Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sezione n. 1, sentenza n. 293 depositata il 30 dicembre 2022
Grava sull’amministrazione finanziaria di provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l’atto impositivo. Ne consegue che il giudice può annullare l’atto ove la prova della sua fondatezza risulti carente. Il tutto alla luce della riforma del processo tributario di cui alla legge n. 130/2022 applicabile a tutti i processi pendenti alla data del 16 settembre 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1-Il Nuovo Supermercato P. S.N.C. di Leoni Lorenzo & C (la “Società”) ricorre (R.G.R.N°65/2022) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di accertamento emesso, per l’anno d’imposta 2016, ai fini irap, iva, relative sanzioni ed interessi, nonché ai fini dell’accertamento del reddito dei Soci ai fini Irpef; questi, i sigg. D. P., B. M., G. A., ricorrono, con distinti gravami (R.G.R.N ° 66-67-68/2022) nei confronti della stessa Agenzia, avverso gli avvisi di accertamento, conseguentemente, emessi ai fini Irpef, relative sanzioni ed interessi ; assume l’Agenzia ,nell’atto impugnato dalla Società, che la Stessa *avrebbe dedotto costi indeducibili a seguito dell’utilizzo di f.o.i; infatti sarebbero state riscontrate incongruenze in ordine alle fatture ricevute da una società che si occupava di volantinaggio commerciale ed il conseguente “ribaltamento” costi a carico della cooperativa di dettaglianti (CONAD) cui la società aderiva: la differenza tra il numero di volantini fatturati e quelli rifatturati, opportunamente valorizzata, sarebbe da “qualificare” come utilizzo di f.o.i. e, dunque, indeducibile;
**avrebbe omesso di effettuare e versare ritenute su compensi pagati ai dipendenti; infatti dal confronto tra la documentazione giuslavoristica detenuta ex lege e le timbrature dei dipendenti a mezzo badge sarebbero emerse incongruenze confermate anche dalle dichiarazioni di tre dipendenti che giustificherebbero l’ipotesi che la Società abbia versato retribuzioni “in nero” a tutti i dipendenti;
***il precedente rilievo giustificherebbe ,altresì, una ricostruzione induttiva del volume d’affari, posto che sarebbe, correttamente, ipotizzabile che maggiori retribuzioni ai dipendenti, “in nero”, siano indice di un maggiore “volume” di lavoro e conseguentemente di un “maggiore” giro d’affari realizzato ma non dichiarato; la Società, grava suddetto l’atto sul presupposto della sua illegittimità ;
infatti:* non sarebbe Le sarebbero note la fonte e le modalità di acquisizione dei suddetti dati presso la società fornitrice del servizio, stante, comunque, il fatto che solo una parte di questa tipologia di costi viene ribaltata alla cooperativa cui la Società aderisce;
**le rilevazioni tramite badge avrebbero unicamente una funzione di controllo di gestione mentre non avrebbero alcuna rilevanza ai fini giuslavoristici, avendo ,come detto, scopi, totalmente, diversi;
***ne conseguirebbe, altresì, la totale infondatezza della ricostruzione induttiva del maggiore volume d’affari, che sarebbe, comunque, infondata posto che la Società acquista per obbligo contrattuale tutti i prodotti, recte il 96%,che vende dalla cooperativa cui aderisce; la Società chiede, infine, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impugnato; vinte le spese; l’Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni che sostanzialmente si riportano alle motivazioni dell’atto impugnato; chiede infine il rigetto del ricorso; vinte le spese; i Soci gravano , gli avvisi di accertamento loro notificati richiamando le doglianze della Società;
nello stesso senso anche le controdeduzioni dell’Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2-Prima di passare all’esame delle doglianze dei Ricorrenti questo Giudice non può fare a meno di richiamare il forte monito che Gli è giunto dal Legislatore, in punto di corretta applicazione dell’onere della prova; infatti con la novella introdotta dall’art.6 L.130/22 è stato aggiunto all’articolo 7 del DLGS 546/92, il comma 5 bis, secondo cui :“L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.”
3- In in via preliminare va detto che la novella ha natura processuale e, dunque, è applicabile a tutti i processi pendenti alla data del 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge; tale natura discende, in primo luogo, dalla stessa lettera della norma, la quale fa espresso riferimento alla prova in giudizio” l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato“, poi alla sua collocazione sistematica nell’ambito della normativa sul rito tributario ed, infine, dal fatto che il Legislatore, quado ha voluto decorrenze diverse rispetto alla data di entrata in vigore della L.130/22, lo ha esplicitamente detto, come ad esempio lnell’art.4-bis (competenza giudice monocratico) che si applicherà ai ricorsi notificati dal 01/01/2023.
4-Alla luce di questa novella va detto che l’Agenzia non ha adempiuto all’onere della prova che Le incombeva;
invero:*non è dato comprendere dall’allegato 18 al pvc che l’Agenzia produce in giudizio, quale dovrebbe essere la lettura dei dati elencati posto che gli stessi si sostanziano in una serie di numeri da cui non è certo agevole rilevare le incongruenze addotte dall’Agenzia che giustificherebbe il rilievo dell’utilizzo di f.o.i.;**non è dato, neppure qui ,comprendere come i dati estrapolati dai badges contrastino i dati giuslavoristici;
vero è che l’Agenzia assume che tre dipendenti abbiano dichiarato di avere incassato compensi in nero ma non deduce elementi logici per cui questo comportamento possa essere “allargato” a tutti i dipendenti;*** da queste considerazioni consegue che, anche, l’ulteriore rilievo ,che farebbe discendere da maggiori retribuzioni pagate i nero a “tutti” i dipendenti, un maggiore giro d’affari, non ha fondamento; tanto più che stante il tipo di organizzazione d’impresa (casse con scontrino gestite ,anche, da dipendenti, acquisto dalla cooperativa cui è associata, tipologia di prodotti acquistati e ceduti ) appare del tutto improbabile la “cessione ” in nero degli stessi; in conclusione va affermato che l’Agenzia non ha dedotto elementi tali da dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni; ne consegue, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impugnato;
all’accoglimento del ricorso della Società consegue l’accoglimento dei ricorsi dei Soci ; stante ,peraltro, le motivazioni dell’accoglimento del ricorso che si basano sulla valorizzazione del disposto della richiamata novella in ordine all’adempimento dell’onere della prova, è giusta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, stante la connessione degli R.G.R.N°65-66-67-68/2022, li riunifica in capo al R.G.R.N° 65/2022 ed in accoglimento dei ricorsi , annulla gli atti impugnati; spese di giudizio compensate
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