Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 7, sentenza n. 8578 depositata il 13 settembre 2022
Ai fini IMU, un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale. Per accedere al trattamento agevolato conta, infatti, l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte ricorrente, M. F., come in atti rappresentata e difesa, impugna l’avviso in rettifica IMU per l’anno 2016, n. 305562/4444 del 14/04/2021, di richiesta di maggior imposta per euro 3.534,00 (cod. tributo 3918) – interessi per euro 531,27 (cod. tributo 3923) – sanzioni per euro 1.060,20 (cod. tributo 3924) per la complessiva somma di euro 5.125,47 arrotondato per difetto a euro 5.125,00.
2. Parte ricorrente deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi:
– nullità per violazione dell’art. 71 d.lgs. 507/93, dell’art. 3 legge 7.8.1990, n. 241, dell’art.7 L.27.7.2000, n. 212, per mancanza di motivazione.
In sostanza, l’avviso di accertamento dovrebbe ritenersi nullo per mancanza di motivazione. L’art. 71, comma 2 bis, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, richiede che l’avviso di accertamento debba essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Nell’avviso di accertamento impugnato, tuttavia, non vi è indicazione alcuna degli elementi richiesti dalla norma perché si possa legittimamente affermare l’attività accertatrice del tributo, dal cui esito sarebbe dipesa la legittima riscossione della tassa;
– nullità degli atti impugnati per illegittimo utilizzo di presunzioni – infondatezza nel merito degli stessi.
L’Ente impositore avrebbe emesso l’avviso di accertamento oggetto del presente ricorso travisando il contenuto delle risultanze catastali e non verificando il reale stato di diritto degli immobili oggetto di rettifica.
Infatti, l’immobile ubicato in Napoli, S.. A…. n. xxx, identificato con i dati catastali (sezione AVV, foglio 8, n. 270, sub. 9, categoria A02) ed indicato a pag. n. 4 dell’avviso di rettifica con il n. 1 è adibito ad abitazione principale della ricorrente in virtù dell’allegato atto di acquisto del 29/06/2000 (repertorio 53623 e raccolta 11613) e, quindi, è esente dall’imposta IMU per l’anno in questione.
L’immobile ubicato in Napoli, S.. A…. n. xxx, identificato con i seguenti dati catastali (sezione AVV, foglio 8, n. 270, sub. 16, categoria A10) ed indicato a pag. n. 4 dell’avviso di rettifica con il n. 2 è il medesimo di cui al punto precedente. Infatti analizzando la visura storica per immobile allegata al presente ricorso è rilevabile che detto immobile ha inizialmente acquisito – impianto meccanografico del 30/06/1987 – i seguenti dati catastali sezione AVV, foglio 8, n. 270, sub. 9, con successiva variazione di destinazione del 13/07/2015 (pratica n. NA0292378 abitazione – ufficio) variava la sua destinazione ed a fronte di tale modifica gli veniva modificato anche il subalterno divenendo n. 16.
Lo stesso, infatti, è stato adibito dalla ricorrente ad abitazione principale e a suo studio professionale ovvero con uso promiscuo, continuando a beneficiare dell’esenzione IMU.
L’immobile ubicato in Napoli, S.. A…. n. xxx, identificato con i seguenti dati catastali (sezione AVV, foglio 8, n. 270, sub. 17, categoria A02) ed indicato a pag. n. 4 dell’avviso di rettifica con il n. 3 è sempre lo stesso di cui ai punti precedente. Infatti l’immobile dopo essere stato identificato – impianto meccanografico del 30/06/1987 – con i seguenti dati catastali sezione AVV, foglio 8, n. 270, sub. 9, ha subito l’indicata variazione di destinazione del 13/07/2015 (pratica n. NA0292378 abitazione – ufficio) variava la sua destinazione, con modifica anche del subalterno divenendo n. 16 e successivamente variava destinazione dal 23/05/2016 (pratica n. NA0220978 ufficio – abitazione) e a fronte di tale modifica gli veniva modificato nuovamente anche il subalterno divenendo n. 17.
Ciò, sempre a detta della ricorrente, avrebbe erroneamente comportato una moltiplicazione della pretesa quanto adibito ad abitazione principale.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli resistendo al ricorso, con articolazione di argomentazioni difensive e deposito di documentazione a supporto.
Il medesimo Comune ha rilevato di aver preso atto delle effettive intervenute variazioni catastali.
Quanto al merito della spettanza dell’esenzione IMU, il medesimo Comune ha peraltro indicato che il mancato riconoscimento delle agevolazioni per abitazione principale per l’immobile AVV 8 – 270 – 16, è dovuto al fatto che l’unità immobiliare risulta censita in una categoria A/10 (ufficio) e, quindi, non riconducibile all’uso abitativo e non può riconoscersi detta agevolazione neanche al sub. 17 (in atti dal 26/05/2016 a seguito della soppressione, per cambio di destinazione, del sub. 16) in quanto non risultano rispettati i requisiti dell’art.13, comma 2, D.L. 201/2011, che prevede la necessità che nell’immobile dimori abitualmente e risieda anagraficamente il possessore e l’intero suo nucleo familiare. Nel caso di specie il coniuge della ricorrente,
Sig. A. S., risulta emigrato nel Comune di Alghero (SS) sin dal 2004.
Il Comune intimato ha, quindi, concluso per l’accoglimento parziale del presente, con rideterminazione dell’ammontare dovuto in complessivi euro 2.828,14 (i cui euro 1.950,00 per imposta, euro 585,00 per sanzioni, euro 293,14 per interessi).
4. All’udienza dell’8.9.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini che seguono.
6. Da rigettare è la censura inerente alla carenza di motivazione, in quanto l’atto impugnato contiene sufficienti elementi normativi e fattuali a motivare la pretesa tributaria e, comunque, i requisiti sufficienti e idonei a mettere il contribuente in grado di percepire le ragioni dell’atto e di difendersi, prova ne sia che la parte ricorrente lo ha impugnato, contestando compiutamente il suo contenuto.
7. Quanto al secondo motivo di ricorso, è da accogliere la censura incentrata sulla illegittimità della richiesta in riferimento all’immobile ubicato in Napoli, S. A. n. xxx, identificato con i dati catastali (sezione AVV, foglio 8, n. 270, sub. 9, categoria A02) e indicato a pag. n. 4 dell’avviso di rettifica con il n. 1, in quanto, come riconosciuto dallo stesso Comune, quest’ultimo coincide con gli immobili oggetto delle successive pretese impositive, a seguito di intervenute variazioni dei dati catastali.
I riferimenti catastali dello stesso sono, infatti, variati prima del 2016 e lo stesso immobile, correttamente identificato con i nuovi dati catastali, è stato oggetto delle ulteriori pretese impositive nello stesso avviso di accertamento. A fronte, quindi, delle molteplici richieste per lo stesso immobile deve essere espunta, in quanto illegittima, la parte della pretesa impositiva relativa allo stesso immobile identificato con i vecchi dati catastali come sub. 9, categoria A02.
8. Nel 2016 è intervenuta una ulteriore variazione catastale dello stesso immobile per cui per 5 mesi lo stesso, identificato come sub. 16, è stato classificato come A10 (pretesa impositiva euro 1.322,09), mentre per i restati 7 mesi lo stesso immobile, identificato come sub. 17, è stato classificato come A4 (pretesa impositiva euro 627,69).
L’esenzione, quindi, non spetta per la parte dell’avviso di accertamento inerente ai 5 mesi relativi al sub. 16, stante la classificazione catastale diversa da quella abitativa dell’immobile (ovverosia A/10 destinazione a uso ufficio).
Al riguardo, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU risulta decisiva la classificazione catastale.
Un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale, poiché per il trattamento agevolato conta l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia. È onere del contribuente che vuol fa valere il diritto all’esenzione impugnare l’atto di classamento.
Ciò in conformità al recente insegnamento della Corte di Cassazione (l’ordinanza 5574/22) per la quale, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale, “per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio”, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta“.
La classificazione catastale prevale anche sull’eventuale prova che l’immobile è nei fatti la reale sede della residenza di famiglia e, a tal fine. non sarebbe nemmeno sufficiente dimostrare che, in via di fatto, l’immobile in tutto e per tutto adibito a casa. Infatti, nel caso in cui “sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento”.
Al contrario, l’esenzione per abitazione principale spetta per la parte dell’avviso inerente al sub. sub. 9, categoria A02, in quanto la ricorrente ha depositato sentenza del 2010 di intervenuto scioglimento del matrimonio contratto con A. S. Non può trovare, quindi, conforto la tesi del Comune secondo cui nell’immobile non dimori abitualmente e risieda anagraficamente il possessore dello steso e l’intero suo nucleo familiare, in quanto il coniuge della ricorrente, risulta emigrato nel Comune di Alghero sin dal 2004, in quanto lo stesso non fa evidentemente più parte del suo nucleo familiare.
9. Alla luce di quanto indicato il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l’effetto, l’avviso di accertamento annullato, secondo quanto suindicato, limitatamente alla parte in cui fa riferimento agli immobili contraddistinti con i dati catastali sezione AVV, foglio 8, n. 270, sub. 9 e foglio 8, n. 270, sub. 17.
10. L’accoglimento solo parziale del ricorso e le specifiche circostanze inerenti alla controversia in esame costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sezione VII, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso, nei termini e limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite tra le parti.
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