Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 35, sentenza n. 8455 depositata il 2 settembre 2022 – L’obbligo di motivazione deve essere soddisfatto ab origine. La motivazione è un requisito intrinseco dell’atto. Non è ammessa cioè la motivazione postuma. L’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità portuale.