è errata.
71 Alla luce di quanto precede, occorre respingere le prime due parti del primo motivo di impugnazione.
72 La terza parte del primo motivo di impugnazione verte sul regime probatorio stabilito ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata. Al punto 70, il Tribunale ha constatato una coincidenza temporale tra l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2018/886, che ha istituito i dazi doganali supplementari, e l’annuncio dell’operazione di delocalizzazione di cui trattasi. Facendo riferimento al punto 29 della sentenza del 13 dicembre 1989, Brother International (C‑26/88, EU:C:1989:637), il Tribunale ha considerato che una siffatta coincidenza temporale è tale da giustificare la presunzione secondo cui una delocalizzazione ha la finalità di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale.
73 Alla prima frase del punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che da tale punto 29 risulta che, in presenza di una siffatta coincidenza temporale, spetta all’operatore economico interessato dimostrare che vi era un motivo plausibile, diverso da quello di sottrarsi alle conseguenze scaturenti dalle disposizioni in questione, per la realizzazione delle operazioni di fabbricazione nel paese in cui la produzione è stata delocalizzata.
74 A tale proposito, occorre osservare che i punti 70 e 71 della sentenza impugnata non violano il senso del punto 29 della sentenza del 13 dicembre 1989, Brother International (C‑26/88, EU:C:1989:637), dedotto dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale. In tale punto 29, la Corte ha dichiarato che, in caso di coincidenza temporale tra l’entrata in vigore della normativa pertinente e il trasferimento del montaggio dei componenti di un prodotto, spetterà all’operatore economico interessato dimostrare che vi era un motivo plausibile di tale trasferimento al fine di confutare la presunzione secondo cui detto trasferimento è stato effettuato al fine di sottrarsi alle conseguenze scaturenti da tale normativa.
75 È vero che tale punto 29 contiene un’interpretazione dell’articolo 6, del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU 1968, L 148, pag. 1). Tale disposizione corrisponde, in sostanza, all’articolo 25 del codice doganale comunitario, il quale, come indicato al punto 69 della presente sentenza, è caratterizzato da differenze fondamentali rispetto all’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446, in quanto prevedeva espressamente la possibilità di ricorrere a una presunzione.
76 Ciò premesso, il ragionamento del Tribunale non è viziato da errore, poiché l’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446 impone di stabilire, sulla base degli elementi disponibili, lo scopo dell’operazione, che occorre interpretare come lo scopo principale o prevalente, come correttamente dichiarato dal Tribunale ai punti 58 e 62 della sentenza impugnata.
77 Orbene, al punto 70 della sua sentenza, il Tribunale si è a giusto titolo fondato sugli elementi disponibili, prendendo in considerazione sia lo scopo della delocalizzazione della sua produzione indicato dalla Harley-Davidson nel formulario 8-K, sia la coincidenza temporale tra l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2018/886 e l’annuncio di tale operazione di delocalizzazione.
78 Infatti, al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in particolare, constatato che, indicando unicamente, nel modulo 8-K, che essa intendeva, delocalizzando la propria produzione, «evitare l’onere tariffario» risultante dall’entrata in vigore dei dazi doganali supplementari, la Harley-Davidson aveva come scopo principale o prevalente quello di evitare l’applicazione di tali misure di politica commerciale. Il Tribunale ha sottolineato a tale proposito che risulta chiaramente dall’oggetto e dal contenuto del modulo 8-K che quest’ultimo, datato 25 giugno 2018, è stato pubblicato in reazione immediata alla pubblicazione del regolamento di esecuzione 2018/886, solo cinque giorni dopo detta pubblicazione e tre giorni dopo l’entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione.
79 Sulla base di tali elementi, il Tribunale poteva ritenere, senza violare l’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446, che fosse dimostrato prima facie che la delocalizzazione di cui trattasi aveva lo scopo di evitare l’applicazione delle misure di politica commerciale. Spettava, quindi, all’operatore economico interessato dimostrare che vi era un motivo plausibile diverso, il quale avrebbe dimostrato che lo scopo principale o prevalente dell’operazione era estraneo a tale obiettivo.
80 Per quanto riguarda l’asserito snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, occorre constatare che le ricorrenti chiedono, in realtà, una nuova valutazione degli elementi di prova, senza indicare in modo sufficientemente preciso lo snaturamento contestato al Tribunale né dimostrare gli errori di valutazione che, a loro avviso, avrebbero indotto quest’ultimo a commettere tale snaturamento. Tale contestazione è pertanto irricevibile in sede di impugnazione (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, Severstal e NLMK/Commissione, C‑747/21 P e C‑748/21 P, EU:C:2023:459, punto 52).
81 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere la terza parte del primo motivo di impugnazione e, pertanto, tale motivo nel suo insieme.
Sul secondo motivo di impugnazione, vertente sul superamento dei limiti della delega contenuta nell’articolo 62 del codice doganale dell’Unione
Argomenti delle parti
82 Con il secondo motivo, dedotto in via subordinata, le ricorrenti contestano al Tribunale un errore di diritto che sarebbe contenuto ai punti da 86 a 90 della sentenza impugnata. L’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446, come interpretato nella sentenza impugnata, violerebbe l’articolo 290 TFUE, modificando taluni elementi essenziali dell’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione.
83 Tale interpretazione sostituirebbe il criterio oggettivo previsto da detto articolo 60, paragrafo 2, fondato sulla giustificazione economica dell’operazione, con un criterio soggettivo, fondato sull’intenzione dell’operatore economico. Detta interpretazione equivarrebbe ad ammettere che la Commissione ha operato una scelta politica, contraria alla scelta politica del legislatore che consisteva, abrogando l’articolo 25 del codice doganale comunitario, nel rinunciare a tale criterio soggettivo. La medesima interpretazione pregiudicherebbe la gerarchia delle norme e la certezza del diritto creando un diritto diverso nell’atto delegato rispetto all’atto legislativo.
84 La Commissione contesta tale argomento.
Giudizio della Corte
85 Il secondo motivo di impugnazione è diretto a far dichiarare l’illegittimità dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446 come interpretato dal Tribunale.
86 Poiché le disposizioni del diritto dell’Unione non possono essere considerate invalide qualora possano ricevere un’interpretazione che ne garantisca la conformità con le norme di diritto di rango superiore [v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2023, Ligue des droits humains (Verifica del trattamento dei dati da parte dell’autorità di controllo), C‑333/22, EU:C:2023:874, punto 57], tale motivo può essere inteso solo come diretto a contestare, in sostanza, l’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446.
87 Ciò posto, l’argomento delle ricorrenti parte dalla premessa che il Tribunale ha interpretato l’articolo 33, primo comma, del regolamento delegato 2015/2446 come contenente un criterio soggettivo. Orbene, come indicato ai punti 67 e 68 della presente sentenza, tale premessa è errata.
88 Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione.
Sul terzo motivo di impugnazione, vertente su una violazione del principio del diritto ad una buona amministrazione
Argomenti delle parti
89 Il terzo motivo d’impugnazione consta di due parti.
90 Con la prima parte, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo dichiarato, ai punti da 166 a 169 della sentenza impugnata, che la violazione da parte della Commissione del diritto di essere ascoltato non giustifica l’annullamento della decisione controversa. Dal punto 46 della sentenza del 21 settembre 2017, Feralpi/Commissione (C‑85/15 P, EU:C:2017:709), e dal punto 56 della sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service (C‑265/17 P, EU:C:2019:23), risulterebbe che tale diritto costituisce una forma sostanziale. Il punto decisivo sarebbe determinare se l’impresa interessata avrebbe potuto avere una possibilità, anche minima, di difendersi più efficacemente.
91 Tale criterio sarebbe soddisfatto nel caso di specie, poiché le ricorrenti avrebbero potuto far valere numerose prove fattuali, prodotte dinanzi al Tribunale, del fatto che la delocalizzazione era economicamente giustificata. Occorrerebbe altresì tener conto dell’inversione dell’onere della prova in ragione della presunzione stabilita nell’applicazione dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446.
92 Quand’anche la corretta applicazione nel caso di specie dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446 dipendesse unicamente da punti di diritto, circostanza che le ricorrenti contestano alla luce dei punti 64 e 72 della sentenza impugnata, il diritto di dedurre argomenti giuridici farebbe parte del diritto di essere ascoltato, in particolare tenuto conto delle divergenze di vedute tra la Commissione e le autorità belghe e del rifiuto di tale istituzione di fornire un parere formale sull’interpretazione dell’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446.
93 Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha interpretato in modo errato i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto nonché il diritto ad una buona amministrazione.
94 In primo luogo, il Tribunale avrebbe ignorato, ai punti da 145 a 147 della sentenza impugnata, i punti da 10 a 12 della sentenza del 3 marzo 1982, Alpha Steel/Commissione (14/81, EU:C:1982:76), e i punti da 35 a 38 della sentenza del 17 aprile 1997, de Compte/Parlamento (C‑90/95 P, EU:C:1997:198), da cui risulterebbe che l’incompatibilità di un atto giuridico con il diritto dell’Unione non costituisce un ostacolo assoluto all’applicazione del principio del legittimo affidamento. A tale riguardo, il punto decisivo sarebbe se tale atto conferisca un vantaggio ad un individuo.
95 Nel caso di specie, le decisioni IVO avrebbero creato aspettative legittime, sulla base delle quali sarebbero state adottate decisioni commerciali importanti, aventi effetti a lungo termine. Di conseguenza, la decisione controversa avrebbe dovuto intervenire entro un termine ragionevole. Poiché le decisioni IVO sono valide tre anni in forza dell’articolo 33, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, la loro revoca circa due anni dopo la loro adozione lederebbe manifestamente il principio della certezza del diritto e creerebbe un pregiudizio per le ricorrenti. Inoltre, l’articolo 33 del regolamento delegato 2015/2446 non può essere qualificato come «preciso», qualificazione che sarebbe in contraddizione con il carattere inedito della revoca di una decisione IVO da parte della Commissione.
96 In secondo luogo, l’analisi relativa alla durata del procedimento seguito dalla Commissione, contenuta ai punti 175 e 176 della sentenza impugnata, non sarebbe fondata in diritto. A tale proposito, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto dell’importanza della causa per la persona interessata. Il periodo rilevante sarebbe quello compreso tra, da un lato, il 31 gennaio 2019, data delle prime discussioni della Commissione con le autorità belghe, o, in subordine, il 24 giugno 2019, data di adozione delle prime due decisioni IVO da parte delle autorità belghe, e, dall’altro, il 7 aprile 2021, data di pubblicazione della decisione controversa. La durata del procedimento di adozione della decisione controversa, di 21 o di 26 mesi, non sarebbe giustificata alla luce dell’asserita evidente illegittimità delle decisioni IVO. In ogni caso, una tale durata andrebbe ben al di là di quanto è accettabile.
97 La violazione del diritto ad una buona amministrazione e del principio generale del diritto dell’Unione che esige di agire entro un termine ragionevole imporrebbe, a prescindere dal fatto che tale ritardo abbia comportato o meno una violazione dei diritti della difesa, di annullare tanto la sentenza impugnata quanto la decisione controversa, essendo preclusa alla Commissione la possibilità di agire tardivamente.
98 La Commissione contesta tale argomento.
Giudizio della Corte
99 La prima parte del terzo motivo di impugnazione riguarda i punti da 166 a 169 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale, pur avendo riconosciuto che la Commissione era venuta meno al suo obbligo di ascoltare le ricorrenti prima dell’adozione della decisione controversa, ha dichiarato che tale irregolarità non era sufficiente a comportare l’annullamento di tale decisione. Così facendo, il Tribunale, secondo le ricorrenti, ha applicato criteri diversi da quelli derivanti dalla giurisprudenza della Corte.
100 A tale proposito, al punto 162 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte secondo la quale, affinché la violazione del diritto di essere ascoltato possa comportare l’annullamento dell’atto in questione, deve sussistere la possibilità che il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato diverso (sentenza del 5 maggio 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, punto 49). Tale criterio è altresì ricordato, in sostanza, al punto 167 della sentenza impugnata.
101 Facendo riferimento, per analogia, al punto 98 della sentenza del 29 giugno 2006, SGL Carbon/Commissione (C‑308/04 P, EU:C:2006:433), il Tribunale ha altresì dichiarato, al punto 162 della sentenza impugnata, che spetta al ricorrente fornire la prova, presentando elementi concreti o almeno argomenti o indizi sufficientemente affidabili e precisi, che la decisione della Commissione avrebbe potuto essere diversa, consentendo così di caratterizzare concretamente una violazione dei diritti della difesa.
102 Così facendo, il Tribunale ha correttamente individuato la giurisprudenza della Corte pertinente per quanto riguarda il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, quale risulta dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali.
103 Infatti, da un lato, il punto 46 della sentenza del 21 settembre 2017, Feralpi/Commissione (C‑85/15 P, EU:C:2017:709), dedotto dalle ricorrenti, si riferisce al diritto a un’audizione quale previsto nel quadro specifico del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18).
104 Dall’altro lato, al fine di ottenere l’annullamento di un atto impugnato sulla base dell’articolo 263 TFUE, spetta alla persona che fa valere una violazione dei suoi diritti della difesa dimostrare che esiste una possibilità che il procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione di tale atto avrebbe potuto portare ad un risultato diverso (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punto 79 e giurisprudenza ivi citata). A tale proposito, sebbene non si possa imporre alla persona che fa valere una siffatta irregolarità di dimostrare che, in sua assenza, l’atto in questione avrebbe avuto un contenuto più favorevole ai suoi interessi, quest’ultima deve nondimeno provare, in concreto, che tale ipotesi non è del tutto esclusa (sentenza del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 170 e giurisprudenza ivi citata).
105 In applicazione di tale criterio, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale, dopo aver constatato, al punto 166 della sentenza impugnata, una violazione del diritto di essere ascoltato delle ricorrenti, ha considerato, ai punti da 167 a 170, che le prove di fatto del fatto che la delocalizzazione era «economicamente giustificata» a causa degli incrementi di efficienza economica attesi non erano idonee a creare una possibilità che il procedimento amministrativo potesse portare ad un risultato diverso.
106 Infatti, è sufficiente rilevare al riguardo che, al punto 170 di tale sentenza, al quale non si riferisce direttamente la presente impugnazione e che rinvia ai punti 65 e 66 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che le ricorrenti non hanno prodotto dinanzi ad esso elementi concreti idonei a dimostrare che la delocalizzazione in questione era stata giustificata principalmente da considerazioni estranee all’istituzione dei dazi doganali supplementari previsti dal regolamento di esecuzione n. 2018/886.
107 In tali circostanze, la prima parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta.
108 La seconda parte del terzo motivo di impugnazione verte sulla violazione del principio del legittimo affidamento e sulla violazione del diritto delle ricorrenti ad una buona amministrazione che deriverebbe dalla durata del procedimento seguito dalla Commissione.
109 In primo luogo, al punto 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, senza che ciò sia contestato nell’ambito della presente impugnazione, che una decisione IVO, adottata in applicazione dell’articolo 33 del codice doganale dell’Unione, non ha come obiettivo e non può avere l’effetto di garantire definitivamente all’operatore economico che l’origine delle merci cui tale decisione si riferisce non sarà successivamente modificata, dato che, in forza dell’articolo 34, paragrafo 11, di tale codice, la Commissione può adottare decisioni che chiedono agli Stati membri di revocare decisioni IVO al fine di garantire una classificazione tariffaria o una determinazione dell’origine corrette e uniformi delle merci.
110 Così facendo, il Tribunale ha effettuato un’interpretazione esatta dell’articolo 33 e dell’articolo 34, paragrafo 11, del codice doganale dell’Unione, la quale, del resto, non è stata contestata dalle ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione. Tale interpretazione costituisce un fondamento sufficiente per respingere l’argomento di primo grado vertente sulla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento. Di conseguenza, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 105 delle sue conclusioni, i motivi con cui il Tribunale, ai punti da 145 a 147 della sentenza impugnata, ha respinto tale argomento rivestono un carattere sovrabbondante rispetto a quelli di cui al punto 144 di tale sentenza. Le censure delle ricorrenti che si riferiscono ai punti da 145 a 147 di detta sentenza devono, quindi, essere respinte in quanto inconferenti.
111 In secondo luogo, al punto 164 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, basandosi sulla giurisprudenza della Corte, che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa. La rilevanza della controversia per l’interessato fa parte di tali circostanze, ma si tratta solo di una circostanza tra le atre (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Klein/Commissione, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, punto 72 e giurisprudenza ivi citata), che spetta al Tribunale valutare in quanto elemento di fatto.
112 Inoltre, la ragionevolezza della durata del procedimento non può essere stabilita facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato in astratto (sentenza del 12 maggio 2022, Klein/Commissione, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, punto 86). Lo stesso vale per la determinazione del dies a quo per il calcolo di tale durata, in assenza, come nel caso di specie, di indicazioni precise nelle disposizioni applicabili.
113 In tale contesto, gli argomenti delle ricorrenti possono essere accolti solo ove sia dimostrato che il Tribunale ha snaturato i fatti. Orbene, le ricorrenti non deducono un tale snaturamento, limitandosi, in sostanza, a chiedere una nuova valutazione dei fatti, il che non rientra nella competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, Anglo Austrian AAB/BCE e Far-East, C‑579/22 P, EU:C:2024:731, punto 147 e giurisprudenza ivi citata).
114 In tali circostanze, la seconda parte del terzo motivo di impugnazione deve, altresì, essere respinta. Pertanto, tale motivo di impugnazione deve essere integralmente respinto.
115 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, poiché nessuno dei motivi di impugnazione è accolto, quest’ultima deve essere respinta.
Sulle spese
116 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.
117 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
118 Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Harley-Davidson Europe Ltd e la Neovia Logistics Services International NV sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.