Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 31, sentenza n. 9104 depositata il 28 giugno 2023
prescrizione quinquennale per i tributi locali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 204.05.2022 M. P., rappresentata e difesa come in atti, impugnava cartella di pagamento n.07120200075641932000 di ?. 437,45 notificata il 03.03.2022, con cui apprendeva l’esistenza di un presunto credito vantato nei suoi confronti – e tanto in assenza di notifica di alcun atto interruttivo intermedio dal 2012 ad oggi del termine prescrizionale – relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti anno 2012 ampiamente prescritta chiedendone l’annullamento per omessa e/o irregolare notifica della stessa, degli atti prodromici nonché per intervenuta prescrizione e decadenza. Le contestazioni della parte fondavano su diversi presunti profili di illegittimità/irregolarità, molti dei quali di competenza non dello scrivente Concessionario, ma dell’Ente Impositore quali:
a.-) prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere la somma; b.-) nullità dell’avviso di accertamento per errore materiale ed eccesso di potere in quanto nella denuncia Tarsu la contribuente aveva comunicato di non risultare piu’ residente a far data dal 2011, ribadendo che la relativa imposta per l’anno 2012 come da atti in possesso al comune per lo stesso immobile veniva pagata dalla proprietaria dell’immobile medesimo M. Nunziata; c.-) nullità del debito derivante dal ruolo Tarsu anni 2020 per inosservanza del termine triennale di notifica del titolo esecutivo come previsto dal comma 163 dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2007.
Concludeva chiedendo, previa sospensione degli effetti dell’atto impugnato, in accoglimento del ricorso, dichiararsi nulla la Cartella Tarsu relativa all’anno d’imposta 2012 in quanto come da atti in possesso al Comune per lo stesso immobile la Tarsu-Tia veniva pagata dalla proprietaria dell’Immobile M. Nunziata;
in via meramente subordinata l’annullamento delle sanzioni irrogate in applicazione del principio del legittimo affidamento del contribuente come statuito e previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.
Vittoria di spese ed onorari con distrazione a favore del difensore costituito a norma dell’art. 93 del codice di procedura civile.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione confermava la legittimità del suo operato eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva dichiarando preliminarmente l’assenza di responsabilità del concessionario per i vizi attinenti agli atti presupposti dalla cartella esattoriale e per la prescrizione asseritamente maturata prima della notifica della cartella stessa.
Nel caso di specie, la consegna del ruolo dall’Ente Impositore al Concessionario era avvenuto nel 2020 e la cartella di pagamento n. 07120200075641932000 era stata regolarmente notificata, come si evinceva dalla documentazione che si offriva in produzione, in data 08/03/2022. Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all’agente della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva dello stesso doveva essere rivolta esclusivamente nei confronti di detto Ente Impositore.
Concludeva per il rigetto del gravame, dichiarando nel merito inammissibile nonchè infondato in fatto e diritto il ricorso del contribuente per quanto inerente la posizione processuale dello scrivente Concessionario, respinte tutte le eccezioni e domande ex adverso articolate ed infondate.
Vittoria delle spese legali della presente procedura anche in considerazione della citata posizione processuale oltre rimborso spese forfettario, IVA e c.p.a. come per legge ed alla attribuzione al procuratore antistatario.
La S.A.P.NA. SPA non risultava evocata nel presente giudizio.
Su tali conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
Nella fattispecie in esame in ordine all’eccepita prescrizione della pretesa fiscale trova applicazione il termine prescrizionale breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni); tale difatti è il consolidato principio affermato dalla Cassazione, per cui i tributi locali, come nella fattispecie in oggetto, (a differenza di quelli erariali), sono da ritenersi “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’ art. 2948 n. 4 del c.c., che stabilisce la prescrizione quinquennale.
Alle censure a tal riguardo sollevate dal ricorrente di decadenza e prescrizione del tributo in oggetto per omesso esercizio del potere impositivo da parte dell’ente investito di tale potere (S.A.P.NA. SpA per il Comune di Napoli), mediante la preventiva notifica dell’avviso di accertamento, ha fatto riscontro l’inerzia dell’ente medesimo, su cui pure incombeva l’onere di fornire la prova dell’avvenuto adempimento, posto che è pacifico che l’Agente della riscossione risponde dei vizi propri della cartella, ma non già anche dell’esistenza del tributo richiesto. In tale situazione incombeva all’ente impositore fornire quindi la prova della preventiva notificazione del prescritto propedeutico avviso di accertamento, e/o degli atti interruttivi del termine prescrizionale breve, rispetto alla cartella di pagamento in questione. Nella fattispecie ciò non è avvenuto ed alcuna prova concreta a sostegno della pretesa tributaria è stata prodotta dagli enti citati, atteso che contrariamente a quanto affermato l’Agente della Riscossione ha depositato in realtà soltanto gli estratti di ruolo ma non anche le relate di notifica degli atti citati, sicchè devono dunque ritenersi fondate le eccezioni di estinzione del tributo per decadenza e prescrizione, laddove si consideri che il tributo, soggetto a prescrizione quinquennale, attiene all’anno 2012 e la notifica della cartella impugnata è avvenuta il 08.03.2022, ben oltre il termine di decadenza e prescrizione eccepito, senza che sia stata data prova della notifica di atti interruttivi tra la notifica degli accertamenti e la notifica dell’atto impugnato.
Tale decisione risulta assorbente di ogni altra valutazione e rende superfluo l’esame delle altre doglianze.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Si accoglie il ricorso e per l’effetto si annulla la cartella impugnata, condannando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in euro 150,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge ed euro 38,50 per contributo unificato, con distrazione a favore del costituito procuratore per dichiarata fattane anticipazione.
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