Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 37, sentenza n. 515 depositata il 23 gennaio 2023
rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. 602/73, così come modificato dall’art. 3 bis del D.L. 21.10.2021 n. 146 (convertito nella legge 17.12.2021 n. 215), per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione
Impugnabilità dell’estratto di ruolo
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. 602/73, così come modificato dall’art. 3 bis del D.L. 21.10.2021 n. 146 (convertito nella legge 17.12.2021 n. 215), per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La norma viene censurata poiché negherebbe l’impugnabilità dell’estratto di ruolo se non in alcuni, limitati casi, tassativamente indicati. I giudici campani, inoltre, dubitano della legittimità costituzionale della suddetta norma anche per la parte in cui, laddove consentita l’immediata impugnabilità del ruolo, si richiede al presunto debitore di dover ulteriormente dimostrare l’attualità del pregiudizio subito. Ciò alla luce della recente sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha esteso l’applicabilità di tale norma anche ai processi pendenti con onere a carico del contribuente di dover dimostrare l’attualità del suo interesse ad agire.