Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Campania, sezione 4, sentenza n. 1886 depositata l’ 8 febbraio 2023
L’esenzione IMU, riservata dalla Legge 147/2012 agli alloggi sociali, si estende anche alle unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale rappresentata dalla salvaguardia della coesione sociale, dalla riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (ex Commissione Tributaria Provinciale di Napoli) il 10/6/2022, l’Ente I.A.C.P. della Provincia di Napoli in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio De Lucia, impugnava l’avviso di accertamento sopra riportato notificato dal Comune di Mugnano di Napoli per Imu anno 2016.
I motivi di opposizione indicati dall’Ente ricorrente erano: 1) la decadenza del Comune impositore dal diritto al recupero dell’Imu 2016 e la prescrizione del credito azionato; 2) l’illegittimità dell’accertamento per mancato riconoscimento dell’esenzione Imu per gli alloggi sociali; 3) la non applicabilità delle sanzioni per la presenza di obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione delle disposizioni normative in materia.
Si costituiva in giudizio il Comune di Mugnano di Napoli che controdeduceva in ordine alle doglianze di parte attorea e chiedeva il rigetto del ricorso.
All’udienza del 6.12.2022 ha luogo la trattazione del processo e la causa viene decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo all’invocata decadenza del Comune dal diritto al recupero dell’imposta, essa non è intervenuta.
Nel caso in esame è stato rispettato il termine previsto dal comma 163 dell’art. 1 della legge 296/2006, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il termine del 31 dicembre 2021 è stato poi prorogato dal D.l. 18/2020 di 85 giorni al 26 marzo 2022, posteriore rispetto alla data di notifica del 14 marzo 2022.
Circa l’applicazione dell’esenzione sugli immobili assoggettati ad Imu dal Comune di Mugnano di Napoli nell’atto impugnato va operata una distinzione.
La legge 147/2014 ha stabilito che l’Imu non si applica agli alloggi sociali, così come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008. A norma dell’art. 1 comma 2 del detto decreto per alloggio sociale deve intendersi l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
Gli immobili di proprietà dell’Ente ricorrente, appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, costituendo abitazione principale degli assegnatari degli alloggi, rientrano certamente nella definizione data di alloggi sociali e godono quindi dell’esenzione Imu prevista dal modificato art. 13 comma 2 del d.l. 201 del 2013, al pari degli immobili adibiti dai proprietari ad abitazione principale. Inoltre, l’esenzione non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili (Cass.sez.V, sent. n. 23680 del 28/10/2020).
L’esenzione non può invece essere applicata agli immobili diversi da quelli di categoria A, mancando il requisito intrinseco della natura alloggiativa e non essendo nemmeno provato un ipotetico vincolo pertinenziale con gli immobili di categoria A.
Per le suesposte considerazioni la Corte accoglie parzialmente il ricorso, annullando tutti gli importi richiesti, comprese le sanzioni e gli interessi, per gli immobili di categoria A e rigetta per il resto.
Le sanzioni saranno applicate per gli immobili di categoria diversa dalla A, non sussistendo per detti immobili condizioni di incertezza sull’applicazione della norma.
L’accoglimento parziale comporta la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, annullando tutti gli importi richiesti per gli immobili di categoria catastale A, rigetta per il resto. Compensa le spese.
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